CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 gennaio 2014 promosso da: Dott. Tullio Lanese / Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 gennaio 2014 promosso da: Dott. Tullio Lanese / Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Avv. Prof. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro) Avv. Enrico De Giovanni (Arbitro) riunito in conferenza personale in data 17 gennaio 2014, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1563 del 7 agosto 2013 - 741) promosso da: Dott. Tullio Lanese, con l’Avv. Giuseppe Napoli parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli Associazione Italiana Arbitri con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta parti intimate FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 7 agosto 2013 (prot. n. 1563-741), il Dott. Tullio Lanese (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Codice”) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “FIGC”, la “parte intimata”) e nei confronti dell’Associazione Italiana Arbitri (di seguito, per brevità, anche “AIA” o la “parte intimata”), chiedendo, in via principale, “…previa declaratoria incidentale di invalidità e/o illegittima (o sua disapplicazione) dell’art. 48, c.6, lett. a) Reg. AIA approvato il 22.6.2007 (e, per quanto occorrer possa, della delibera di revoca della benemerenza), di sentir dichiarare nullo, annullabile, illegittimo, disapplicabile il provvedimento impugnato di mancata riassegnazione e/o reinquadramento nella qualifica di Arbitro Benemerito, anche sotto il profilo dell’incompetenza del Comitato Nazionale dello stesso e comunque per sentir contestualmente dichiarare il diritto dell’istante a venir inquadrato quale Arbitro Benemerito con effetto dalla revoca dell’11.2.2010 senza soluzione di continuità o in subordine dal 5.7.2012, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento AIA che ha ripristinato la possibilità della revoca delle benemerenze solo nei confronti dell’associato destinatario di una sanzione disciplinare sospensiva superiore ad un anno...”; con riferimento alla nota in data 18 luglio 2013 prot. n. 0015/MN a firma del Presidente dell’AIA, Marcello Nicchi, con la quale, riscontrando la nota in data 8 marzo 2013, contenente l’istanza per la riassegnazione della qualifica di Arbitro Benemerito, si comunicava che “dopo approfondita analisi,” il Comitato Nazionale aveva deliberato di non accoglierla. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Tommaso Edoardo Frosini. Con memoria depositata in data 22 agosto 2013 prot. n. 1609, si costituiva l’AIA, che concludeva per il rigetto dell’istanza, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese del procedimento. Con l’adesione della FIGC, nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice quale arbitro l’Avv. Enrico De Giovanni. Con memoria depositata in data 26 agosto 2013 prot. n. 1611, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto dell’istanza, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese del procedimento. Di comune accordo con l’AIA, nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice quale arbitro l’Avv. Enrico De Giovanni. Il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini e l’Avv. Enrico De Giovanni accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. Gabriella Palmieri, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di trattazione per il 27 settembre 2013. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. La parte istante insisteva per le istanze istruttorie presentate e le parti intimate si opponevano. Il Collegio Arbitrale si riservava sulle istanze istruttorie. Dopo camera di consiglio il Collegio Arbitrale disponeva il deposito, a carico della parte più diligente, entro il 31 ottobre 2013, di: 1. copia integrale della delibera assunta nella riunione del Comitato Nazionale AIA dell’11 luglio 2013 oggetto della comunicazione a mezzo fax del 18 luglio 2013 a firma del Presidente dell’AIA, corredata di tutti gli atti prodromici acquisiti; 2. del fascicolo personale tecnico e associativo del ricorrente; 3. dell’atto di nomina ad arbitro benemerito ad opera del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, rigettando le altre richieste istruttorie, riservandosi di motivare nel lodo il provvedimento istruttorio assunto. Il Collegio Arbitrale fissava l’udienza di discussione al 17 gennaio 2014. Il Collegio Arbitrale, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice, altresì, ravvisandone la necessità, prorogava il termine di pronuncia del lodo fino al 15 aprile 2014. Con nota in data 30 ottobre 2013 prot. n. 1936, l’AIA depositava l’estratto del verbale della seduta dell’11 luglio 2013 del Comitato Nazionale dell’AIA, nel quale, con riferimento alla nota dell’associato Tullio Lanese, in data 8 marzo 2013, con la quale aveva proposto “istanza per la rassegnazione della qualifica di arbitro benemerito con effetto retroattivo dalla revoca dell’11.2.2010 e in subordine dal 5 luglio 2012”, preso atto che “il provvedimento di revoca di data 11.02.2010, adottato in conformità all’art. 48, comma 6, del Regolamento A.I.A. in allora vigente, non è stato annullato ovvero dichiarato illegittimo da alcun organo della giustizia sportiva; rilevato che nessuna norma del vigente regolamento A.I.A. prevede la ‘riassegnazione’ della benemerenza; rilevato, ancora, che lo stesso istante Tullio Lanese ritiene sussistenti ‘ragioni di opportunità’ per non richiedere alcun provvedimento in ordine alla benemerenza fino alla chiusura del noto procedimento penale che lo riguarda; ritenuto che, a differenza di quanto dedotto nella istanza del predetto associato, il procedimento in parola non è stato ancora definito e che, pertanto, vi sono, allo stato, anche motivi di opportunità per non adottare il provvedimento richiesto; delibera di non accogliere l’istanza in data 08.03.2013 dell’associato Tullio Lanese”. Nella medesima nota in data 30.10.2013, l’AIA faceva presente che, con riferimento agli altri documenti dei quali era stata richiesta l’esibizione, non disponeva né di copia dell’atto di nomina del ricorrente Lanese ad Arbitro Benemerito ad opera del Presidente Federale, né di copia del fascicolo personale dello stesso ricorrente, che si trovava depositato presso gli archivi della Federazione. Con nota in data 31 ottobre 2013 prot. n. 1942, la FIGC faceva presente che, all’esito di una approfondita ricerca negli archivi federali, non era stato possibile rinvenire la documentazione richiesta, atteso, peraltro, il tempo trascorso dalla cessazione dell’attività arbitrale dell’istante, riservandosi, comunque, di compiere ulteriori ricerche. All’udienza del 17 gennaio 2014, le parti si riportavano agli atti, sviluppavano gli argomenti ivi svolti, anche con brevi repliche, insistendo nelle conclusioni rispettivamente formulate. Il Dott. Lanese rilasciava dichiarazioni spontanee. Con la sottoscrizione del verbale d’udienza, inoltre, le parti autorizzavano il Collegio arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo e prorogavano il termine di pronuncia del lodo fino al 30 aprile 2014. Il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa e come risulta dagli atti processuali, con la nota in data 18 luglio 2013 prot. n. 0015/MN, a firma del Presidente dell’AIA, Marcello Nicchi, in riscontro alla nota in data 8 marzo 2013, con la quale l’istante aveva formulato l’istanza per la rassegnazione della qualifica di Arbitro Benemerito, “con effetto retroattivo dalla revoca dell’11.2.2010 e in subordine dal 5 luglio 2012”, preso atto che “il provvedimento di revoca di data 11.02.2010, adottato in conformità all’art. 48, comma 6, del Regolamento A.I.A. in allora vigente, non è stato annullato ovvero dichiarato illegittimo da alcun organo della giustizia sportiva; rilevato che nessuna norma del vigente regolamento A.I.A. prevede la ‘riassegnazione’ della benemerenza; rilevato, ancora, che lo stesso istante Tullio Lanese ritiene sussistenti ‘ragioni di opportunità’ per non richiedere alcun provvedimento in ordine alla benemerenza fino alla chiusura del noto procedimento penale che lo riguarda; ritenuto che, a differenza di quanto dedotto nella istanza del predetto associato, il procedimento in parola non è stato ancora definito e che, pertanto, vi sono, allo stato, anche motivi di opportunità per non adottare il provvedimento richiesto; delibera di non accogliere l’istanza in data 08.03.2013 dell’associato Tullio Lanese”. Con l’istanza di arbitrato si chiedeva “…previa declaratoria incidentale di invalidità e/o illegittima (o sua disapplicazione) dell’art. 48, c. 6, lett. a) Reg. AIA approvato il 22.6.2007 (e, per quanto occorrer possa, della delibera di revoca della benemerenza), di sentir dichiarare nullo, annullabile, illegittimo, disapplicabile il provvedimento impugnato di mancata riassegnazione e/o reinquadramento nella qualifica di Arbitro Benemerito, anche sotto il profilo dell’incompetenza del Comitato Nazionale dello stesso e comunque per sentir contestualmente dichiarare il diritto dell’istante a venir inquadrato quale Arbitro Benemerito con effetto dalla revoca dell’11.2.2010 senza soluzione di continuità o in subordine dal 5.7.2012, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento AIA che ha ripristinato la possibilità della revoca delle benemerenze solo nei confronti dell’associato destinatario di una sanzione disciplinare sospensiva superiore ad un anno...”. Con l’istanza di arbitrato si contesta, quindi, la legittimità dell’impugnato provvedimento di mancata riassegnazione e/o reinquadramento nella qualifica di Arbitro Benemerito, premettendo la ricostruzione in fatto della vicenda e la sussistenza della competenza del TNAS, affermata, peraltro, con il precedente lodo del 26 ottobre 2010; si chiede il previo accertamento incidentale dell’invalidità e/o illegittimità e/o disapplicazione del previgente art. 48, comma 6, lett. a) del Regolamento AIA; si contesta la motivazione della delibera in data 11 luglio 2013, sotto il profilo della (asserita dalla predetta delibera) mancanza di una norma che preveda la rassegnazione della benemerenza; e, infine, si eccepisce l’incompetenza del Comitato Nazionale AIA a disporre sia la revoca della benemerenza sia la rassegnazione, essendo entrambe riservate unicamente al Presidente AIA. Nell’atto di costituzione l’AIA., dopo aver ripercorso la vicenda processuale che ha coinvolto l’istante, ha, innanzitutto, rilevato che la domanda arbitrale risulta più ampia rispetto a quella formulata nella citata istanza dell’8 marzo 2013, non chiedendo più solo la riassegnazione della qualifica di Arbitro Benemerito, ma anche il reinquadramento quale Arbitro Benemerito, in violazione del principio del previo esperimento dei gradi interni di giustizia federale. Pur concordando con l’istante in merito all’inesistenza di una norma che preveda la rassegnazione della benemerenza arbitrale, contesta la ricostruzione relativa alla (asserita) illegittimità, o abrogazione della norma di cui all’art. 48, comma 6, citato, da ritenersi più esattamente oggetto di modifica successiva. La revoca della benemerenza effettuata nel 2010 è stata oggetto del lodo arbitrale del 2010 e afferma, infine, la condivisibilità della scelta del Presidente dell’A.I.A. di rimettere un tema così importante e sensibile al massimo organo direttivo collegiale dell’Associazione, che, peraltro, aveva assunto il precedente provvedimento di revoca. La FIGC ha, innanzitutto, ricostruito gli elementi di fatto e di diritto della vicenda, insistendo, in particolare, sulla circostanza che sulla revoca della benemerenza del 2010 si sia ormai formato il giudicato, eccependo, per mero scrupolo difensivo, l’incompetenza del TNAS con riferimento alla pretesa illegittimità della disposizione di cui all’art. 48, comma 6, citato. Quanto, poi, alla richiesta di riassegnazione della benemerenza arbitrale, non si tratterebbe, evidentemente, di un atto dovuto, essendo l’interesse perseguito in tale ipotesi dall’AIA di natura istituzionale, coinvolgendo, pertanto, posizioni indisponibili, in quanto tali sottratte alla competenza del TNAS e rimesse, eventualmente, a quella dell’Alta Corte. La FIGC, inoltre, ha eccepito la carenza di una posizione legittimante dell’istante a fronte dell’(asserito) omesso esercizio del potere di autotutela, non potendo, comunque, essa derivare dalla mera presentazione dell’istanza diretta ad attivare l’avvio del procedimento di riesame; sottolineando la correttezza sostanziale del provvedimento anche con riferimento alla insussistenza dei presupposti per la revoca della revoca della benemerenza arbitrale; non essendovi, peraltro, motivi per procedere all’annullamento d’ufficio. 2. Come si è detto, con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella discussione orale, la parte istante, ha censurato il provvedimento impugnato di mancata riassegnazione e/o reinquadramento nella qualifica di Arbitro Benemerito sotto diversi profili, che saranno di seguito esaminati. Preliminarmente, il Collegio Arbitrale ritiene, come, peraltro, si era riservato di esporre sciogliendo la riserva in riferimento alle istanze istruttorie della parte ricorrente, di esplicitare le motivazioni del provvedimento istruttorio assunto all’udienza del 27 settembre 2013. Come già ricordato, l’stante aveva chiesto di ordinare alla FIGC e/o all’A.I.A. di produrre in giudizio: 1. copia integrale certificata conforme all’originale della delibera apparentemente assunta dal Comitato Nazionale in data 11 luglio 2013 oggetto della comunicazione a mezzo fax del 18 luglio 2013 corredata di tutti gli atti prodromici acquisiti; 2. copia integrale di tutte le altre delibere assunte dal Comitato Nazionale in epoca successiva al giugno 2006 con oggetto la revisione del ruolo degli arbitri benemeriti; 3. l’elenco di tutti gli arbitri benemeriti che hanno patito nell’ultimo decennio sanzioni sospensive superiori a mesi sei, con indicazione per ciascuno dell’attività associativa allo stato svolta e degli incarichi direttivi periferici o centrali, tecnici o associativi ora ricoperti; 4. l’elenco nominativo del Presidente AIA dal 1990 in avanti e l’elenco dei Dirigenti benemeriti associati AIA di nomina del Presidente Federale (l’unico che poteva provvedervi sino al 1 marzo 2006; 5. il fascicolo personale tecnico e associativo del ricorrente; 6. l’atto di nomina ad arbitro benemerito del ricorrente ad opera del Presidente della federazione Italiana Giuoco Calcio. Come già esposto, il Collegio Arbitrale ha ritenuto di accogliere la richiesta istruttoria formulata dalla parte istante soltanto con riferimento a: 1. copia integrale della delibera assunta nella riunione del Comitato Nazionale AIA dell’11 luglio 2013 oggetto della comunicazione a mezzo fax del 18 luglio 2013 a firma del Presidente dell’AIA, corredata di tutti gli atti prodromici acquisiti; 2. Del fascicolo personale tecnico e associativo del ricorrente; 3. dell’atto di nomina ad arbitro benemerito ad opera del Presidente della federazione Italiana Giuoco Calcio, rigettando per il resto l’istanza istruttoria. La documentazione così indicata dal Collegio Arbitrale, infatti, era ritenuta dal Collegio stesso utile e rilevante al fine del decidere, trattandosi, peraltro, di atti che non potevano essere acquisiti direttamente dalla parte istante stessa; mentre per la restante documentazione non solo non sono state esplicitate dal ricorrente le ragioni specifiche a sostegno della richiesta, limitandosi a predisporre un elenco, ma non sono state nemmeno correlate a specifiche doglianze, finendo così per assumere finalità meramente esplorative senza un illustrato nesso logico-ricostruttivo. 3.1. Come risulta dagli atti di causa e dagli atti delle parti, con delibera del Comitato Nazionale AIA in data 11 febbraio 2010 era stata disposta la revoca, ex art. 48, comma 6, Reg. AIA, della benemerenza arbitrale del Dott. Lanese. Con istanza arbitrale in data 21 aprile 2010, il Dott. Lanese chiedeva l’annullamento della delibera predetta, in estrema sintesi, per illegittimità della norma di cui all’art. 48, comma 6, citato e per mancanza del potere di revoca della benemerenza arbitrale in capo al Comitato Nazionale AIA, attesa la nomina dell’istante da parte del Presidente federale e, infine, perché, il ricorrente aveva maturato da anni i requisiti di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del reg. AIA per la nomina a Dirigente Benemerito, anche se non formalmente insignito. Con il lodo in data 26 ottobre 2010, affermata la propria competenza, il TNAS dichiarava inammissibile per tardività l’istanza. 3.2. Con l’istanza in data 8 marzo 2013, il Dott. Lanese, faceva presente, fra l’altro, che nell’attuale Regolamento AIA, entrato in vigore il 5 luglio 2012, adottato dallo stesso Comitato Nazionale che aveva deliberato la revoca della sua benemerenza, si era “finalmente posto rimedio a tale refuso”, prevedendo, infatti, univocamente tutti gli ordinamenti sportivi che, solo a seguito di sospensione superiore a un anno, era precluso al tesserato o all’associato la possibilità di essere eletto alle cariche del settore sportivo. Ne derivava che l’essere destinatario di una sanzione di sospensione inferiore a un anno non poteva costituire valido motivo di revoca della qualifica di benemerito e, cioè, della qualità che, nell’ambito AIA, è necessaria per candidarsi alle cariche elettive. Chiedeva, quindi, di riassegnargli, possibilmente con effetto retroattivo dalla revoca dell’11 febbraio 2010 o dal 5 luglio 2012, entrata in vigore della modifica all’art. 48, comma 6, la qualifica di Arbitro Benemerito, “come atto di giustizia sostanziale”. Come già ricordato, con la nota in data 18 luglio 2013 prot. n. 0015/MN, a firma del Presidente dell’AIA, Marcello Nicchi, preso atto che “il provvedimento di revoca di data 11.02.2010, adottato in conformità all’art. 48, comma 6, del Regolamento A.I.A. in allora vigente, non è stato annullato ovvero dichiarato illegittimo da alcun organo della giustizia sportiva; peraltro che nessuna norma del vigente regolamento A.I.A. prevede la ‘riassegnazione’ della benemerenza. Inoltre, nella nota che riscontro Tu stesso ritieni sussistenti ‘ragioni di opportunità’ per non richiedere alcun provvedimento in ordine alla benemerenza fino alla chiusura del noto procedimento penale che Ti riguarda; Per quanto detto, a differenza di quanto si deduce nella Tua istanza, il procedimento in parola non è stato ancora definito e che, pertanto, vi sono, allo stato, anche motivi di opportunità per non adottare il provvedimento richiesto. Nella nota predetta è, dunque, interamente trasfuso e fatto proprio il contenuto della delibera del Comitato Nazionale AIA in data 11 luglio 2013, acquisito come estratto del verbale della seduta n. 3 per effetto del provvedimento istruttorio del Collegio Arbitrale. 4. Così ricostruiti la genesi e il contenuto del provvedimento impugnato con l’istanza arbitrale, deve, innanzitutto, rilevarsi che non meritano accoglimento le censure relative al contenuto dell’art. 48, comma 6, del Reg. AIA, vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento di revoca della benemerenza arbitrale, in applicazione del principio generale del “tempus regit actum”. Deve, infatti, ritenersi da un lato, che il provvedimento di revoca in data 11 febbraio 2010 non è stato annullato nelle sedi competenti di giustizia sportiva; dall’altro, che il lodo in data 26 ottobre 2010 copre con efficacia di giudicato il c.d. “dedotto e deducibile” e, quindi, tutte le vicende attinenti al procedimento conclusosi con la revoca della benemerenza arbitrale. 5. L’istanza arbitrale deve, dunque, essere valutata con esclusivo riferimento alla citata nota in data 18 luglio 2013 del Presidente dell’AIA e alla delibera in data 11 luglio 2013 del Comitato Nazionale AIA. Con tali provvedimenti, emanati su specifica istanza del ricorrente, è stato confermato il provvedimento di revoca della benemerenza arbitrale. La sopravvenienza normativa di una disposizione ritenuta più favorevole per l’istante, qual è quella del novellato art. 48, comma 6, citato, non può avere effetti applicativi automatici in riferimento a un provvedimento emanato a conclusione di un procedimento interamente svoltosi sotto la vigenza della normativa precedente. Non si tratta, nel caso di specie, quindi, di chiedere agli Organi competenti di emanare un atto dovuto perché, effettivamente, non esiste una norma nel Regolamento AIA che preveda espressamente la possibilità di riassegnare una benemerenza arbitrale al soggetto al quale era stata revocata, come una sorta di “riabilitazione”; o di chiedere agli Organi competenti di esercitare un potere di annullamento in via di autotutela, perché la norma dell’art. 48, comma 6, citato è stata modificata dai competenti organi associativi all’esito di un ordinario processo di aggiornamento normativo. Si tratta, pertanto, più esattamente, di riconoscere sussistente in capo al Presidente dell’AIA e al Comitato Nazionale, nei rispettivi ambiti di competenza, un potere di provvedere sulla richiesta di riesame, potere che discende da un principio generale e immanente, insito nell’ordinamento anche sportivo e che è pienamente riconducibile nell’alveo delle competenze attribuite ai predetti Organi. Tale potere risponde a esigenze di opportunità e consegue alla valutazione discrezionale di mutate circostanze e motivi sopravvenuti che inducono a rimeditare, con effetto ex nunc, il potere precedentemente esercitato con l’atto da riesaminare e del quale costituiscono espressione. In questi limiti l’istanza arbitrale merita accoglimento con riferimento all’esistenza di un potere degli Organi dell’AIA competenti di riesame sull’istanza della parte interessata. Da una lettura attenta della nota del Presidente AIA in data 18 luglio 2013, in particolare, dalla considerazione delle ragioni di opportunità che sconsigliano – per stessa ammissione del ricorrente nell’istanza stessa (e v. anche pagg. 4-5 dell’istanza arbitrale) – l’adozione di provvedimenti in pendenza del procedimento penale che lo riguarda – si evince l’ulteriore elemento che caratterizza il potere di riesame in questione: la contestualizzazione della fattispecie “allo stato degli atti”. Allo stato degli atti, quindi, la pendenza innanzi alla Corte di Cassazione del processo penale che riguarda l’istante, a seguito dell’impugnazione, da parte del Procuratore della Repubblica, della sentenza di proscioglimento della Corte d’Appello, essendo, peraltro, irrilevante un giudizio prognostico sull’esito dell’impugnazione stessa, costituisce condizione ostativa per l’esercizio del potere di riesame da parte degli Organi dell’AIA competenti. Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, l’istanza di arbitrato può essere solo parzialmente accolta. 6. Atteso l’accoglimento solo parziale dell’istanza, il Collegio Arbitrale ritiene equo di compensare fra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; di porre, con il vincolo della solidarietà, a carico del Dott. Tullio Lanese per i due terzi e a carico dell’AIA e della FIGC in parti uguali per il restante terzo, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida complessivamente in euro 5000,00 (cinquemila/00) e il rimborso delle spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando all’unanimità, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. accoglie parzialmente, in considerazione della peculiarità del caso di specie, l’istanza di arbitrato presentata dal Dott. Tullio Lanese nei confronti della Associazione Italiana Arbitri e della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ritenendo che sussista in capo agli Organi competenti AIA un potere di riesame individuato come in motivazione; 2. dichiara assorbita ogni ulteriore domanda; 3. dispone l’integrale compensazione delle spese di giudizio; 4. pone a carico del Dott. Tullio Lanese, per i due terzi e a carico dell’AIA e della FIGC in parti uguali per il restante terzo il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale che liquida in euro 5000,00 (cinquemila) e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge; 5. pone a carico dell’istante Dott. Tullio Lanese il pagamento dei diritti amministrativi; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, all’unanimità, in data 17 gennaio 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Gabriella Palmieri F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Enrico De Giovanni
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