CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 10 del 10/04/2014 – Pamela Meier/Federazione Italiana Sport Equestri/C.R. Emilia Romagna FISE/Comitato Olimpico Nazionale Italiano/C.R. Emilia Romagna CONI

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 10 del 10/04/2014 – Pamela Meier/Federazione Italiana Sport Equestri/C.R. Emilia Romagna FISE/Comitato Olimpico Nazionale Italiano/C.R. Emilia Romagna CONI L’Alta Corte di Giustizia Sportiva composta da dott. Franco Frattini - Presidente e Relatore prof. Massimo Zaccheo prof.ssa Virginia Zambrano prof. Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 9 del 2014, presentato, in data 10 marzo 2014, dalla sig.ra Pamela Meier, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Chiara Alvisi, dall’avv. prof. Stefano Zunarelli e dall’avv. Vincenzo Cellamare, CONTRO la Federazione Italiana Sport Equestri, nella persona del Commissario Straordinario, avv. Gianfranco Ravà, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Valori, e il Comitato Regionale Emilia Romagna della FISE, E NEI CONFRONTI del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Angeletti, e del Comitato Regionale Emilia Romagna Coni, per l’annullamento della delibera n. 46 del 31 gennaio 2014 emessa dal Commissario Straordinario FISE, avv. Gianfranco Ravà, con la quale è stato disposto lo scioglimento del Comitato Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana Sport Equestri e la nomina del dott. Pietro Quargnali quale Commissario Straordinario del medesimo Comitato Regionale; visti il ricorso e gli allegati; vista la memoria di costituzione della FISE; vista la memoria di costituzione del CONI; uditi, all’udienza pubblica del 7 aprile 2014, gli avv. prof. Chiara Alvisi e Stefano Zunarelli per la ricorrente, sig.ra Pamela Meier, e, per i resistenti, l’avv. Angeletti per il CONI e l’avv. prof. Guido Valori per Gianfranco Ravà, Commissario Straordinario della F.I.S.E.; visti tutti gli atti e i documenti di causa; udito il relatore, Presidente Franco Frattini Ritenuto in fatto La Sig.ra Pamela Meier, con ricorso proposto contro la F.I.S.E., ha richiesto l'annullamento della delibera n. 46 del 31.1.2014 emessa dal Commissario Straordinario della F.I.S.E., Avv. Gianfranco Ravà, comunicata alla ricorrente in pari data, con la quale è stato disposto lo scioglimento del Comitato Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana Sport Equestri e la nomina del Dott. Piero Quargnali quale Commissario Straordinario del medesimo Comitato Regionale. In punto di fatto la Sig.ra Meier ricorda di essere stata eletta Presidente del Comitato Regionale della F.I.S.E. Emilia Romagna in data 19.11.2012. Ricorda, altresì, che il Commissario Straordinario della F.I.S.E. Avv. Ravà, ha deliberato lo scioglimento ed il Commissariamento del Comitato Regionale predetto sulla base di: a) irregolarità di carattere amministrativo-contabile emerse in relazione a disponibilità liquide risultate non riportate nelle scritture contabili del Comitato; b) irregolarità connesse al contratto sottoscritto dal Comitato Regionale con la Società “Touch of Class” avente ad oggetto una serie di attività istituzionali svolte dalla detta Società in luogo del Comitato e risultanti quindi in contrasto con la Normativa Statutaria e Regolamentare, e con i principi dell'Ordinamento Sportivo, comportando altresì un onere economico non giustificato a carico del Comitato stesso. Con il ricorso la Sig.ra Meier, dopo aver preliminarmente affermato la competenza dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva in relazione alla controversia de qua - solleva in diritto sette motivi. Con il primo motivo di ricorso si denunzia presunto difetto e/o insufficienza di motivazione del provvedimento di commissariamento del Comitato Regionale Emilia Romagna, di cui alla delibera di commissariamento n. 46 del 31.1.2014. Nel secondo motivo di ricorso si afferma che il Revisore dei Conti della FISE avrebbe espresso parere positivo in merito ai bilanci del Comitato Regionale. condotto alla delibera di commissariamento. Nel terzo motivo di ricorso si afferma, con riferimento alle contestazioni relative al contratto con la Società “Touch of Class”, che il provvedimento di commissariamento sarebbe censurabile, in quanto basato su presupposti erronei e si sostiene in pratica che il provvedimento di commissariamento esplicherebbe effetti diretti nei confronti di soggetti che non erano intervenuti nella conclusione o nel rinnovo del contratto predetto e che anzi avrebbero dimostrato un atteggiamento collaborativo rispetto alle richieste pervenute dal Commissario Straordinario della FISE. Nel quarto motivo di ricorso si ricorda che la Sig.ra Meier, odierna ricorrente, è stata eletta Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna in data 19.11.2012 e, dunque, in data successiva rispetto a quella (1° settembre 2008) in cui è stato materialmente sottoscritto l'ultimo rinnovo formale del contratto con la Società ”Touch of Class” e successiva anche rispetto alla data (1° marzo 2013) in cui si sono realizzati i presupposti per il rinnovo tacito del contratto stesso. Nel quinto motivo di ricorso si sostiene che sarebbe infondata l’affermazione per cui con il contratto con la “Touch of Class” sarebbero state affidate attività istituzionali in luogo del Comitato. Nel sesto motivo di ricorso si sostiene una presunta non configurabilità di una grave violazione dell’ordinamento sportivo con riferimento al comportamento tenuto in relazione al contratto con la società “Touch of Class”. Nell'ultimo motivo di ricorso si sostiene che l'onere economico derivante per il Comitato Regionale dal contratto con la Società “Touch of Class” è sempre stato approvato dalla F.I.S.E. e che il Revisore dei Conti avrebbe accertato che le azioni deliberate e poste in essere dal Comitato Regionale erano conformi alla legge. Si sostiene infine che l'approvazione da parte degli Organi di Controllo della F.I.S.E. avrebbe ingenerato un convincimento nel Presidente Sig.ra Meier circa la regolarità del rapporto contrattuale in essere con la “Touch of Class”. La FISE, in persona del Commissario Straordinario, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, non risultando attualmente la qualità di tesserato FISE in capo alla ricorrente, ed ha specificamente dedotto l’infondatezza di ciascuno dei motivi di ricorso, chiedendone il rigetto. Anche il CONI, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso. Durante la discussione orale, le parti hanno ulteriormente e ampiamente illustrato i rispettivi argomenti confermando le posizioni conclusive espresse negli atti. Considerato in diritto 1. La F.I.S.E. ha dedotto, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, affermando che la ricorrente Meier non sarebbe attualmente tesserata della Federazione, in quanto il suo tesseramento sarebbe scaduto al 31 dicembre 2013 e non rinnovato né alla data di proposizione del ricorso né alla data di deposito delle memorie. La stessa F.I.S.E. ha depositato la documentazione relativa. Ritiene il Collegio che si possa prescindere dalla delibazione della eccezione preliminare, essendo il ricordo infondato. Ed anzi, ritiene il Collegio, che dall’analisi delle motivazioni con cui il ricorso, nel merito, si rivelerà infondato, potranno anche emergere elementi utili per il Commissario straordinario F.I.S.E. e per il CONI, ai fini della eventuale assunzione di ulteriori iniziative di loro rispettiva competenza. 2. Come è noto, la Federazione Italiana Sport Equestri è amministrata attualmente da un Commissario il cui mandato, stabilito con delibera n. 1491 e successivamente rinnovato con delibera n. 1501 del 2013, è quello – indicato dal Consiglio Nazionale del CONI e ritenuto legittimo da questa Corte con decisione n. 8/2014 – di provvedere al ripristino di regolarità amministrativa ed efficienza nella complessiva gestione federale. Tra gli elementi che il Commissario avv. Ravà è stato chiamato a considerare, vi sono certamente le situazioni di gestione amministrativa dei Comitati regionali. Questi ultimi, allorché siano istituiti, attuano i programmi sportivi della FISE in ambito territoriale e, in relazione a tali attività, godono autonomia amministrativa. Il Comitato regionale, peraltro, in quanto articolazione territoriale (di facoltativa istituzione) della FISE, non è titolare di “proprie” risorse patrimoniali, bensì opera – con autonomia amministrativa collegata all’attuazione dei progetti sportivi sul territorio – con dotazioni patrimoniali della cui gestione risponde al Consiglio Federale. E’, in tali sensi, che si qualifica, in capo al Presidente del Comitato, una responsabilità verso la FISE – di carattere amministrativo, sul buon uso di risorse che non sono “appartenenti” al Comitato ma solo da esso “funzionalmente utilizzabili” – ed una responsabilità “politica e di risultato” verso l’Assemblea che ha eletto il presidente ed il direttivo (cfr. artt. 41 Statuto FISE e art. 29 Reg. Contabilità FISE). Il principio del controllo federale sulla gestione delle risorse da parte del Comitato regionale risponde, dunque, con coerenza, al principio secondo cui le articolazioni territoriali, ove costituite, della FISE non assumono né status, ovvero personalità, né autonomia patrimoniale, ma soltanto amministrativa funzionale agli indirizzi sportivi formulati dal Consiglio Federale. E’ evidente, perciò, che la natura “elettiva” della carica di presidente regionale non lo sottrae affatto dai doveri funzionali di rigorosa osservanza dei regolamenti di amministrazione e contabilità della FISE (cfr. art. 54, co 1, norme attuazione Statuto FISE). Né gli organi del Comitato, invocando un supposto vincolo “verso la propria base elettorale”, possono immaginare che la loro natura elettiva li sottragga alla generale vigilanza della FISE, chiaramente sancita all’art. 40 dello Statuto federale, il cui comma 9 prevede il controllo federale sui conti preventivi e consuntivi e persino controlli sostituitivi in caso di gravi inadempienze o mancato funzionamento. In tale quadro sistematico e normativo si inserisce il provvedimento di scioglimento del Comitato regionale dell’Emilia Romagna, adottato ai sensi dell’art. 30, co.2, lett. n), dello Statuto FISE dal Commissario, in quanto titolare delle funzioni del disciolto Consiglio. Ritiene l’Alta Corte – la cui indubbia competenza a decidere la controversia non è stata posta in discussione dalle parti – che il provvedimento impugnato sia immune dalle censure dedotte dalla ricorrente, per i motivi che di seguito saranno indicati. 3. Il primo motivo del ricorso deduce la insufficienza di motivazione del capoverso, costituente la prima delle ragioni indicate a giustificazione dello scioglimento del Comitato regionale, in cui si dice testualmente: “a seguito delle procedure di verifica concordate sui saldi al 31/12/2012 svolte dalla società di revisione Pricewaterhouse & Coopers presso il Comitato regionale Emilia Romagna sono state riscontrate irregolarità di carattere amministrativo contabile in relazione a disponibilità liquide che non risultano riportate sulle scritture contabili del Comitato”. Assume, in particolare, la ricorrente che dalla genericità del riferimento alle “irregolarità di carattere amministrativo contabile” non emergerebbe né la specifica connotazione delle stesse, né quindi il carattere di “gravità” che, solo, può giustificare lo scioglimento del Comitato. Il motivo è infondato. 3.1 Va anzitutto considerato, e ciò in relazione alla più volte reiterata indicazione di tale argomento in vari profili del ricorso, che lo scioglimento di un Comitato – come di ogni altro organo elettivo federale – non ha carattere sanzionatorio e non costituisce incolpazione nei confronti del presidente o dei componenti dell’organo disciolto. Lo scioglimento interviene a seguito del riscontro di circostanze obiettive – indicate nelle norme statutarie – e ben può, come anche nel caso in esame, ricondursi a fatti posti in essere in tutto o in parte durante gestioni antecedenti rispetto a quella interrotta per scioglimento. Sono altre le strade, quelle della ordinaria responsabilità civile – e, ove sussista, penale – degli amministratori, che possono condurre alla individuazione di responsabilità personale, beninteso con l’applicazione dei generali principi di garanzia e piena tutela dell’eventuale incolpato. Ed è evidente che i criteri che conducono allo scioglimento di un organo elettivo quale è il consiglio regionale devono essere restrittivamente interpretati, anzitutto per ciò che riguarda la effettiva “gravità” delle irregolarità obiettivamente riscontrate. Gravità che, in questo caso, è evidente. 3.2 Le motivazioni, obiettive, per lo scioglimento di un Comitato, come in altri casi di scioglimento e nomina di un commissario, possono ritenersi viziate soltanto per violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, razionalità, ovvero quando i documenti ed i fatti assunti come motivo non permettano di ricostruire le ragioni e l’iter del provvedimento. A tale principio, più volte richiamato in via generale anche dal Consiglio di Stato, il Collegio ritiene di doversi attenere nel caso in esame, per escludere il dedotto vizio di motivazione. 3.3 Il punto della motivazione, contestato per genericità al primo motivo, precisa in realtà che sono state accertate “disponibilità liquide che non risultano riportate sulle scritture contabili del Comitato”. In effetti, risulta dagli atti che il conto relativo al Banco Posta, con una disponibilità liquida di oltre 90.000 euro, provenienti dall’incasso dei contributi per tesseramento ed affiliazione, non era presente a rilevazione nel bilancio annuale del Comitato. E’ evidente che la mancata inclusione di un conto corrente con la conseguente inesistenza nella contabilità di alcun riferimento alle operazioni transitate su quel conto – relative a risorse federali, in quanto collegate in particolare a versamenti di tesserati e affiliati - costituisce una violazione di speciale gravità, di natura oggettiva poiché riscontrabile per tabulas ed idonea a sottrarre al prescritto controllo federale una significativa movimentazione di risorse che, per le ragioni già dette in premessa, non “appartengono” al Comitato, ma da esse devono essere funzionalmente utilizzate con la piena e trasparente possibilità di esercizio del potere – dovere della FISE di vigilare e controllare. 4. Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando eccesso di potere per contraddittorietà, afferma che le irregolarità di gestione sulla completezza degli elementi nel conto annuale sarebbe stata esclusa dal parere scritto del Revisore dei conti del comitato, nominato dalla FISE. Il motivo è del tutto infondato. Da un lato, infatti, consistendo la grave irregolarità successivamente emersa nella omissione totale dell’inserimento nel bilancio annuale delle disponibilità liquide di cui al conto postale, è possibile che tale omissione non sia stata in un primo momento rilevata nella relazione del Revisore dei conti, non avendo avuto, quest’ultimo, strumenti – o non avendoli efficacemente utilizzati – per rilevare anche tale irregolarità per grave omissione. D’altro lato, in effetti, quando il Commissario Quargnali ha contestato anche al Revisore tale irregolarità e la mancata rilevazione, lo stesso Revisore dei Conti ha inviato una nuova relazione, integrando quella originaria e rilevando la mancata inclusione del conto Banco Posta nel bilancio del Comitato, riconoscendo così l’errore commesso. Ritiene peraltro il collegio che, in nessun caso, una grave ed oggettiva irregolarità amministrativo-contabile come quella riscontrata avrebbe potuto essere sanata o superata da un parere positivo dell’organo di revisione dei conti. Quest’ultimo può rilevare o meno una tanto grave irregolarità come quella in esame. Ciò non ha effetto sull’irregolarità stessa e sulla sua rilevanza per integrare una valida ragione per lo scioglimento del Comitato regionale. 5. I motivi dal terzo al settimo contestano, sotto molteplici aspetti, il secondo dei motivi posti a base dello scioglimento del Comitato dell’Emilia Romagna. 5.1 Le vicende che riguardano il contratto stipulato con la società “Touch of Class”, in data 1 settembre 2008, costituiscono caso esemplare di non appropriata, reiterata negli anni, gestione delle risorse del Comitato, con sorprendenti comportamenti omissivi degli organi che sulla gestone territoriale avrebbero dovuto vigilare, nell’esercizio delle responsabilità federali. Il contratto fu stipulato dal presidente del Comitato Guerzoni, per una durata di quattro anni con rinnovo automatico per un ulteriore identico periodo salvo disdetta. Alla società “Touch of Class” veniva attribuito un corrispettivo contrattuale di euro 128.000 annui, attribuendo alla stessa società il diritto all’adeguamento, con propria determinazione, del prezzo delle prestazioni erogate. La stessa società “Touch of Class” era impegnata a svolgere le seguenti attività: - curare il tesseramento “on line” - curare l’iscrizione di cavalli ai ruoli federali - su indicazione del Consiglio regionale e dei tecnici della Regione, elaborare la stesura dei programmi sportivi di tutte le discipline equestri - coordinare le attività deliberate dal Consiglio regionale in merito alla stesura dei calendari sportivi, alla formazione dei quadri tecnici, agli stage formativi degli allievi - svolgere le attività contabili deliberate dal Consiglio regionale ed in seguito verificate dal Revisore dei conti - partecipare con il proprio personale in occasione di corsi, esami, riunioni indette dal Comitato per le procedure di verbalizzazione e di segreteria - collaborare, attraverso il proprio personale, in occasione di eventi promozionali sul territorio quali fiere e battesimi della sella - coordinare l’iniziativa regionale “Porte aperte al maneggio” - collaborare in occasione delle cerimonie di premiazione ed istituzionale del Comitato - curare, in via esclusiva, le “segreterie di concorso” relative allo svolgimento dei concorsi ippici in cui i tesserati possono iscriversi di regola durante i weekend. Su richiesta, in data 19 gennaio 2012, del presidente della FISE Paulgross alla signora Antonella Dallari, nel frattempo eletta presidente del Comitato regionale, la stessa Dallari informava, tra l’altro, la FISE di essere stata, lei stessa, in passato socia della società “Touch of Class”, e che il fratello Giovanni Dallari era socio accomandante con una quota di minoranza, laddove il socio accomandatario sig. Zecchini Alberto era stato fino al 2009 il suo compagno nonché padre del loro figlio. Detta composizione della società “Touch of Class” non era mutata né al momento del “rinnovo tacito” del contratto nel 2012, sotto la presidenza della presidente Dallari, né alla data dello scioglimento del Comitato con la presidenza della ricorrente Meier. Risulta, in particolare, dal verbale della riunione 10 aprile 2012 del Consiglio Regionale, che sotto la pendenza di Antonella Dallari, e con la presenza – quale consigliere e segretario del consiglio – dell’odierna ricorrente, vi è stata ampia discussione sulle caratteristiche e sulla convenienza del contratto con la “Touch of Class S.A.S.”, e che proprio la odierna ricorrente, allora Segretario del Consiglio, ha sostenuto la validità del contratto ed ha assunto il compito di avvalersi di un esperto esterno per valutare se le prestazioni fossero fruite a condizioni di mercato. Oltre al dato significativo che tale compito non ha condotto ad alcun risultato formalmente noto al Collegio, la ricorrente Meier era dunque assai ben consapevole, sin dal 2012,ben prima della sua elezione a presidente, delle criticità che la presidenza FISE aveva prospettato e che, tuttavia, non hanno impedito il rinnovo contrattuale nel settembre 2012, ancora sotto la presidenza Dallari. 5.2 . Dalla sintetica esposizione della vicenda contrattuale che impegnava dal 2008 “Touch of Class s.a.s.” con il Comitato regionale, emergono molteplici argomenti per la reiezione di tutti i motivi del ricorso relativi a tale elemento posto a base dello scioglimento del Comitato. Risulta dagli atti, anzitutto, che, almeno a partire dalla verifica effettuata dal CONI attraverso l’Internal Audit avviata nel 2010 e conclusa nel dicembre 2011, la problematica e le rilevanti criticità collegate alla esecuzione del contratto con la società “Touch of Class” erano formalmente state sollevate al CONI e da questo alla FISE. Quest’ultima, attraverso richieste del presidente Paulgross alla presidente Dallari, chiedeva dettagliati elementi sulla vicenda. Successivamente al Commissariamento della FISE, che nel frattempo aveva visto la Dallari succedere al Presidente Paulgross, tra i primi atti del Commissario Ravà vi è stata una azione volta ad individuare e superare gravi situazioni di irregolarità nella gestione di alcuni Comitati e, a seguito della documentazione trasmessa il 14/09/2013 dalla ricorrente Meier al Commissario FISE, la problematica “Touch of Class” è subito risultata di particolare rilievo critico. Dagli atti risulta un ampio carteggio tra il Commissario della FISE e la ricorrente. Il primo, chiedeva e poi formalmente intimava alla odierna ricorrente la risoluzione del contratto, in quanto gravemente oneroso e avente oggetto esteso alla totalità dei compiti istituzionali del Comitato regionale. A tali inviti ed intimazioni la presidente Meier ha risposto dapprima sostenendo l’utilità e la legittimità del contratto, poi, cambiando argomenti, chiedendo che fosse il Commissario ad indicare le modalità della risoluzione ovvero a disporla direttamente, a discarico di eventuali responsabilità legali del Comitato. A dimostrazione di questo, è la stessa ricorrente a depositare verbali delle sedute consiliari del Comitato, dove emerge con chiarezza l’intento di opporsi, obiettare, dilazionare, rispetto a puntuali e reiterati inviti a risolvere il contratto. Detti inviti, da parte del Commissario, erano legittimi ed anzi doverosi. Giustamente, il Commissario intendeva con essi contribuire a risolvere una situazione che da molti anni produceva irregolare ed oneroso pregiudizio alla FISE e che, del resto, era stata considerata come uno degli esempi più eclatanti di cattiva gestione territoriale, lungamente tollerata da successive gestioni federali e che avevano concorso a suffragare il Commissariamento della FISE, che questa Corte (dec. 8/2014) ha ritenuto immune da vizi. In primo luogo, il contratto di cui si discute è stato stipulato e poi – tacitamente – rinnovato senza alcuna selezione comparativa o valutazione unitaria dei costi delle prestazioni. In secondo luogo, si è rilevato che la sede del Comitato era stata trasferita presso la sede della società, con congruo pagamento di un canone, laddove la società “Touch of Class” presso tali locali svolgeva anche altre attività retribuite. In terzo luogo, la facoltà contrattuale attribuita a “Touch of Class s.a.s.” di rideterminare il proprio corrispettivo non prevedeva alcuna nuova pattuizione, ma solo l’obbligo del Comitato di corrispondere l’incremento. Ciò che, in effetti, è avvenuto, giacché – alla data dello scioglimento del Comitato regionale – il compenso contrattuale originario di 128.000 euro era aumentato, con tale automatico effetto contrattuale, a 151.371 euro. Non è questa la sede per trarre conclusioni relative alla necessità che altre autorità giurisdizionali si interessino della vicenda. Non mancano, tuttavia, al CONI ed alla attuale gestione commissariale della FISE appropriati strumenti giuridici per valutare comportamenti delle diverse gestioni - federali e territoriali – che si sono succedute, in ordine all’impiego di fondi che provengono o dal CONI, quali trasferimento alla Federazione, o da proventi connessi alle attività istituzionali, quali il tesseramento e l’affiliazione. Fondi, cioè, a destinazione strettamente vincolata. Infondato è poi l’argomento con cui la ricorrente cerca di sostenere che il contratto potesse corrispondere ad un normale e regolare affidamento di prestazioni a terzi. Dalla nota che nel 2012 la stessa Antonella Dallari, allora presidente del Comitato, poi presidente della FISE, inviava a seguito dell’Internal Audit del CONI, emerge che il soggetto privato “Touch of Class s.a.s.” era stato incaricato di svolgere tutte, senza alcuna esclusione, le attività istituzionalmente spettanti al Comitato regionale, rimanendo, a quest’ultimo, mere funzioni di indirizzo generale, le cui linee neppure emergono in modo chiaro e vincolante per la stessa soc. “Touch of Class”, il cui ambito di azione non è neppure lontanamente riconducibile a semplice attività esecutiva. Il sistema dell’ordinamento sportivo viene, ad avviso del Collegio, gravemente alterato, quando ad un soggetto privato vengono trasferiti tutti i compiti di un comitato federale regionale, incidendo così proprio sul rapporto tra il Consiglio eletto ed i suoi elettori, che certo hanno indicato un presidente ed un direttivo per chiedere conto a loro della gestione e delle iniziative, non già per assistere ad una “devoluzione” integrale dei compiti istituzionali ad un soggetto privato, lautamente retribuito, e certamente estraneo a quel rapporto “democratico” tra elettore ed eletto in un organismo sportivo, cui la ricorrente si riferisce senza considerare che proprio l’esecuzione di quel contestato contratto ha, non poco, alterato tale fisiologico rapporto alla base della costituzione degli organi elettivi. Dal carteggio esistente agli atti, e dagli argomenti a sostegno del ricorso, emerge che la ricorrente Meier ha (come già accennato cambiando il proprio atteggiamento di “difesa” del contratto “Touch of Class”) con nota 14 ottobre 2013 chiesto che fosse il Commissario FISE a provvedere alla “rescissione contrattuale” (in altri momenti indicata come “risoluzione”), assumendo di non avere alcuno strumento per addivenire alla cessazione dell’efficacia del contratto. Anche tali argomenti sono privi di pregio. E’, anzitutto, contraddittorio che la ricorrente, dopo aver ampiamente argomentato sulla “autonomia amministrativa” (che sussiste) e sulla “autonomia patrimoniale” (che, invece, ad avviso del Collegio, non sussiste) del Comitato Regionale, sostenga che quest’ultimo – che pure era parte contrattuale con la “Touch of Class” – non potesse agire per l’annullamento del contratto medesimo, riservando tale legittimazione al Commissario FISE, certamente estraneo al rapporto contrattuale. Quanto alla mancanza di strumenti o argomenti per addivenire alla cessazione dell’efficacia del contratto, la ricorrente ben avrebbe potuto e dovuto seguire almeno due iniziative di tutela legale: 1) dedurre l’annullabilità del contratto, giacché rinnovato tacitamente sotto la presidenza della presidente Dallari che si trovava in evidente conflitto di interesse; 2) contestare il quantum dell’incremento contrattuale applicato; detto incremento, pur previsto in astratto da una (certamente assai onerosa, ma vigente) clausola contrattuale, avrebbe potuto e dovuto infatti essere verificato nella sua congruità specifica, e non semplicemente liquidato “a mera richiesta” del contraente “Touch of Class”. E’, poi, evidentemente del tutto privo di pregio il motivo con cui, sostanzialmente rifiutando la “risoluzione” contrattuale, la ricorrente Meier ribadisce di non aver ricevuto dal Commissario FISE assicurazioni circa il trasferimento di fondi occorrenti alle attività del Comitato regionale. Se solo si pensa che, dalla sua entrata in vigore, il contratto ha determinato il versamento alla Touch of Class di euro 650.000 con un impegno annuale aumentato sino a 151.300 euro, si comprende bene come vi sarebbero state, annullando il contratto, risorse – anche se di certo non così esorbitanti – disponibili affinché il Comitato svolgesse – senza spogliarsene a favore di un privato – i propri compiti. L’ultimo motivo di ricorso, con cui la ricorrente torna a sostenere che il rapporto contrattuale sarebbe stato approvato dalla FISE nel corso degli anni, è palesemente privo di pregio. Anzitutto, ove pure fosse mancata, nel corso delle gestioni federali, la doverosa vigilanza su tale attività del Comitato regionale, ciò non potrebbe – mancando del resto qualsivoglia formale approvazione federale del contratto – far venir meno il carattere della grave irregolarità e dunque il dovere del Comitato di rimuoverla, specie a seguito delle ripetute e motivate intimazioni a procedere in tal senso. In secondo luogo, come si è detto, almeno dal 2011 la vicenda del contratto in esame era emersa come grave criticità all’attenzione sia della FISE che del CONI ed il Commissariamento della FISE recentemente disposo muove, tra le molte e consolidate carenze riscontrate, anche dal rilievo che tale contratto continuava a rappresentare un “vulnus” non secondario ai principi di buona amministrazione e trasparenza nell’ordinamento sportivo federale territoriale della FISE stessa. P.Q.M. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva RESPINGE il ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare alla FISE le spese processuali, che liquida in complessive 2.000 euro. Compensa integralmente le spese nei confronti del C.O.N.I. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 7 aprile 2014. Il Presidente e Relatore F.to Franco Frattini Depositato in Roma in data 10 aprile 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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