COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Alpo Lepanto Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 49 del 9/4/2014 – Ammenda di € 100,00 alla Società; Inibizione fino al 28/5/2014 Dirigente Bonizzato Luciano,Squalifica fino al 16/4/2014 allenatore Rigo Alessandro– Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Alpo Lepanto Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 49 del 9/4/2014 – Ammenda di € 100,00 alla Società; Inibizione fino al 28/5/2014 Dirigente Bonizzato Luciano,Squalifica fino al 16/4/2014 allenatore Rigo Alessandro– Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Alpo Lepanto ha inoltrato ricorso avverso le delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicate nel Comunicato n. 49 del 9/4/2014 con le quali infliggeva i seguenti provvedimenti disciplinari : ‐ Ammenda di € 100,00 a carico della Società . “per insistenti insulti all’arbitro da parte dei propri sostenitori per tutta la gara e per averlo minacciato quando questi stava lasciando l’impianto sportivo”; ‐ Inibizione fino al 28/5/2014 Dirigente Bonizzato Luciano : “per reiterate offese nei confronti del direttore di gara sia nella veste di dirigente accompagnatore, sia nella veste di spettatore dopo essere stato allontanato dal campo. Le offese sono persistite anche mentre il direttore di gara si stava recando alla propria auto”. ‐ Squalifica fino al 16/4/2014 allenatore Rigo Alessandro. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente, non prende in esame la parte del ricorso riguardante la squalifica dell’allenatore Rigo Alessandro, trattandosi di provvedimento disciplinare inoppugnabile, ai sensi dell’art. 45, punto 3, lettera b) del C.G.S., letto il ricorso presentato dalla Società Alpo Lepanto relativo alle altre sanzioni impugnabili; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenute adeguate ai fatti contestati le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di primo grado; tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale, in occasione dello svolgimento delle gare, riveste carattere di prova piena e privilegiata e ciò ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di respingere il ricorso presentato dalla Società Alpo Lepanto; ‐ di dichiarare inammissibile il ricorso riguardante la squalifica dell’Allenatore Rigo Alessandro; ‐ di confermare la sanzione dell’ammenda a carico della Società di € 100,00; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 28/5/2014 a carico del Dirigente Bonizzato Luciano; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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