F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073 del 24 Aprile 2014 (158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO MAZZEO (Coordinatore tecnico non tesserato della Società ASD Soccer Camp), SIMONA GRECO (Presidente della Società ASD Soccer Camp), MATTEO LAURIOLA (responsabile del Settore giovanile della Società US Lecce Spa), Società US LECCE Spa e ASD SOCCER CAMP (nota n. 3477/1179 pf12-13 GT/dl del 14.1.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073 del 24 Aprile 2014 (158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO MAZZEO (Coordinatore tecnico non tesserato della Società ASD Soccer Camp), SIMONA GRECO (Presidente della Società ASD Soccer Camp), MATTEO LAURIOLA (responsabile del Settore giovanile della Società US Lecce Spa), Società US LECCE Spa e ASD SOCCER CAMP (nota n. 3477/1179 pf12-13 GT/dl del 14.1.2014). Il deferimento Con atto del 14 gennaio 2014 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: - il Sig. Vincenzo Mazzeo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 5, del CGS, per violazione dell’art. 1, comma 1, de CGS, per avere invitato in Italia calciatori extracomunitari tesserati con Ghana Football Association, senza una preventiva e formale richiesta di autorizzazione da parte della FIGC; - la Sig.ra Simona Greco, nella qualità di Presidente della ASD Soccer Camp, per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per avere consentito al Sig. Vincenzo Mazzeo, nel corso della stagione sportiva 2012 – 2013, di svolgere attività di coordinatore tecnico a favore della medesima ASD Soccer Camp, pur non essendo tesserato con la stessa Società ed essendo, di contro, tesserato formalmente in qualità di tecnico per altra Società sportiva; - la Società ASD Soccer Camp, sia a titolo di responsabilità diretta, di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per l’operato del proprio presidente, Sig.ra Simona Greco, come sopra descritto, sia a titolo di responsabilità oggettiva, di cui all’art. 4, comma 2, del CGS, per l’operato del proprio coordinatore tecnico non tesserato, Sig. Vincenzo Mazzeo, come sopra descritto, sia con riferimento alla violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, sia con riferimento alla violazione delle norme di cui all’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF e 35 del Regolamento del Settore Tecnico; - il Sig. Matteo Lauriola, nella qualità di responsabile del Settore giovanile della US Lecce Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per avere consentito a calciatori extracomunitari tesserati per la Ghana Football Association, di partecipare ad un provino in Italia con la US Lecce Spa, senza una preventiva e formale richiesta di autorizzazione federale; - la società US Lecce Spa a titolo di responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 2, del CGS per l’operato del proprio responsabile del settore giovanile, Sig. Matteo Lauriola, come sopra descritto. Il dibattimento Nei termini consentiti dalla normativa federale hanno fatto pervenire memorie difensive la US Lecce Spa ed il Sig. Matteo Lauriola, contestando gli addebiti. All’inizio della riunione odierna, tramite il proprio legale, rispettivamente, il Sig. Vincenzo Mazzeo, la Sig.ra Simona Greco e la Società ASD Soccer Camp, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Vincenzo Mazzeo, la Sig.ra Simona Greco e la Società ASD Soccer Camp, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Vincenzo Mazzeo, sanzione dell’inibizione per giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Sig.ra Simona Greco, sanzione dell’inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società ASD Soccer Camp, sanzione dell’ammenda di € 300,00 (€ trecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 200,00 (€ duecento/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento é proseguito US Lecce Spa ed il Sig. Matteo Lauriola. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e la conseguente irrogazione delle seguenti sanzioni: - mesi 10 (dieci) di inibizione al Sig. Matteo Lauriola; - € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda alla US Lecce Spa. Sono comparsi altresì il difensore dei deferiti, che ha insistito per il proscioglimento dei propri assistiti ed il Sig. Matteo Lauriola personalmente che ha reso le spontanee dichiarazioni di cui al verbale. Motivi della decisione La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue. La vicenda trae origine dalla nota del 6 maggio 2013 trasmessa alla Procura federale dal segretario della FIGC, avente ad oggetto una segnalazione pervenuta dalla Ghana Football Association del 25 aprile 2013. Con detta segnalazione si asseriva che la ASD Soccer Camp di Lecce (affiliata alla FIGC dal 14 settembre 2012 con numero di matricola 936513) aveva invitato in Italia due calciatori di nazionalità ghanese, tali Banaba Ganidekan e Ahmed Muntari, entrambi tesserati con la Società ghanese denominata “Everton”, al fine di sottoporre gli stessi ad un provino e ciò senza la richiesta di autorizzazione da parte della FIGC. Ascoltata sul punto in data 22 luglio 2013 dalla Procura federale, la Sig.ra Simona Greco, nella qualità di Presidente della ASD Soccer Camp, dichiarava di non essere a conoscenza della gestione societaria, affidata di fatto al marito, Sig. Vincenzo Mazzeo. Lo stesso giorno veniva ascoltato quindi anche il Sig. Vincenzo Mazzeo che dichiarava di rivestire il ruolo di coordinatore tecnico della ASD Soccer Camp pur, non risultando nei ruoli ufficiali della medesima Società, precisando non conoscere i calciatori Banaba Ganiked e Ahmed Muntari, citati nell’informativa della Ghana Football Association. A sostegno di quanto dichiarato, il deferito produceva una lettera a propria firma indirizzata alla Ambasciata d’Italia in Ghana, da cui risultava che in qualità di direttore tecnico nonché fondatore della ASD Soccer Camp, egli avesse in realtà invitato i calciatori ghanesi Tetteh Dennis e Gyabaa Ernest Thiero (entrambi tesserati per il Club Berekum Chelsea, affiliato alla Ghana Football Association) al fine di poter essere visionati da selezionatori ed agenti di squadre professionistiche italiane. A detta comunicazione risultava allegata la copia dei passaporti dei due calciatori sopra menzionati (copie che dichiarava essergli state fornite da tale Sig. Stefano Valente, commercialista operante in Lecce e comunque non tesserato, in contatto con il Presidente del Club Bekerum Chelsea, Sig. Nketiah Obed). Precisava da ultimo il Mazzeo che, una volta giunti in Italia, i calciatori Tetteh Dennis e Gyabaa Ernest Thiero non furono visionati dalla ASD Soccer Camp bensì dalla US Lecce Spa, aggiungendo infine di non sapere che per sottoporre a provino i calciatori stranieri di dovesse richiedere ed ottenere una esplicita autorizzazione da parte della FIGC. Del resto, in data 17 ottobre 2013, il segretario generale della FIGC attestava che non risultava pervenuta a detta data alcuna richiesta di autorizzazione per sottoporre a prova da parte della ASD Soccer Camp i citati calciatori. Sentito dalla Procura federale in data 1 dicembre 2013, il Sig. Savino Tesoro, presidente della US Lecce Spa, dichiarava di essere all’oscuro dei fatti oggetto di indagine, rimandando l’Autorità procedente al proprio responsabile del settore giovanile Lauriola. Quest’ultimo, sentito in pari data, ammetteva di conoscere il Dott. Valente ma dichiarava di non sapere nulla in ordine ai calciatori ghanesi Tetteh Dennis e Gyabaa Ernest Thiero. Risentito il successivo 7 dicembre 2013, il Mazzeo affermava di aver saputo da Valente che i giovani ghanesi fossero stati “fatti visionare dal settore giovanile del Lecce Calcio”, aggiungendo comunque di non essere stato presente nella circostanza e di non sapere chi li avesse effettivamente visionati. Anche il dott. Valente veniva ascoltato dalla Procura federale il giorno 11 dicembre 2013 confermando la circostanza per cui i calciatori Tetteh Dennis e Gyabaa Ernest Thiero fossero stati visionati presso la struttura di Villa Convento da parte del responsabile del settore giovanile della US Lecce Spa, Sig. Matteo Lauriola, precisando che quanto sopra avvenne in occasione di due allenamenti svolti con pari età in due pomeriggi consecutivi. Così ricostruiti i fatti oggetto del deferimento e le indagini esperite, ritiene la Commissione che gli elementi emersi non siano sufficienti per l’affermazione della responsabilità degli odierni deferiti. Esclusa infatti ogni partecipazione materiale alla fase preparatoria del contatto con i calciatori calciatori Tetteh Dennis e Gyabaa Ernest Thiero (si veda sul punto la lettera del 28 gennaio 2013 a firma del solo Mazzeo), va rilevato che, come documentato dalla difesa dei deferiti, l’impianto sportivo di Villa Convento, ove si sarebbe svolto il presunto provino dei giovani calciatori ghanesi, non è una struttura di proprietà della US Lecce Spa, ma un centro dotato di diversi campi da calcio; alcuni di questi sono concessi in locazione alla US Lecce Spa per gli allenamenti del proprio settore giovanile, altri invece occupati dalla ASD Soccer Camp, riconducibile al Mazzeo. Non può dunque escludersi in radice la fondatezza del rilievo difensivo per cui i calciatori in questione sarebbero stati visionati dal Sig. Lauriola “per ragioni meramente contestuali, in nessun modo riconducibili ad un interesse effettivo nel provino”. Il che, peraltro, riscontra anche l’affermazione del dott. Valente per cui nell’occasione descritta ”Il Lauriola era lì, anche se ogni tanto si spostava”. Del resto, il provino in questione sarebbe stato del tutto inutile ai fini dell’eventuale tesseramento dei predetti calciatori attesa la circostanza per cui la US Lecce Spa, militando nel campionato di Lega Pro, non avrebbe potuto in alcun modo concluderlo. I deferiti vanno dunque prosciolti dagli addebiti. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di prosciogliere il Sig. Matteo Lauriola e la US Lecce Spa. In accoglimento della istanza di patteggiamento depositata alla odierna riunione, ai sensi dell’art. 23 CGS, secondo comma, applica le seguenti sanzioni: - giorni 40 (quaranta) di inibizione alla Sig.ra Simona Greco; - giorni 20 (venti) di squalifica al Sig. Vincenzo Mazzeo; - € 200,00 (€ duecento/00) di ammenda alla ASD Soccer Camp.
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