COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Tarzo Revine Lago Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 42 del 2/4/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Balbinot Alessandro – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Tarzo Revine Lago Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 42 del 2/4/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Balbinot Alessandro – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Tarzo Revine Lago ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno e pubblicata nel Comunicato n. 42 del 2/4/2014 con la quale infliggeva la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Balbinot Alessandro : “espulso per bestemmie, all’atto della notifica del provvedimento offendeva l’arbitro (sanzione aggravata perchè Capitano)”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Tarzo Revine Lago; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuta adeguata ai fatti contestati la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado al calciatore Balbinot; tenuto conto di quanto disposto dall’art. 35.1.1. del C.G.S che conferisce al rapporto arbitrale carattere di prova piena e privilegiata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di respingere il ricorso presentato dalla Società Tarzo Revine Lago; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Balbinot Alessandro; - di disporre l’addebito della la tassa reclamo non versata.
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