F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 23 Aprile 2014 (281) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAULO FERNANDO FARIA (Calciatore), ENZO DOLCI (Dirigente della Società ASD Real Torgianese), ALESSIO ERCOLANONI (Dirigente della Società ASD Real Torgianese), Società ASD REAL TORGIANESE – (nota n. 5119/513 pf 13-14/SP/ac del 18.3.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 23 Aprile 2014 (281) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAULO FERNANDO FARIA (Calciatore), ENZO DOLCI (Dirigente della Società ASD Real Torgianese), ALESSIO ERCOLANONI (Dirigente della Società ASD Real Torgianese), Società ASD REAL TORGIANESE - (nota n. 5119/513 pf 13-14/SP/ac del 18.3.2014). Il deferimento Con provvedimento del 18.03.2014, il Procuratore federale ha deferito avanti a questa Commissione: - il calciatore Paulo Fernando Faria per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle Norme in materia di tesseramento, “per aver disputato nella corrente stagione sportiva cinque gare nelle file della Società Real Torgianese valevoli per il di Campionato serie B girone D senza averne titolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta Società”; - il Sig. Enzo Dolci per rispondere della violazione di cui agli art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle Norme in materia di tesseramento, “per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta della gara ASD L’Acquedotto C5 – ASD Real Torgianese del 12/10/2013 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le Norme vigenti, malgrado il calciatore Faria Paulo Fernando non ne avesse titolo”; - il Sig. Alessio Ercolanoni per rispondere della violazione di cui agli art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle Norme in materia di tesseramento, “per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva le distinte delle gare ASD Elmas - ASD Real Torgianese del 19/10/2013, ASD Real Torgianese – Sporting Lodigiani C5 del 09/11/2013, Nursia Calcio a 5 - ASD Real Torgianese del 16/11/2013 e ASD Real Torgianese – Virtus Fondi Calcio a 5 del 30/11/2013 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le Norme vigenti, malgrado il calciatore Faria Paulo Fernando non ne avesse titolo”; - la Società Real Torgianese, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva - ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 CGS - delle violazioni ascritte al proprio dirigente con delega di rappresentanza, a un proprio tesserato, nonché a un soggetto (il calciatore) che aveva comunque svolto attività nell’interesse di essa Società (art. 1, comma 5 CGS). Alla riunione odierna: - il rappresentante della Procura federale Avv. Liberati ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Paulo Fernando Faria: squalifica per 5 (cinque) giornate; - Enzo Dolci: inibizione per mesi 1 (uno); - Alessio Ercolanoni: inibizione per mesi 3 (tre); - ASD Real Torgianese: ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) e punti 5 (cinque) di penalizzazione. Nessuno è comparso per i deferiti. I motivi della decisione Il deferimento è fondato. 1.- Le circostanze addebitate dalla Procura ai soggetti deferiti trovano puntuale e inequivoco riscontro nei documenti in atti, dai quali si evince come il calciatore Paulo Fernando Faria abbia preso parte - nella corrente stagione sportiva - a n. 5 gare nelle fila della ASD Real Torgianese, pur non risultando per essa tesserato. Il nominativo del calciatore deferito compare, invero, in ciascuna delle distinte dei calciatori partecipanti agli incontri richiamati nell’atto di deferimento (ASD L’Acquedotto C5 – ASD Real Torgianese del 12.10.2013; ASD Elmas – ASD Real Torgianese del 19.10.2013; ASD Real Torgianese – Sporting Lodigiani C5 del 09.11.2013; Nursia Calcio a 5 – ASD Real Torgianese del 16.11.2013; ASD Real Torgianese – Virtus Fondi Calcio a 5 del 30.11.2013). Nessuna contestazione è stata proposta dai deferiti, che non hanno depositato difese scritte, né sono comparsi alla odierna riunione del 16.04.2014. La assenza di regolare tesseramento attribuisce rilievo disciplinare tanto alla condotta dei dirigenti, che hanno espressamente dichiarato la ricorrenza di un requisito (regolare tesseramento) affatto insussistente, quanto a quella del calciatore, che ha partecipato alle gare. 2.- Con riferimento alle posizioni dei dirigenti - considerato anche che, dagli atti, risulta che la richiesta di tesseramento era stata presentata, ancorché incompleta, e mai integrata – devesi rilevare, da un lato, come il comportamento dei medesimi risulti temperato dal fatto che una richiesta di tesseramento era stata comunque anteriormente presentata, dall’altro, come la condotta del Dolci - che ha sottoscritto una sola distinta (la prima) - risulti certamente meno grave, anche sul piano della intensità della colpa, e della (non) reiterazione dei comportamenti illeciti. 3.- Quanto al calciatore, devesi, anzitutto, rilevare come la sua condizione - all’atto della condotta – di “non tesserato” non valga a esimerlo da responsabilità, atteso che – ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 5 CGS – sono tenuti all’osservanza delle Norme federali tutti coloro che – ancorché non formalmente tesserati – svolgano qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società, o, comunque, rilevante per l’ordinamento federale. Sotto altro profilo – e in funzione obiettivamente attenuante – assume, per contro, rilievo la presentazione della richiesta di tesseramento che rende meno “abusiva” la condotta conseguente, quantomeno sotto il profilo dell’intensità dell’elemento psicologico. 4.- Alla affermazione di responsabilità dei deferiti consegue la responsabilità della ASD Torgianese: diretta (ex art. 4 comma 1 GCS) per la condotta del dirigente Dolci in quanto rappresentante della stessa, oggettiva (ex art. 4 comma 2 GCS) per il comportamento del dirigente Ercolanoni, e del Faria. Alla stregua, infine, di quanto previsto agli artt. 5 comma 6, lett. a) - b) - e d), CGS, sanzioni eque appaiono quelle indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro contestate, e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: - Paulo Fernando Faria: squalifica per 5 (cinque) giornate da scontarsi in gare ufficiali; - Enzo Dolci: inibizione per mesi 1 (uno); - Alessio Ercolanoni: inibizione per mesi 5 (cinque);- ASD Real Torgianese: ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) e punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015.
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