COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Petrarca Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 46 del 2/4/2014 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara 19/3/2014 Petrarca Calcio – Campodoro Limena – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Petrarca Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 46 del 2/4/2014 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara 19/3/2014 Petrarca Calcio – Campodoro Limena – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Petrarca Calcio ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 46 del 2/4/2014 con la quale infliggeva la Sanzione sportiva della perdita della gara per 0‐3 per l’incontro emarginato per i seguenti motivi : “risulta dal rapporto di gara che l'arbitro non ha potuto dare inizio alla stessa in quanto l'illuminazione artificiale del campo sportivo di via Vermigli non era sufficiente ad illuminare il campo. L'art. 59 comma 2 delle NOIF stabilisce che "per l'inizio e la prosecuzione delle gare con l' illuminazione artificiale l'impianto deve essere dotato della potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale". Ai sensi del successivo art. 60 comma 1 delle NOIF, "il giudizio sulla impraticabilità del terreno da gioco è di esclusiva competenza dell'arbitro". Il giudizio dell'arbitro è quindi decisivo e risulta comunque confermato dal fatto che nel verbale di omologazione dell'impianto sportivo di via Vermigli del 17 novembre 2010 si trova scritto che l'illuminazione è omologata solo per gli allenamenti. Risulta quindi che la società ospitante è venuta concretamente meno alla garanzia di disporre di un idoneo campo da gioco, previsto dall'art.15 delle NOIF come onere e requisito per ottenere l'affiliazione. La mancata disponibilità di un campo da gioco idoneo e la disputa della partita in oggetto determina la responsabilità della società ospitante per avere impedito la regolare effettuazione della gara ai sensi dell'art.17 del CGS. Per tale situazione la disposizione in parola prevede la sanzione della perdita della partita per 0 ‐ 3 a carico della società ospitante”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Petrarca Calcio; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro che ha confermato che non vi erano le condizioni per poter iniziare la gara in quanto l’impianto di illuminazione non permetteva di distinguere in maniera chiara le linee perimetrali e quelle di fondo del terreno medesimo; considerata la responsabilità in capo alla società ospitante per l’esistenza delle condizioni dell’impianto di gioco, anche relative all’illuminazione, per dar corso alla disputa della gara; constatato inoltre che non risulta che la mancanza di tali condizioni siano addebitabili a cause fortuite o di forza maggiore; tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste carattere di prova piena e privilegiata e ciò ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di respingere il ricorso presentato dalla Società Petrarca Calcio; - di confermare a carico dell’A.S.D. Petrarca Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, in applicazione di quanto disposto dall’art. 17, comma 1 del C.G.S. - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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