F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Luigi CARIDI / ASD BIANCO CALCIO (177/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014
VERTENZA: all. Luigi CARIDI / ASD BIANCO CALCIO
(177/23)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 24 giugno 2013 I'allenatore dilettante signor Luigi Caridi, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Bianco Calcio partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, nella stagione sportiva 2012/2013.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 6 settembre 2012, la
suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 7.000,00 (settemila/00) da erogarsi entro il 30 giugno 2012.
Con il reclamo in esame, il signor Luigi Caridi, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Bianco Calcio di corrispondergli 1importo di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00)
avendo la società provveduto ad erogare esclusivamente € 2.600,00 (duemilaseicento/00) a fronte di quanto dovutogli ai sensi dell'accordo economico. 11 tecnico richiede inoltre € 960.00, (novecentosessanta) a titolo di rimborso spese di viaggio delle quali fornisce tutti i dati necessari per ricostruire 1importo richiesto,
Sulla predetta somma domanda gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 16 ottobre 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 21 ottobre successivo ha comunicato il
mancato deposito dell'accordo in argomento.
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 7 ottobre 2013, ricevuta dalla società A.S.D. Bianco Calcio e dal tecnico il 14 ottobre successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Bianco Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
PQM
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Bianco Calcio di corrispondere
all'allenatore signor Luigi Caridi la complessiva somma di € 5.435,00
(cinquemilaquattrocentotrentacinque/00) cosi determinata: quanto ad € 4.400,00
(quattromilaquattrocento/00) quale residuo del premio di tesseramento ancora dovuto, € 960,00
(novecentosessanta) per spese di viaggio regolarmente dimostrate ed € 75,00 (settantacinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, at tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per non avere 1'allenatore signor Luigi Cariddi proweduto a depositare 1'accordo economico presso il competente Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, cosi come previsto dalla vigente normativa.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e
collegato art. 8. comma 15 del CGS.
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