F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 23 Aprile 2014 (284) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC – (nota n. 5175/642 pf 12-13/AM/ma del 19.3.2014). (285) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC – (nota n. 5176/643 pf 12-13/AM/ma del 19.3.2014). (286) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC – (nota n. 5177/644 pf 12-13/AM/ma del 19.3.2014). (315) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC – (nota n. 5552/442 pf 13-14/AM/ma del 2.4.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 23 Aprile 2014 (284) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 5175/642 pf 12-13/AM/ma del 19.3.2014). (285) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 5176/643 pf 12-13/AM/ma del 19.3.2014). (286) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 5177/644 pf 12-13/AM/ma del 19.3.2014). (315) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 5552/442 pf 13-14/AM/ma del 2.4.2014). Visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 19 marzo 2014 nei confronti di: - Duilio Petrarca, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Isernia Football Club per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle Norme federali, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, ed all’articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 7.500,00 in favore del calciatore Carmine Guglielmi, sulla base di quanto disposto dalla CAE della F.I.G.C.- L.N.D. con provvedimento del 13.1.2014, prot. 76/CAE 2013-2014, comunicato in data 14.1.2014 a mezzo raccomandata inviata presso l’indirizzo indicato nell’Organigramma depositato dalla medesima Società al Dipartimento Interregionale in data 13.11.2014; - la Società ASD Isernia Football Club per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante. Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 19 marzo 2014 nei confronti di: - Duilio Petrarca, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Isernia Football Club per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle Norme federali, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, ed all’articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 4.000,00 in favore del calciatore Danilo Fusaro, sulla base di quanto disposto dalla CAE della F.I.G.C.- L.N.D. con provvedimento del 13.1.2014, prot. 77/CAE 2013-2014, comunicato in data 14.1.2014 a mezzo raccomandata inviata presso l’indirizzo indicato nell’Organigramma depositato dalla medesima Società al Dipartimento Interregionale in data 13.11.2014; - la Società ASD Isernia Football Club per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante. Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 19 marzo 2014 nei confronti di: - Duilio Petrarca, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Isernia Football Club per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle Norme federali, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, ed all’articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 5.000,00 in favore del calciatore Vincenzo Capuozzo, sulla base di quanto disposto dalla CAE della F.I.G.C.- L.N.D. con provvedimento del 13.1.2014, prot. 75/CAE 2013-2014, comunicato in data 14.1.2014 a mezzo raccomandata inviata presso l’indirizzo indicato nell’Organigramma depositato dalla medesima Società al Dipartimento Interregionale in data 13.11.2014; - la Società ASD Isernia Football Club per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante. Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 2 aprile 2014 nei confronti di: - Duilio Petrarca, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Isernia Football Club per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle Norme federali, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, ed all’articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 4.300,00 in favore del calciatore Giuseppe Calabrese, sulla base di quanto disposto dalla CAE della F.I.G.C.- L.N.D. con provvedimento del 21.11.2013, prot. 2089/CAE, comunicato in data 5.2.2014 a mezzo fax; - la Società ASD Isernia Football Club per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante. Riuniti preliminarmente i quattro deferimenti su richiesta della Procura federale. Preso atto che nessuna difesa è stata depositata dai soggetti deferiti che non sono nemmeno comparsi all’odierna riunione. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Enrico Liberati, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Duilio Petrarca: 24 (ventiquattro) mesi di inibizione; - per la Società ASD Isernia Football Club: 4 (quattro) punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00). Rilevato che in effetti, a seguito delle decisioni della Commissione Accordi Economici del 21 novembre 2013 e del 14 gennaio 2014, comunicate alla Società soccombente, non si è avuto alcun cenno di adesione alle stesse. Valutato che il termine di trenta giorni assegnato alla Società per l’adempimento è trascorso inutilmente e che, comunque, neppure successivamente è intervenuto il pagamento di quanto dovuto. Considerato che l’oggetto dell’inadempimento è sempre lo stesso (mancato pagamento somme a giocatori) e che, pertanto, anche alla luce della nota giurisprudenza formatasi dinanzi alla Corte di Giustizia federale, può applicarsi alla presente fattispecie il principio della continuazione (escluso in caso di inadempienze di diverso tipo) ai fini della determinazione della sanzione. Riconosciuta la responsabilità del Presidente e, per l’effetto, della Società per responsabilità diretta, appare equo determinare la sanzione nei confronti del Presidente a mesi 9 (nove) di inibizione e nei confronti della Società alla penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ad un’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00). P.Q.M. In accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni nei confronti di: - Duilio Petrarca: inibizione per mesi 9 (nove); - ASD Isernia Football Club: penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).
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