F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070 del 16 Aprile 2014 (147) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO LUPATELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Pierantonio Calcio), Società ASD PIERANTONIO CALCIO e SSD SUBASIO (nota n. 2848/23 pf13-14 AM/ma del 5.12.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070 del 16 Aprile 2014
(147) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO LUPATELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Pierantonio Calcio), Società ASD PIERANTONIO CALCIO e SSD SUBASIO (nota n. 2848/23 pf13-14 AM/ma del 5.12.2013).
Deferimento
La Procura federale, con nota del 5 Dicembre 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione: - il Sig. Federico Lupatelli, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Pierantonio Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e dell’art. 8, comma 9, del CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante della Società ASD Pierantonio Calcio, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale LND, come spettanti all’allenatore Giampiero Ortolani; - la Società ASD Pierantonio Calcio per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente; - la Società SSD Subasio per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte al suo tesserato. La Procura federale, - vista la nota del 19/06/13 con la quale il Segretario del dipartimento Interregionale della FIGC – LND comunicava alla Procura federale della FIGC, per il seguito di competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 94 ter delle NOIF, che la Società ASD Pierantonio Calcio (matr. 770190) era obbligata al pagamento di € 8.286,00 in favore dell’allenatore Giampiero Ortolani; - rilevato: che in data 12/11/12 l’allenatore di base Giampiero Ortolani proponeva ricorso dinanzi al Collegio arbitrale presso la LND lamentando il mancato pagamento da parte della Società ASD Pierantonio Calcio di quanto a lui dovuto, come stabilito dal contratto stipulato in data 16/08/11; che nel provvedimento emesso nella seduta del 04/05/13 dal Collegio Arbitrale presso la LND, pubblicato nel comunicato Ufficiale n. 5, Stagione sportiva 2012/2013, in accoglimento del ricorso proposto dall’allenatore Giampiero Ortolani, veniva dichiarato l’obbligo della ASD Pierantonio Calcio di corrispondergli la somma di € 8.200,00 oltre ad € 86,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 8.286,00; che il Segretario del Collegio Arbitrale c/o la LND, con raccomandata del 09/05/13,
recapitata in data 18/06/13 notificava alla ASD Pierantonio Calcio copia degli atti con l’obbligo di corrispondere all’allenatore Giampiero Ortolani la complessiva somma di € 8.286,00; che in data 10/07/13 l’allenatore Giampiero Ortolani dichiarava di aver ricevuto dalla Società ASD Pierantonio Calcio quanto a lui spettante in relazione alla decisione
pronunciata dal collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale dilettanti nella riunione del 04/05/13; che a seguito di richiesta della Procura, l’allenatore Giampiero Ortolani in data 24/10/13 inviava una nota sostenendo di aver ricevuto il pagamento in data 10/07/13 a mezzo titoli; che in data 20/11/13 veniva ascoltato dal collaboratore della Procura federale l’allenatore
Giampiero Ortolani, tesserato per la nuova stagione sportiva 2013/2014 con la Società SSD Subasio; lo stesso confermava di aver ricevuto per intero i pagamenti della Società ASD Pierantonio Calcio seppure in tempi diversi da quelli comunicati con pregressa corrispondenza alla Procura federale: dichiarava infatti di aver ricevuto due assegni a saldo di quanto dovuto dalla Società ASD Pierantonio Calcio in data 10/07/13 e di aver firmato la liberatoria. Il giorno successivo, su richiesta del Presidente della Società, aveva incassato soltanto un assegno circolare dell’importo di € 3.286,00 mentre la restante somma gli era stata corrisposta a mezzo bonifici bancari in tre rate: € 1.500,00 il 10/09/13, € 500,00 il 13/09/13 ed € 1.250,00 il 08/11/13; che la ASD Pierantonio Calcio non ha provveduto nei termini di trenta giorni previsti dall’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF, al pagamento della somma deliberata dal Collegio Arbitrale LND in favore dell’allenatore Giampiero Ortolani; che l’inadempienza di cui sopra integra gli estremi della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, ascrivibile alla Soc. ASD Pierantonio Calcio per aver disatteso il pagamento delle somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND in favore dell’allenatore Giampiero Ortolani, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento deliberativo stesso; che il mancato rispetto da parte della Soc. ASD Pierantonio Calcio di tale obbligo è da ascriversi al legale rappresentante della stessa Società all’epoca dei fatti, Sig. Federico Lupatelli, per il rapporto di immedesimazione organica; che l’allenatore Giampiero Ortolani ha violato l’art. 1 comma 1 del CGS per aver dichiarato sia in data 10/07/13, sia in data 24/10/13 di aver ricevuto in data 10 luglio 2013 quanto a lui dovuto in relazione alla decisione pronunciata dal Collegio Arbitrale preso la Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del 4 maggio 2013, essendo a conoscenza del fatto che i pagamenti sarebbero avvenuti in epoca successiva; che per le violazioni poste in essere dal Sig. Giampiero Ortolani iscritto nei ruoli del settore tecnico, la Procura ha provveduto con autonomo atto di deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico; che la ASD Pierantonio Calcio deve rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per quanto ascritto al suo Presidente; che la SSD Subasio deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del CGS, per quanto ascritto al suo tesserato Sig. Giampiero Ortolani; deferiva quindi il Sig. Federico Lupatelli (nella dedotta qualità), la ASD Pierantonio Calcio e la SSD Subasio per rispondere delle violazioni sopra indicate. Patteggiamento All’inizio della riunione odierna la Società SSD Subasio, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società SSD Subasio, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società SSD Subasio, sanzione dell’ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 100,00 (€ cento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite. Dibattimento Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni: per Federico Lupatelli: mesi 6 (sei) di inibizione; per ASD Pierantonio Calcio: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014-15, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00). Nessuno é comparso per le parti deferite. Motivi della decisione
Occorre preliminarmente osservare che la Commissione disciplinare del Settore tecnico, poiché competente, con CU n. 226, s.s. 2013-14, ha sanzionato, mediante applicazione dell’art. 23 CGS l’allenatore Giampiero Ortolani per i medesimi fatti.
In merito al deferimento in esame, la Commissione rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione in ordine all'addebito svolto dalla Procura federale. Risulta accertato che il Sig. Federico Lupatelli ha violato l’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e dell’art. 8 comma 9, del CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante della Società ASD Pierantonio Calcio eludendo i principi di lealtà, correttezza e probità per aver omesso di corrispondere le somme spettanti all’allenatore Sig. Giampiero Ortolani nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, come statuito dal Collegio Arbitrale LND. Risulta parimenti provata la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS da parte della Società ASD Pierantonio Calcio per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al suo Presidente. Il comportamento posto in essere dal Sig. Lupatelli integra senza dubbio la violazione disciplinare contestata, rendendo sanzionabile la responsabilità diretta della ASD Pierantonio Calcio. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate, escludendo la sola ammenda poiché non prevista dalla norma. Dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 100,00 (€ cento/00) alla SSD Subasio. In accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - al Sig. Federico Lupatelli: inibizione di mesi 6 (sei); - alla Società ASD Pierantonio Calcio: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014-15.
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