F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Maurizio BERGAMINI / US COMACCHIO LIDO (159/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Maurizio BERGAMINI / US COMACCHIO LIDO (159/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Con ricorso del 03/06/2013, l'allenatore professionista di 2^ Categoria-Uefa "A" Maurizio BERGAMINI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di € 4.900,00, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria per l'attività di allenatore della prima squadra della U.S. COMACCHIO LIDO. Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 20/08/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società, partecipante al campionato di Prima categoria del Comitato Regionale Emilia Romagna della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 5.000,00, da pagarsi in dieci rate mensili di € 500,00 cadauno con scadenza all'ultimo giorno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri try la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali. Inoltre, ha allegato copia della lettera di esonero del 25/01/2013, inviata dalla società al Settore Tecnico della F.I.G.C., copia della richiesta di emissione tessera di Tecnico, datata 20/08/2012, nonché lettera con la quale il ricorrente ha comunicato di restare a disposizione della società fino al termine della stagione sportiva 2012/2013. 11 Comitato Regionale Emilia Romagna della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione 6 stato ricevuto a mezzo fax dall'allenatore Bergamini Maurizio, in data 27/06/2013. 11 Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata del 16/10/2013, ha invitato la U.S. Comacchio Lido alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società. La società convenuta, a mezzo del suo legale rappresentante ha contro dedotto contestando la somma di € 2.800,00 richiesta dal ricorrente per il rimborso adducendo come motivazione che il vice allenatore, che svolgeva le funzioni anche di dirigente, con il suo mezzo lo accompagnava al campo, pertanto, la somma richiesta non 6 certamente quella richiesta dal ricorrente. II ricorrente ha replicato alle affermazione del legale rappresentante della società dichiarando che nel prospetto inviato anche alla società egli non aveva tenuto conto di dieci viaggi per i quali non era stato quantizzato il costo. Nel rimarcare la sua sincerità ed onesta nella richiesta fatta chiede il rispetto di quanto pattuito in contratto. Il Collegio Arbitrale preso atto della documentazione in atti ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Maurizio BERGAMINI, 6 meritevole di accoglimento. All'allenatore Bergamini Maurizio, avendo percepito la somma € 2.900,00, come espressamente dichiarato in domanda, spettano € 2.100,00 a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 2.800,00 per rimborso spese viaggi, cosi come dettagliatamente documentato, per un totale di € 4.900,00, oltre ad € 86,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.986,00. P.Q.M. 11 Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara I'obbligo della U.S. Comacchio Lido di corrispondere all'allenatore Maurizio BERGAMINI la somma di € 4.900,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, € 2.900,00 a saldo del premio di tesseramento ed € 2.800,00 per spese di viaggi oltre ad € 86,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.986,00. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Decide, altresì, il deferimento alla Procura Federale dell'allenatore per il tardivo deposito del contratto (27.06.2013, addirittura successivamente al 3.06.2013, data del ricorso) presso il Comitato Regionale Emilia Romagna. La presente delibera 6 inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it