DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 686 del 04.04.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 22/03/2014: KROTON CALCIO A 5 – SAMMICHELE
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 686 del 04.04.2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 22/03/2014: KROTON CALCIO A 5 - SAMMICHELE
Reclamo preposto dalla società SAMMICHELE avverso l'esito della gara KROTON CALCIO A 5 - SAMMICHELE
Il Giudice Sportivo,
. esaminato il reclamo in esame osserva:
Con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5° lett.a) del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in questione il calciatore Gerace Luigi. Sostiene la ricorrente che detto calciatore abbia preso irregolarmente all’incontro di che trattasi in quanto squalificato per una giornata di gara come da Comunicato Ufficiale del 19/03/2014. Poiché, la squalifica in narrativa andava scontata nella successiva giornata del 22.03.2014, cosa che non è avvenuta, il predetto calciatore risulta infatti incluso nella lista dei partecipanti al gioco presentata all’arbitro.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 22, 29, 33 e 35 del C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U.N.661 del 26.03.2014, decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla società KROTON CALCIO A 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
b)di considerare scontata la squalifica per una giornata effettiva di gara al calciatore Gerace Luigi in quanto non schierato nel successivo incontro del 29.03.2014, da parte della propria società.
c) di non addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo.