COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del giocatore straniero MATHLOUTHI Adem

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del giocatore straniero MATHLOUTHI Adem Il Vice Procuratore della Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 21/3/2014 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : il giocatore straniero MATHLOUTHI Adem “per rispondere “delle violazioni di cui agli articoli n. 1, comma 1 e art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle Norme Organizzative Interne Federali, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2013/2014 per la Società Edera Veronetta senza averne titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento redatto dalla Procura Federale”. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza del 15/4/2014. Nell’udienza del 15/4/2014 non sono risultati presenti : il Sig. MATHLOUTHI Adem Giocatore tunisino presente Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente i motivi del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Constatato che il soggetto deferito pur essendo stato tempestivamente e ritualmente convocato non si è presentato all’odierna udienza, ritenuto che la documentazione agli atti conferma quanto contenuto nel deferimento; sentite le proposte della Procura Federale espresse attraverso il Suo rappresentante Dott. Sciuto, consistenti nell’applicare a carico di MATHLOUTHI Adem la sanzione di 45 giorni di squalifica a decorrere dal primo tesseramento utile presso le Società della F.I.G.C. P.Q.M. La C.D.T., ritenuta congrua la predetta sanzione disciplinare della Procura Federale delibera di infliggere al Sig. MATHLOUTHI Adem il provvedimento della squalifica di 45 giorni, a decorrere dal primo tesseramento utile presso le Società della F.I.G.C.
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