CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 9 del 10/04/2014 – A.S. Roma/Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 9 del 10/04/2014 – A.S. Roma/Federazione Italiana Giuoco Calcio L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Franco Frattini, Presidente e Relatore dott. Dante D’Alessio, prof. Massimo Zaccheo prof.ssa Virginia Zambrano prof. Attilio Zimatore, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2014, presentato, in data 24 febbraio 2014, dalla società A.S. Roma S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Conte, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la sospensione dell’esecuzione, l’annullamento e comunque la riforma/revisione del C.U. n. 215/CGF del 21.02.2014, del C.U. n. 217 del 25 febbraio 2014, nonché del C.U. presupposto n. 130 LNP del 18.02.2014, con cui il Giudice Sportivo ha comminato alla società ricorrente l’ammenda di euro 80.000 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Distinti Sud” privo di spettatori, ex art. 18, lett. e), GCS. visti tutti gli atti e i documenti di causa; uditi, all’udienza pubblica del 7 aprile 2014, l’avv. Antonio Conte per la società ricorrente e l’avv. Luigi Medugno per la resistente FIGC; udito il Relatore, Presidente Franco Frattini. Ritenuto in fatto La AS Roma ha impugnato, chiedendone contestualmente la sospensione, la decisione della CGF (pubblicata nel dispositivo sul C.U. n. 215 del 21 febbraio 2014), con la quale è stata confermata la sanzione della disputa di una gara con il settore denominato “Distinti Sud” privo di spettatori, ex art. 18, lett. e, CGS. All’esito dell’udienza del 25 febbraio 2014, avendo la Federazione accettato il contradditorio ai limitati fini dell’esame della istanza cautelare, questa Corte l’ha rigettata nel rilievo che “l’art. 11 CGS sanziona un comportamento con oggettiva portata discriminatoria, a prescindere dalla presenza o meno dei destinatari ‘oggetto della discriminazione’, dalle motivazioni soggettive e dal contesto in cui gli autori lo hanno intonato, giacché dette motivazioni non sono affatto emergenti, né univocamente riscontrate”. Con la medesima ordinanza è stata fissata la discussione del merito della controversia al 24 marzo 2014. In data 25/02/2014 è stato, poi, pubblicato anche il C.U. 217/CGF con cui la CGF ha rese note le motivazioni del dispositivo impugnato. In data 04/03/2014, la FIGC ha trasmesso la propria comparsa di costituzione e risposta, riservandosi ulteriori argomentazioni all’esito della proposizione di eventuali motivi aggiunti della scrivente società. Con atto di motivi aggiunti la ricorrente ha osservato: non esiste dubbio circa la competenza dell’Alta Corte del CONI a conoscere di questa controversia. La stessa Alta Corte, con la decisione n. 6/2014, ha statuito il principio che i requisiti di accesso alla giustizia esofederale sono solamente quelli contenuti nello Statuto del CONI, dovendo eventuali conflitti con la normativa federale essere risolti in favore del primo, quale fonte normativa gerarchicamente sovraordinata. La CGF ha osservato che ciò che rileva, ai fini della sanzionabilità di un coro ex art. 11 CGS, è la sua oggettiva natura discriminatoria, a prescindere dalla presenza o meno, nel medesimo contesto spazio temporale, del soggetto passivo dell’offesa. Tale conclusione è errata e meritevole di riforma. Come ogni norma, infatti, anche l’art. 11 necessita di un’interpretazione teleologica e sistematica che salvaguardi i fini e le prerogative della norma. In data 16/10/2013, il Consiglio federale della FIGC ha approvato la modifica delle sanzioni dell’art. 11 CGS con la seguente premessa: “il Presidente Abete ha svolto in via preliminare una relazione sul problema della lotta al razzismo e a ogni forma di discriminazione alla luce del quadro normativo esistente in sede FIFA, UEFA, CIO e CONI. Ha successivamente proposto una modifica alla disciplina in vigore nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC a proposito del sistema sanzionatorio, fermo restando il principio della discriminazione territoriale”. E’ stato reso, insomma, ancor più chiaro, che il fine dell’art. 11 è la lotta al razzismo ed ad ogni forma di discriminazione per etnia e territorio. I cori in questione sono stati intonati nella partita contro la Sampdoria, in un contesto, quindi, al cui interno non si sarebbe potuto ravvisare l’intento discriminatorio sanzionabile. Difetta, quindi, alla radice la configurabilità del coro nei termini della discriminazione o denigrazione territoriale, essendo evidente come lo stesso fosse stato intonato dai tifosi in palese protesta verso la precedente sanzione della chiusura delle Curve, non a caso coincidente proprio con il match contro la Sampdoria e — non a caso- rinveniente dal precedente turno contro il Napoli. Nel reclamo alla CGF era stato evidenziato come, subito dopo il coro in questione, il Direttore Generale dell’AS. Roma — avv. Mauro Baldissoni - fosse sceso negli spogliatoi ed avesse avuto un dialogo franco e diretto con i rappresentanti della Procura Federale, ed in particolare il Vice Capo della Procura avv. Marco Squicquero e l’avv. Massimo Caravetta. In quell’occasione, entrambi i Rappresentanti della Procura Federale hanno riferito al Direttore Baldissoni che, pur dovendo fare menzione nel proprio referto di tali cori, sicuramente avrebbero annotato come essi fossero palesemente di scherno e protesta, come era risultato evidente a tutti i presenti allo stadio. La ricorrente chiedeva, quindi, all’Alta Corte di ascoltare i collaboratori del procuratore federale e, nel merito, di accogliere il ricorso. La FIGC concludeva per la reiezione della istanza istruttoria e del ricorso. Considerato in diritto 1. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, la cui competenza a decidere è indubbia, né alcuna delle parti l’ha contestata, ritiene che il ricorso della A.S.ROMA S.p.A. sia infondato, e che perciò debba essere respinto. Con recente decisione n. 6/2014, questa Alta Corte ha esaminato e deciso una controversia in parte analoga a quella oggi in esame, ed ha espresso il proprio convincimento sulla natura e sulla portata, anche ai fini della loro interpretazione, delle disposizioni che attualmente disciplinano i cd. “comportamenti discriminatori”. 2. Molte delle censure articolate dalla ricorrente sono dirette a contestare il carattere di “discriminazione territoriale” dei cori registrati dai rappresentanti del procuratore presenti allo Stadio Olimpico di Roma durante la partita Roma-Sampdoria in data 16 febbraio 2014. Risulta dalla annotazione dei collaboratori della procura federale che circa il 90% degli spettatori collocati nel settore “Distinti Sud” hanno intonato il coro “oh Vesuvio, oh Vesuvio lavali, lavali col fuoco” in tre diverse occasioni (prima dell’ingresso delle squadre nel recinto di gioco, al fischio di inizio ed al 43° del primo tempo, in occasione della realizzazione di una rete). Ritiene il Collegio di dover ribadire quanto affermato con la decisione citata n. 5/2014 circa la portata denigratoria di tale coro verso gli abitanti della Città di Napoli, e dunque la riconducibilità astratta del coro medesimo alla condotta sanzionabile di cui all’art. 11 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. Il profilo che distingue la presente vicenda rispetto a quella decisa con dec. n. 6/2014 è il fatto che, come la Società ROMA sottolinea facendone l’argomento centrale del proprio ricorso, i cori sono stati intonati dal settore “Distinti Sud” mentre era in corso una partita tra la Roma e la Sampdoria, e dunque la squadra del Napoli, la città di Napoli, gli abitanti di Napoli, non potevano in alcun modo essere o sentirsi discriminati o insultati da quelle espressioni. La ricorrente a tal proposito, osserva: • che la mancanza della squadra verso cui l’effetto del coro è potenzialmente denigratorio esclude tale effetto e dunque la violazione; • che la vera ragione del coro intonato durante la partita Roma-Sampdoria era la protesta contro le Autorità della giustizia sportiva che, proprio durante tale partita, avevano disposto la chiusura dei settori “Curva Nord” e “Curva Sud” per responsabilità oggettiva ex art. 11 C.G.S. della ROMA S.p.A., derivante dalla intonazione del medesimo coro in una precedente partita Roma-Napoli. Sarebbe, cioè, per la ricorrente A.S.ROMA, intervenuto un gesto di “ribellione” e “sfida” alle autorità, non sanzionabile ex art. 11 C.G.S., e non un coro con intento discriminatorio; • che del resto, vi sarebbe distinzione tra il “discriminare” per ragioni di origine territoriale – il che potrebbe costituire violazione ex art. 11 C.G.S. – e il semplice (sic) “offendere”, che non risulterebbe comportamento vietato da alcuna norma (cfr. pag. 9 del ricorso). Il Collegio, secondo l’interpretazione corretta dell’art. 11 C.G.S. come attualmente formulato e vigente, ritiene che le censure della A.S.ROMA siano da respingere. Anzitutto, va sgombrato il campo dalla completamente erronea distinzione tra il concetto di denigrazione (comportamento vietato) e quello di insulto (che la norma non vieterebbe). E’ dalla semplice lettura dell’art. 11 C.G.S. che tale argomento viene confutato, giacché la norma parla di “ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto”, assimilando ai fini della punibilità comportamenti che siano, e vengano percepiti, come offensivi, denigratori ovvero insultanti. Il punto più delicato che la A.S.ROMA sottopone alla Alta Corte è la non punibilità del comportamento – denigratorio o insultante, il che non rileva – per essere stato posto in essere quando il “destinatario” (in questo caso la squadra della Città di Napoli) non era presente. La ricorrente, in particolare, sostiene che i comportamenti di cui si discute non potevano, in quella occasione, conseguire la finalità proibita, e che anzi la finalità era del tutto diversa, tanto che la ricorrente si spinge fino ad indicarla come una sorta di protesta-sfida dei tifosi per la chiusura di altri due settori dello Stadio Olimpico. Non rileva, in questa sede, che il Collegio esprima tutta la sua disapprovazione per una ipotesi che, ispirando alcuni cori al fine di ribellarsi contro le decisioni dei giudici, per ciò solo ritenga tali atti e soprattutto tali finalità normalmente accettabili per comportamenti tenuti durante una competizione sportiva. In realtà, il Collegio non può – perché ad esso si oppone il carattere oggettivo della formulazione della norma – interpretare la finalità del comportamento stesso per farne derivare in alcuni casi e non in altri l’effetto sanzionatorio. Né avrebbero alcun rilievo le eventuali interpretazioni dei collaboratori del Procuratore – peraltro non espresse in alcun documento ufficiale – ed è quindi da respingere, perché irrilevante ai fini della decisione, la domanda istruttoria formulata dall’A.S. Roma. La Corte federale, nella decisione impugnata, ha correttamente affermato che, ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’art.11 C.G.S., rileva soltanto che il comportamento (sul cui carattere denigratorio o comunque offensivo il Collegio ha già detto) sia stato posto in essere, come fatto oggettivo. La funzione stessa della norma, che l’Alta Corte deve limitarsi ad applicare, è quella di far derivare da un fatto oggettivo una responsabilità anch’essa oggettiva. Non sfuggono, certo, le reiterate azioni positive che l’A.S. ROMA ha intrapreso per cercare di prevenire, e sempre per condannare, i comportamenti delle tifoserie contrari al Codice di giustizia sportiva. Ma, così come tali comportamenti non superano la natura oggettiva della responsabilità, altrettanto impossibile è per l’interprete domandarsi se il fine denigratorio od insultante sia stato perseguito e poi raggiunto. Ecco perché, alla stregua delle norme vigenti – e rimessa ad altre Autorità ogni valutazione di politica normativa nel settore – il Collegio ritiene non superabili le motivazioni che la decisione impugnata ha posto a base della sua decisione, le cui statuizioni vanno confermate. Ed è per questo che il Collegio, come già di recente stabilito con la propria decisione n.6/2014, ritiene che la presente decisione debba essere trasmessa in copia alla Giunta Nazionale del CONI e, per suo tramite, alla FIGC, per ogni valutazione di competenza sulla portata e sulla concreta modalità applicativa che deriva dalla disposizione vigente dell’art.11 CGS in riferimento a situazioni come quella esaminata e delibata dal Collegio. P.Q.M. l’Alta Corte di Giustizia Sportiva Respinge il ricorso. Compensa interamente le spese tra le parti. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 7 aprile 2014. Il Presidente e Relatore F.to Franco Frattini Depositato in Roma in data 10 aprile 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it