CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 aprile 2014 promosso da: S.S. Lazio SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 aprile 2014 promosso da: S.S. Lazio SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE composto da: Avv. Enrico De Giovanni Presidente Prof. Avv. Guido Calvi Arbitro Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro riunito in conferenza personale in data 10 aprile 2014 presso lo studio dell’avv. Maurizio Benincasa in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2063 del 4 dicembre 2013 - 755) promosso da: S.S. Lazio SpA, in persona del legale rappresentante p.t., con l’ Avv. Gian Michele Gentile, presso il cui studio è domiciliato in via G.G. Belli n. 27 in Roma - parte istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri n. 14, in persona legale rappresentante p.t, con gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 9 - parte intimata FATTO 1. L’istante società sportiva chiede l’annullamento della decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale, sezioni unite, di cui al C.U. n. 93/CGF 2013/2014, in data 2 ottobre/ 23 novembre 2013, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale avverso il provvedimento della Commissione di Disciplina Nazionale della FIGC di cui al C.U. n.10/CDN 2013/2014, in data 2 agosto 2013, è stata inflitta al alla S.S. Lazio s.p.a., a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti addebitabili al suo tesserato Stefano Mauri, la sanzione complessiva della ammenda di euro 50.000,00. 2. La vicenda oggetto dell’istanza si colloca nell’ambito del fenomeno del c.d. calcio scommesse, ben noto alla pubblica opinione, emerso quando, a seguito delle indagini penali avviate presso la Procura della Repubblica di Cremona (proc. N. 3628/2010 R.N.G.R. ancora pendente) fu individuata un’ articolata organizzazione internazionale che, per ottenere guadagni attraverso il calcio-scommesse, si adoperava per alterare il regolare svolgimento di numerose partite di calcio, con il coinvolgimento di vari tesserati nonché di altri soggetti esterni all’ordinamento sportivo. 3. In particolare, gli inquirenti hanno accertato attività illecite svolte dal c.d. clan degli zingari, collegato con l’organizzazione avente base a Singapore, a cui appartenevano i sigg. Hristian Ilievski e Almir Gegic, che intrattenevano contatti con tesserati e altri soggetti per le descritte finalità; fra le partite “ combinate vi sarebbero state le gare Lazio-Genoa del 14 maggio 2011 e Lecce- Lazio del 22 maggio2011. In relazione alle predette partite il giocatore capitano della società sportiva Lazio, Sig. Mauri, era stato deferito, unitamente ad altri soggetti tesserati, in data 9 luglio 2013 dalla Procura Federale per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima dell’incontro Lazio- Genoa del 14 maggio 2011 e Lecce - Lazio del 22 maggio 2011, con altri soggetti tesserati e in concorso tra loro, posto in essere atti volti ad alterare lo svolgimento e il risultato del primo tempo della gara Lazio-Genoa e della gara Lecce- Lazio prendendo contatti e accordi diretti allo scopo. Tali partite erano già state segnalate dal bookmaker austriaco Skysport 365 nell’ambito dell’esposto-denuncia presentato alle autorità italiane in data 15 giugno 2011 e da questi considerate sospette a causa dell’elevato numero di giocate. Le anomalie segnalate dalla società di scommesse hanno trovato prime importanti conferme nelle molteplici e circostanziate dichiarazioni rese da Carlo Gervasoni e, successivamente, anche nelle dichiarazioni di Alessandro Zamperini; il quale ha confermato, per quanto qui di interesse, di essere stato a contatto con appartenenti al c.d. clan degli zingari; di aver incontrato personalmente Ilievski in occasione di entrambe le gare; di essere amico di Mauri; di aver raggiunto lo stesso a Formello prima della gara Lazio-Genoa e in albergo durante la trasferta di Lecce. 4. Con atto in data 9 luglio 2013, il Procuratore Federale –acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e dell’art. 116 c.p.p., la documentazione raccolta in sede penale e svolta autonoma attività inquirente- ha deferito innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Stefano Mauri, per rispondere della violazione degli artt. 1,6,7, commi 1,2,5 e 6 del CGS; nella medesima data ha deferito dinanzi alla medesima Commissione la S.S. Lazio: I. in relazione alla gara Lazio-Genoa del 14 maggio 2011, per rispondere , a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 7 commi 2 e 4 e ex art. 4, comma 2 , del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al tesserato Mauri, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6; II. in relazione alla gara Lecce-Lazio del 22 maggio 2011, per rispondere , a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 7 commi 2 e 4 e ex art. 4, comma 2 , del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al tesserato Mauri, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6. 5. I giudici di primo grado hanno ritenuto il sig. Mauri responsabile della sola violazione dell’obbligo di denuncia ex art. 7, comma 7 del CGS relativamente alla gara Lazio-Genoa, e hanno inflitto al deferito la sanzione della squalifica per mesi 6 e alla S.S. Lazio la sanzione dell’ammenda di euro 40.000 (C.U. n. 10/CDN del 2 agosto 2013). Avverso tale decisione hanno proposto reclamo sia il calciatore, al fine di ottenere il proscioglimento o una riduzione della sanzione, sia la S.S. Lazio, per gli stessi fini, sia la procura, chiedendo – in via principale – la condanna del Mauri ai sensi degli artt. 6 “divieto di scommesse” e 7, commi 1, 2, 5 e 6 “illecito sportivo” del CGS, in relazione ad entrambe le partite per cui è causa. La Corte di Giustizia Federale, svolto un supplemento di indagine ex art. 34, comma 4 del CGS, ha ritenuto il ricorrente responsabile di omessa denuncia (ex art. 7 comma 7 del CGS), non solo con riferimento all’incontro Lazio-Genoa – confermando in parte qua la statuizione di prime cure – ma anche in relazione alla successiva gara Lecce-Lazio, infliggendogli la squalifica complessiva di mesi 9 (cfr. C.U. n.56/CGF del 11 novembre 2013), e infliggendo alla Lazio la sanzione complessiva dell’ammenda di euro 50.000. 6. Con atto depositato in data 31 ottobre 2013 il Mauri proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 12 del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; con l’istanza di arbitrato in epigrafe indicata anche la SS. Lazio s.p.a. ha impugnato la pronuncia da ultimo citata, nominando arbitro il prof. avv. Guido Calvi, proponendo i motivi che di seguito in estrema sintesi si riassumono: - violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, non essendo stato consentendo ai legali del club di svolgere ulteriore attività dopo il disposto supplemento di indagine; - contraddittorietà delle motivazioni che hanno condotto ad affermare la responsabilità del Mauri, giacché le dichiarazioni di Carlo Gervasoni (il principale accusatore), sarebbero inattendibili e prive di riscontri; - trattamento sanzionatorio erroneo e immotivato, poiché i giudici di secondo grado avrebbero, senza valide ragioni, riservato alla Lazio un peggiore trattamento sanzionatorio rispetto a quello serbato nei confronti del Lecce, punito con l’ammenda di euro 20.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell’obbligo di denuncia accertata a carico del tesserato Stefano Ferrario. Con memoria di costituzione del 23 dicembre 2013 si costituiva in giudizio la F.I.G.C., chiedendo, con ampie argomentazioni, il rigetto dell’istanza avversaria e nominando, quale arbitro di parte, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa. Entrambi gli Arbitri nominati accettavano l’incarico ex art. 6, comma 5, del Codice dei Giudizi e designavano, di comune accordo quale Presidente del Collegio Arbitrale l’avv. Enrico De Giovanni, che accettava la designazione. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava cosi composto: l’avv. Enrico De Giovanni (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Guido Calvi (Arbitro), Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro). 7. Veniva, quindi, fissata la prima udienza per il giorno 3 febbraio 2014 presso la sede dell'Arbitrato, nella quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. In tale udienza, il Collegio arbitrale ha concesso alle difese termini fino al 14 marzo per il deposito di note, contestualmente, fissando l’udienza di discussione per il 24 marzo 2014; successivamente, tuttavia, le parti, che hanno depositato le note, hanno concordemente rinunciato allo svolgimento dell’udienza. Il Collegio ha quindi trattenuto in decisione il giudizio, riunendosi come in epigrafe segnalato in data 10 aprile 2014 e deliberando quanto segue. DIRITTO 8. In via preliminare il Collegio osserva che l’istanza oggi in esame è strettamente connessa, per evidenti ragioni, con quella proposta dal sig. Mauri dinanzi al medesimo TNAS, risoltasi con il recente lodo deciso in data 19 febbraio u.s. , recante il seguente dispositivo : “Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. accoglie parzialmente la domanda di arbitrato e, per l’effetto, conferma la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata il 2 agosto 2013 n. 10/CDN, con la quale era stata inflitta al ricorrente la sanzione della squalifica di mesi sei...... ( omissis)”. La parte della motivazione di quella decisione che rileva ai fini del presente giudizio è la seguente: “Per le considerazioni sopra esposte il Collegio arbitrale muove dal presupposto, enunciato nei due gradi di giudizio endofederali, che il risultato del primo tempo della gara Lazio-Genoa e il risultato della gara Lecce-Lazio sarebbe stato alterato mediante un accordo illecito cui avrebbero partecipato soggetti estranei ai sodalizi sportivi e, presumibilmente alcuni tesserati delle medesime. Il Collegio muove da questo presupposto pur rilevando che dell’illecito sportivo si ignorano i responsabili dei rispettivi sodalizi sportivi, atteso che nessun calciatore delle tre squadre coinvolte è stato oggetto di condanna quale responsabile dell’illecito medesimo. 2. Ciò premesso, questo Collegio condivide l’orientamento della Corte d’Appello Federale secondo il quale a norma dell’art.7, comma 7 CGS, l’obbligo di denuncia, da parte del tesserato, sorge non appena questi venga a conoscenza che un illecito sia stato o stia per essere realizzato. Se, dunque, dal punto di vista oggettivo il fatto che compone la fattispecie è la realizzazione o la prossima realizzazione di un illecito sportivo, dal punto di vista soggettivo assume rilevanza la conoscenza dell’illecito o del suo tentativo da parte del suo tesserato. Con riguardo alla fattispecie così indicata, il Collegio, in ordine logico, deve, quindi, procedere all’accertamento della commissione dell’illecito o del suo tentativo e, ove questo sussista, all’accertamento della conoscenza del fatto da parte del tesserato. Per le ragioni indicate il primo accertamento non è revocabile indubbio: le gare indicate sono state oggetto di un illecito sportivo; si tratta allora semplicemente di stabilire se il sig. Stefano Mauri sia venuto a conoscenza della commissione, da parte di altri, di un illecito ovvero se egli abbia del tutto ignorato il fatto ovvero abbia avuto una semplice percezione di un sospetto vago e indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato (nel caso di specie Zamperini). 3. Con riguardo all’illecito commesso in ordine alla partita Lazio-Genoa questo Collegio, aderendo a un principio consolidato enunciato dal TNAS, considera ininfluenti le dichiarazioni rese dal Gervasoni: il quale non riferisce fatti da egli direttamente percepiti, ma riferisce presunti fatti appresi de relato ovvero suggestioni o personali riflessioni (Cfr. per tutti lodi Conte/FIGC e Alessio/FIGC). Sempre muovendo dai precedenti di questo Tribunale occorre ribadire il principio secondo cui “per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito- certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione- né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad esempio l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia/ FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte) (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23 agosto 2012). Resta, tuttavia, fermo che l’illecito, “come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve aver superato sia la fase dell’ideazione che quella così detta ’preparatoria’ e essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato” (CAF, C.U. n. 18/C del 12 dicembre 1985). Le condotte imputate agli incolpati debbono “rilevare una concreta idoneità causale ed attraversare tutta una serie di apporti necessari per il raggiungimento dello scopo” (CF, C.U. n.2/CF del 4 agosto 2006). In virtù dei richiamati principii depongono nel senso di una consapevolezza da parte del sig. Mauri del fatto che era in corso la commissione di un illecito sportivo, del quale egli doveva essere in grado di percepire l’antigiuridicità, le seguenti circostanze: in primo luogo, l’amicizia intensa con lo Zamperini riconosciuta dallo stesso Mauri; in secondo luogo, il fittissimo scambio di sms tra lo Zamperini e il Mauri avvenuto il giorno della partita; in terzo luogo, il ricorso ad una scheda sim intestata a Samanta Romano compagna di Luca Aureli, gestore di una agenzia di scommesse; scheda sim utilizzata da Mauri, per sua stessa ammissione, soltanto nel periodo di Maggio del 2011, e a suo dire per scommettere su sport diversi dal calcio; ed infine (circostanza che assume particolare rilievo) che il giorno della partita Zamperini e Ilievski incontrarono Mauri, sia pur per pochi minuti. Ad avviso di questo Collegio, usando un criterio di ordinaria diligenza il Mauri avrebbe dovuto interrogarsi in generale sullo stile di vita di Zamperini (vista l’abituale frequentazione) e in particolare della visita ricevuta (sia pur per i biglietti della partita) in compagnia di Ilievski. Queste circostanze lasciano inferire, da un punto di vista logico e probabilistico, la conoscenza da parte del calciatore Stefano Mauri della ideazione e realizzazione di un illecito ad opera dello Zamperini. Gli indizi gravi, precisi e concordanti militano per una responsabilità di quest’ultimo per violazione dell’art. 7, comma 7 CGS, con conseguente condanna dello stesso Mauri alla sanzione di mesi 6 così come irrogata nei precedenti gradi di giudizio endofederali. 4. In ordine alla partita Lecce-Lazio, il Collegio non ritiene invece raggiunto lo standard probatorio sopra richiamato. Depone come indice probabilistico della conoscenza dell’illecito da parte di Mauri la ricorrenza dei seguenti fatti: a) l’amicizia di Mauri con Zamperini (di cui si è parlato) b) l’utilizzazione della scheda sim intestata a Samanta Romano; c) la presenza di Zamperini ad un incontro della Lazio fuori casa, che lo stesso Mauri ha dichiarato essere un eccezione e non la regola. Depongono in senso opposto i) la brevità dell’incontro tra Zamperini e Mauri; ii) la dichiarazione di Brocchi in ordine al fatto che l’incontro tra i due ebbe ad oggetto esclusivamente la consegna del biglietto omaggio per la partita;iii) l’assenza di ulteriori soggetti, quali Ilievski, dai quali presumere la ragione effettiva della presenza a Lecce dello Zamperini in concomitanza con lo svolgimento della partita. In ordine ai fatti indicati il Collegio non ritiene che vi siano sufficienti indizi gravi, precisi e concordanti che consentano di presumere, da un punto di vista logico e probabilistico, la commissione dell’illecito da parte del Mauri. L’assenza di fatti estranei alla sfera dei rapporti tra Mauri e Zamperini e l’assenza altresì di terzi soggetti dai quali poter evincere la commissione di un illecito sportivo non consentono, infatti, di ritenere integrato lo standard probatorio sopra enunciato. In chiave probabilistica appare più coerente riportare il fatto accaduto a Lecce ad un rapporto personale tra i due soggetti piuttosto che individuare nel medesimo la conoscenza di un illecito di cui non sembra emergere, alla luce delle circostanze note al Collegio, e per le ragioni indicate in ordine a quanto riportato sul Gervasoni, alcun oggettivo riscontro.”. 9. Così il lodo Mauri. Questo Collegio condivide pienamente le considerazioni testé trascritte, facendole integralmente proprie per quanto di interesse in questa sede; la responsabilità oggettiva della società, pertanto, segue l’accertamento della responsabilità del proprio tesserato e va intesa come sussistente nei limiti testé descritti dal lodo trascritto in parte qua, dunque con esclusivo riferimento alla partita Lazio – Genoa. La difesa della Lazio ha esaminato, nelle proprie note, il lodo suddetto, svolgendo alcune osservazioni critiche e chiedendo che questo Collegio si discosti dal tenore di tale decisione; il Collegio , tuttavia, non può accogliere tale prospettazione, poiché ritiene persuasive e convincenti le motivazioni del lodo Mauri, con particolare riferimento ai richiami alla necessaria consapevolezza da parte del sig. Mauri del fatto che era in corso la commissione di un illecito sportivo, del quale egli doveva senz’altro percepire l’antigiuridicità, considerati l’amicizia intensa con lo Zamperini riconosciuta dallo stesso Mauri, il fittissimo scambio di sms tra lo Zamperini e il Mauri avvenuto il giorno della partita,il ricorso ad una scheda sim intestata a Samanta Romano; tutti elementi, a giudizio di questo Collegio, di forte rilievo probatorio in merito alla segnalata consapevolezza del Mauri. 10. Per quanto concerne l’eccezione riguardante violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, non essendo stato consentito ai legali del club di svolgere ulteriore attività dopo il disposto supplemento di indagine, si osserva che, in effetti ( come osservato dalla Federazione), la ratio della norma invocata ( art. 41.6 del C.G.S. ) sembra diretta a garantire che i difensori possano esprimersi dopo la procura, il che è avvenuto; comunque il Collegio ritiene che il Codice TNAS abbia effetto pienamente devolutivo della controversia, come da consolidata giurisprudenza. Poiché esso conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, eventuali e ipotetiche irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio (cfr. il lodo del 2 maggio 2012, Atalanta/ FIGC; lodo10 ottobre 2012, Alessio / FIGC), il che avviene nel presente caso. 11. In merito al trattamento sanzionatorio asseritamente erroneo e immotivato (poiché secondo l’istante i giudici di secondo grado avrebbero, senza valide ragioni, riservato alla Lazio un peggiore trattamento sanzionatorio rispetto a quello serbato nei confronti del Lecce), si condividono le deduzioni della FIGC che osserva che tale differenza è motivata innanzi tutto dal fatto che il tesserato Ferrario del Lecce abbia fornito un contributo collaborativo alle indagini, al contrario del Mauri, e che la sostanziale differenza sul piano economico delle situazioni delle due società (attualmente una milita in serie A e l’altra in prima divisione) determina la necessità di una differenziazione economica anche della sanzione; osserva in particolare il Collegio, sotto tale secondo profilo, che in caso contrario la sanzione perderebbe , nei confronti della società più ricca, i caratteri della necessaria e idonea afflittività. 12. In base a tali considerazioni il Collegio ritiene, in parziale accoglimento dell’istanza, di dover ripristinare l’originaria sanzione di euro 40.000 a carico della ricorrente, come già statuito in primo grado dagli organi della Federazione, cifra congrua rispetto alla gravità dell’illecito e alla afflittività che deve discendere dalla sanzione, risultando sussistente la responsabilità oggettiva, ex art. 7 commi 2 e 4 e ex art. 4, comma 2 , del C.G.S. della S.S. Lazio spa in ordine agli addebiti contestati al tesserato Mauri e confermato dal citato lodo del TNAS in relazione all’incontro Lazio- Genoa. 13. Sulle spese In considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso presentato dalla S.S. Lazio, appare equo al Collegio porre a carico del ricorrente il pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore della F.I.G.C. che liquida, per questa quota, in complessivi € 4.000,00; compensa il restante 1/3. Considerata l’importanza delle questioni trattate, che hanno determinato un significativo impegno per l’organo giudicante, il Collegio liquida in complessivi Euro 5.000,00 gli onorari, oltre spese e accessori di legge, ponendoli, con il vincolo di solidarietà, a carico della S.S. Lazio per 2/3 e a carico della F.I.G.C. per il restante 1/3. Pone, infine, a carico della S.S. Lazio il pagamento dei 2/3 dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport e a carico della F.I.G.C. il restante 1/3, dichiarando incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. accoglie parzialmente la domanda di arbitrato e, per l’effetto, conferma la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata il 2 agosto 2013 n. 10/CDN, con la quale era stata inflitta alla ricorrente S.S. Lazio la sanzione della la sanzione dell’ammenda di euro 40.000 ; 2. condanna la S.S. Lazio al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore della F.I.G.C. che liquida, per questa quota, come in parte motiva; compensa il restante 1/3; 3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del la S.S. Lazio il pagamento dei 2/3 degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva; pone a carico della F.I.G.C. il restante 1/3; 4. pone a carico del la S.S. Lazio il pagamento dei 2/3 dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport; pone carico della F.I.G.C. il restante 1/3; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma in data 10 aprile 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Enrico De Giovanni F.to Guido Calvi F.to Maurizio Benincasa
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