COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del giocatore straniero RACU Lilian
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
nei confronti :
del giocatore straniero RACU Lilian
Il Vice Procuratore della Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 11/3/2014 ha deferito dinanzi a
questa Commissione Disciplinare :
Il Sig. RACU Lilian
“per rispondere delle violazioni di cui agli articoli n. 1, comma 1 e art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia
Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle Norme Organizzative Interne Federali, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2013/2014 per la Società U.S.D. Atlas VR 83 senza averne titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento redatto dalla Procura Federale”.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza del 15/4/2014. Nell’udienza del 15/4/2014 non é risultato presente : il Sig. RACU Lilian Giocatore moldavo E’ risultato presente:
Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente i motivi del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Constatato che il soggetto deferito pur essendo stato tempestivamente e ritualmente convocato non si è presentato all’odierna udienza, ritenuto che la documentazione agli atti conferma quanto contenuto nel deferimento; sentite le proposte della Procura Federale espresse attraverso il Suo rappresentante Dott. Sciuto, consistenti nell’applicare a carico di Racu Lilian la sanzione di 45 giorni di squalifica a decorrere dal primo tesseramento utile presso le Società della F.I.G.C. P.Q.M.
La C.D.T., ritenuta congrua la predetta sanzione disciplinare della Procura Federale delibera
di infliggere al Sig. RACU Lilian il provvedimento della squalifica di 45 giorni, a decorrere dal primo
tesseramento utile presso le Società della F.I.G.C.
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