F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA :all. Andrea BENEDETTI / SSD a rl RICCIONE CALCIO 1929 (184/23) ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Sebastiano SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA :all. Andrea BENEDETTI / SSD a rl RICCIONE CALCIO 1929 (184/23) ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Sebastiano SCARFATO Con ricorso del 11/06/2013 gli Avv. Enrico Crocetti Bernardi e Michele Roma legali dell'allenatore ANDREA BENEDETTI che, peraltro ha sottoscritto il ricorso, regolarmente iscritto nei ruoli del STF,ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla RICCIONE CALCIO 1929 partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti 2012/2013 di pagargli le cinque rate di € 1500 cadauna scadute il 15 gennaio, 15 febbraio, 15 marzo, 15 aprile e 15 maggio 2013 per un totale di € 7500 quale premio di tesseramento oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Asserisce che a fronte di accordo stipulato e regolarmente depositato in data 20/12/2012 la RICCIONE CALCIO 1929 non aveva provveduto al pagamento delle sopracitate rate. 11 giorno 7 ottobre 2013 invitata da questo Collegio Arbitrale con raccomandata A/R la società RICCIONE CALCIO 1929 S.S.D. a R.L. nulla ha ritenuto di controdedurre. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso e meritevole di accoglimento. PQM 11 Collegio accoglie il ricorso proposto dall'allenatore dilettante Andrea BENEDETTI e fa obbligo alla RICCIONE CALCIO S.S.D. a R.L. di pagargli la comma di € 7500 oltre Euro 125 per interessi legali equitativamente calcolati per un totale di Euro 7625. L'importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla e dovuto per I'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e' inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it