F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070 del 16 Aprile 2014 (310) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DENI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Licata 1931), Società ASD LICATA 1931 ▪ (nota n. 5511/445 pf13-14 AM/ma dell’1.4.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070 del 16 Aprile 2014 (310) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DENI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Licata 1931), Società ASD LICATA 1931 ▪ (nota n. 5511/445 pf13-14 AM/ma dell’1.4.2014). Deferimento La Commissione Accordi Economici, con decisione resa il 21 novembre 2013 Prot. n. 16/CAE 13/14, accoglieva il ricorso presentato dal calciatore Fabrizio Lo Piccolo e condannava la Società di appartenenza di detto calciatore ASD Licata 1931 a pagargli la somma di € 5.500,00, che gli era dovuta a titolo di saldo dell’accordo economico relativo alla stagione sportiva 2012/2013. Si faceva obbligo alla Società ASD Licata 1931 di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento, da eseguirsi entro e non oltre giorni trenta dalla data della comunicazione della decisione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 NOIF. Il Dipartimento Interregionale con nota datata 24 dicembre 2013 comunicava alla Procura federale che la Società non aveva ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici, sicché la Procura federale con atto del 1° aprile 2014 deferiva a questa Commissione il Sig. Giuseppe Deni, all’epoca del fatto Presidente della Società ASD Licata 1931 e la stessa Società ASD Licata 1931 per violazione quanto al primo dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF ed 8 comma 9 CGS per aver disatteso l’obbligo di effettuare nei termini il pagamento del dovuto al calciatore Fabrizio Lo Piccolo e quanto alla seconda per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. Dibattimento I deferiti non hanno presentato memorie difensive, né sono comparsi alla riunione odierna, nella quale la Procura federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento con le sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Giuseppe Deni, dell’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), nonché della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica a carico della Società ASD Licata 1931, da scontarsi nella stagione sportiva 2014//2015 in applicazione del principio della maggiore afflittività della pena. La Commissione osserva quanto segue. L’art. 8 comma 9 CGS prevede che il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, o dalla Commissione Vertenze Economiche, comporta l’applicazione, a carico della Società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica; il successivo comma 10 prevede altresì che i dirigenti, i soci e non soci di cui all’art. 1 comma 5 ed i collaboratori della gestione sportiva della Società che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti (e quindi anche del comma 9), sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi. Nel caso in esame, la violazione ascritta ai deferiti, consistente nella inottemperanza alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui sopra, risulta ampiamente documentata e non contestata dai medesimi deferiti, che nulla hanno eccepito a propria discolpa; il calciatore Fabrizio Lo Piccolo, peraltro, in data 10 marzo 2014 aveva comunicato alla Procura federale che nulla gli era stato corrisposto. Il deferimento deve pertanto essere accolto in uno alle sanzioni chieste dalla Procura federale in quanto espressione del minimo edittale di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 8 CGS, fatta eccezione per l’ammenda, non prevista dalla norma. Dispositivo accoglie il deferimento; infligge al Sig. Giuseppe Deni, quale Presidente all’epoca del fatto della ASD Licata 1931, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Licata 1931 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione 2014/2015, nulla a titolo di ammenda.
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