F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Maurizio ZOPPO / GSD PIANOSCARANO 1949 (158/23) ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Maurizio ZOPPO / GSD PIANOSCARANO 1949 (158/23) ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 04/06/2013, l'allenatore di base Uefa "B" Maurizio ZOPPO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico delta F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrate perche gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di € 4.700,00, oltre agli interessi di mora ed at risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria per l'attività di allenatore delta categoria Giovanissimi della G.S.D. PIANOSCARANO 1949 nella stagione sportiva 2012/2013. Net ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta in data 01/09/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società, partecipante at campionato Giovanissimi Regionale del Comitato Regionale Lazio della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso complessivo annuo di € 4.400,00, di cui € 2.400,00 per la categoria Giovanissimi Regionale ed avendo svolto I'attività di istruttore di calcio per la categoria Piccoli Amici, € 2.000,00, da pagarsi in Otto rate mensili di € 550,00 cadauno con scadenza at giorno 10 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pars ad 1/5 del costo delta benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco delta società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali; Inoltre, ha allegato un prospetto riepilogativo di rimborso spese viaggi. 11 ricorrente ha, altresì, comunicato di essere stato verbalmente sollevato dall'incarico ricevuto e non ha,come comunicato dalla società in data 15/03/2012,abbandonato la guida tecnica della categoria Giovanissimi. 11 Comitato Regionale Lazio della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che presso i loro Uffici non risulta essere stato depositato alcun accordo economico dalle parti in questione. 11 Segretario di questa Collegio Arbitrate, con raccomandata del 7/10/2013, ha invitato la G.S.D. Pianoscarano 1949 alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche at ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società. La società convenuta ha fatto pervenire le sue osservazioni con comunicazione del 23/10/2013, sostenendo che il ricorrente ha interrotto l'attività di allenatore delle squadre messe a sua disposizione e che non risponde al vero di averlo esonerato. Ha allegato, altresì. le seguenti ricevute di pagamento fatte al ricorrente Zoppo Maurizio: 1- 18/09/2012 per € 1.000,00 riferita al periodo 1/03/2012 at 30/04/2012; 2- 19/10/2012 per € 600,00 riferita al periodo 01/09/2012 at 30/09/2012; 3- 12/11/2012 per € 650,00 riferita al periodo 01/10/2012 a! 31/10/2012; 4- 19/12/2012 per € 700,00 riferita al periodo 01/11/2012 at 31/12/2012; 5- 05/02/2013 per € 550,00 riferita al periodo 01/12/2012 at 31/01/2013. Tutte le ricevute sono state sottoscritte dal ricorrente tranne l'ultima che la cui somma 6 riportata su estratto conto della Banca di Viterbo riferita a Zoppo Maurizio per € 550,00. Ha comunicato, ancora, che su pressioni del ricorrente furono pagate anticipatamente parte dei rimborsi per sopraggiunte difficoltà economiche e con il suo comportamento messo in atto la società a stata danneggiata in quanto ha dovuto richiedere ad altri tesserati di svolgere le mansioni da lui svolte. Ha, infine, allegata copia delta lettera datata 15/03/2013, inviata all'allenatore Zoppo Maurizio, alla F.I.G.C.-L.N.D. di Roma, al Settore Tecnico della F.I.G.C. di Firenze ed all'A.I.A.C. di Firenze avente per oggetto "Precisazioni in merito alla raccomandata di Zoppo Maurizio del 9/03/2013" in cui si da atto che non a stato formalizzato alcun esonero scritto o verbale nei confronti del sopra citato allenatore ma che egli "ha abbandonato la guida dei Giovanissimi Regionale costringendo la GSD PIANOSCARANO 1949 a provvedere agli allenamenti dei ragazzi attingendo dagli altri tecnici con non tesserati". Analogo comportamento e stato tenuto dal tecnico innanzi citato non presentandosi agli allenamenti dei Piccoli Amici sin dal 4/03/2013. II ricorrente, con raccomandata del 30/10/2013, avente per oggetto "Osservazioni sulle controdeduzioni della società GSD Pianoscarano 1949 del 22 ottobre 2013" ha replicato sostenendo che lo scopo della società e quello di screditare la sua figura e di voler nascondere la verità con falsità. Ha ribadito di non aver abbandonato la conduzione tecnica delle squadre messe a sua disposizione ma di essere stato verbalmente esonerato dal Direttore Tecnico della società per gli scarsi risultati sin 11 maturati. Ha ribadito, altresì, che come da accordo sottoscritto il premio di tesseramento era stato fissato in € 4.400,00 suddiviso in Otto rate mensili di € 550,00 cadauna, mentre i rimborso spese ammontano ad € 2.250,00 per periodo di attività svolta, cos! come già comunicato con prospetto allegato alla vertenza, che ha anticipato e non ha ancora incassati. Ha ancora affermato di non aver mai chiesto anticipazioni di somme di qualsiasi natura e che non a in possesso di alcuna quietanza da lui sottoscritta nelle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013. In ordine ai fatti sopra richiamati questo Collegio Arbitrale ritiene il ricorso proposta dall'allenatore Maurizio Zoppo meritevole di parziale accoglimento. Le motivazioni addotte dalla società GSD Pianoscarano 1949 non possono essere accolte in quanto avrebbe dovuto contestare le assenze dell'allenatore e successivamente segnalare l'accaduto agli Organi di competenza della F.I.G.C., anche se l'allenatore avrebbe dovuto chiedere alla società 1'esonero per iscritto. Considerato che nell'accordo sottoscritto dalle parti il 01/09/2012 sono stati previsti due premi per due categorie diverse (Giovanissimi € 2.400,00 e Piccoli Amici € 2.000,00) le cui Somme sono superiore al massimale previsto dall'accordo tra Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, che per la categoria di "squadre minori", fissato in € 2.500,00 ed avendo il ricorrente percepito € 3.500,00, come da ricevute quietanzate con sottoscrizione da parte del ricorrente, nulla a dovuto per premio tesseramento, mentre per le spese di viaggi, fino alla data dell'attività svolta spettano € 2.250,00, cos! come ampiamente descritto. Tuttavia considerato che per premio tesseramento ha percepito somme superiore al dovuto per € 1.000,00 per differenza di quanto richiesto per spese viaggi, € 2.2500,00 spettano € 1.250,00, oltre ad € 5,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1.255,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della GSD Pianoscarano 1949 di corrispondere all'allenatore Maurizio ZOPPO la somma di € 1.250,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013 oltre ad € 5,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1.255,00. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Decide, altresì, di inviare gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nel contratto un importo economico superiore a quanto previsto dalle norme Federali. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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