F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 15 Aprile 2014 (276) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSTANTINO NICOLETTI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa (nota n. 5082/559 pf13-14 SP/blp del 17.3.2014). (277) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSTANTINO NICOLETTI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa (nota n. 5089/561 pf13-14 SP/blp del 17.3.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 15 Aprile 2014 (276) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSTANTINO NICOLETTI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa (nota n. 5082/559 pf13-14 SP/blp del 17.3.2014). (277) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSTANTINO NICOLETTI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa (nota n. 5089/561 pf13-14 SP/blp del 17.3.2014). Il deferimento La Procura federale, con nota prot. 5082/559pf13-14/SP/blp del 17 marzo 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale, Nicoletti Costantino (Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore di Ascoli Calcio 1898 Spa) e la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, per rispondere, rispettivamente: - Nicoletti Costantino, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; - Ascoli Calcio 1898 Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore Nicoletti Costantino. Con nota in pari data prot. 5089/561pf13-14/SP/blp del 17 marzo 2014, la medesima Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale, gli stessi soggetti per rispondere: - Nicoletti Costantino, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio, giugno, settembre e ottobre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale - a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore Nicoletti Costantino. In entrambi i procedimenti, con memorie datate 3.4.2014, Costantino Nicoletti ha rappresentato: - di essere stato nominato Amministratore unico di Ascoli Calcio 1898 Spa con atto del 18/11/2013 (cfr. il verbale di assemblea ordinaria prodotto in atti unitamente al deferimento) e, quindi, quando lo stato di decozione prefallimentare della Società era noto, essendo già stata fissata dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno l’udienza del 17 dicembre 2013, a seguito della quale è stato dichiarato il fallimento della Società con sentenza in pari data n. 64/13; - è vero quanto affermato con comunicazione del 14/2/2014 della CO.VI.SO.C. alla Procura federale, circa il fatto che il termine del 16 dicembre 2013 (previsto al fine del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013) è decorso quando la Società sportiva era ancora in bonis, ma, come detto, la medesima Società è stata dichiarata fallita in data 17 dicembre 2013 (giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato) ed è, quindi, evidente che nel periodo (di circa un mese) durante il quale il Nicoletti ha ricoperto la carica di amministratore, si trovava in una situazione economica e finanziaria tale da rendere impossibile il rispetto dei pagamenti oggetto di deferimento; - in sostanza, avendo assunto la carica di Amministratore Unico di Ascoli Calcio 1898 Spa solo 29 giorni prima della sentenza dichiarativa di fallimento, il Nicoletti non ha avuto la possibilità di adempiere agli obblighi in questione e, quindi, non può essere considerato responsabile del mancato adempimento ai doveri previsti all'art. 85, lett. C), n. VI delle NOIF, in relazione all'art.10 comma 3 del CGS. Il dibattimento Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 5 (cinque) di inibizione per il Sig. Nicoletti; punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa. Nessuno è comparso per le parti deferite. La Commissione, preliminarmente dispone la riunione dei due procedimenti, in considerazione delle evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. I motivi della decisione Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risulta provata la responsabilità dei deferiti. Infatti, emerge incontrovertibilmente che la Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio 2014 ha rilevato che la Società Ascoli Calcio 1898 Spa non ha documentato, alla scadenza del termine del 16 dicembre 2013, né il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013, così come prescritto dall'art. 85, lett. C), paragrafo VI), delle NOIF, né il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio, giugno, settembre e ottobre 2013, come stabilito dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF. Pertanto, alla data del 16 dicembre 2013, risultano accertati gli inadempimenti della citata Società agli obblighi di versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per il periodo indicato (settembre-ottobre 2013), delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati (per le mensilità di maggio, giugno, settembre e ottobre 2013), come risulta confermato dai report redatti dalla Società di revisione (Deloitte & Touche Spa), richiamati nelle citate note della Co.Vi.So.C.. Per quanto concerne la prima delle condotte contestate, deve rilevarsi che l’omesso versamento, da parte della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013, integra la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lett. C), paragrafo VI) delle NOIF (in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS), il quale, in tema di ‘Adempimenti delle Società della Lega Italiana Calcio Professionistico’ ed, in particolare, di ‘Emolumenti’, stabilisce che: “… Le Società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del: … - secondo bimestre (31 ottobre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; … I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al momento dell’iscrizione al campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla Società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.”. Relativamente alla seconda delle condotte oggetto di deferimento, invece, si osserva che la mancata documentazione, da parte della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, alla data del 16 dicembre 2013, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio, giugno, settembre e ottobre 2013, integra la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF (in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS), il quale, in tema di ‘Adempimenti delle Società della Lega Italiana Calcio Professionistico’ ed, in particolare, di ‘Ritenute e contributi’, prevede che le Società devono documentare alla F.I.G.C.- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. In base alla medesima disciplina, in caso di accordi per rateazione e/o transazioni le Società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le Società devono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le Società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla Società al momento dell’iscrizione al campionato. L’art. 10, comma 3, del CGS, a sua volta, riguardo ai ‘Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari’, prevede che: “Salva l’applicazione di disposizioni speciali, alle Società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all’ammenda. La Società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle Società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.”. Come correttamente rilevato dalla Procura federale, i comportamenti indicati consistono in violazioni di obblighi positivi posti a carico della Società, ascrivibili all’Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, Nicoletti Costantino, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra lo stesso e la Società. Le medesime condotte configurano altresì la responsabilità diretta della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS. Per quanto concerne le circostanze evidenziate dal Nicoletti con le citate memorie datate 3 aprile 2014, la Commissione ritiene che non incida sull’esito del procedimento disciplinare la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 64/13 del 17.12.2013 con la quale è stato dichiarato il Fallimento della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, poiché, successivamente a tale pronuncia, non risulta essere stata revocata l'affiliazione da parte del Presidente della F.I.G.C.. Ovviamente, delle circostanze evidenziate dal Nicoletti si può tenere, invece, conto ai fini della determinazione delle sanzioni da irrogare. In conclusione, gli addebiti contestati dalla Procura federale risultano provati e, di conseguenza, vanno sanzionate le condotte ascrivibili a Nicoletti Costantino ed alla Società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dall’atto di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - a Nicoletti Costantino: 2 (due) mesi di inibizione - alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa: punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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