COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso G.S.Salara Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 39 del 26/3/2014 – Squalifica allenatore Sartori Giuseppe fino al 30/6/2014 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso G.S.Salara Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 39 del 26/3/2014 – Squalifica allenatore Sartori Giuseppe fino al 30/6/2014 – Campionato di 2^ Categoria La Società G.S.Salara ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo e pubblicata nel Comunicato n. 39 del 26/3/2014 con la quale infliggeva la squalifica fino al 30/6/2014 a carico dell’allenatore Sartori Giuseppe : “allontanato dal terreno di gioco perché vi entrava protestando contro una decisione arbitrale. Dopo la sanzione non voleva abbandonare il campo, riuscendovi solo con l'intervento del Capitano. Poco dopo essere uscito dal terreno di gioco si rivolgeva all'arbitro comunicando che avrebbe voluto un confronto a fine gara. Terminato l'incontro, l'arbitro, uscito dall'impianto per fare ritorno a casa, si accorgeva dopo qualche Km di essere seguito da un'autovettura. Accortosi che il conducente era il Sig. Sartori, contattava i Carabinieri che gli indicavano di recarsi presso la Stazione di Piove di Sacco. Giunto a destinazione l’arbitro entrava in caserma e visto che il Sig. Sartori lo aveva sin lì seguito, veniva invitato dai Carabinieri ad entrare anch'esso in caserma per rendere conto delle proprie azioni”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Salara Calcio; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società opponente Tredesini Daniele, delegato dal Presidente a rappresentare la Società come da documentazione in atti; sentito, altresì, personalmente l’arbitro, il quale ha confermato integralmente gli accadimenti riportati nel rapporto di gara e relativo supplemento in ordine al comportamento tenuto del Sig. Sartori, ritenuta congrua, rispetto ai fatti contestati, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado; tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste carattere di prova piena e privilegiata e ciò ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di respingere il ricorso presentato dalla Società Salara Calcio; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 30/6/2014 a carico dell’allenatore Sartori Giuseppe; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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