COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 51 del 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DEL DIRIGENTE CARRERA DARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, CO. 1 CGS

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale – N° 51 del 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DEL DIRIGENTE CARRERA DARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, CO. 1 CGS Con nota d.d. 13/01/2014 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. CARRERA DARIO, per i fatti di cui all’atto di deferimento. La Commissione, a scioglimento della riserva assunta in data 09/04/2014 rileva quanto segue. La tesi accusatoria proveniente di fatto da solo alcuni dirigenti/allenatori del Merano Calcio ed in modo particolare dalla dichiarazione del Sig. Fraschetti Antonio. E’ certo che nelle dichiarazioni ivi contenute un qualche valore indiziante lo si può riscontrare. Quello che però non si riscontra è l’attribuzione al Carrera di un fatto specifico di opera di proselitismo. Tale dato, che appare decisivo, è del resto confermato dalle stesse dichiarazioni del Fraschetti che parlando del comportamento tenuto dal Carrera nel corso della riunione presso l’Hotel Torre così si esprime: “ciò veniva confermato dal Sig. Carrera, il quale presa la parola, spiegava le ragioni di una tale decisione – costituite da contrasti con la dirigenza del Merano – ed annunciava a genitori e ragazzi che, con l’inizio del nuovo anno, non avrebbe più allenato la squadra dei giovanissimi del Merano”. Tale elemento in fatto assume ancor più significato se si considera che il Fraschetti nel proseguo della sua deposizione quando si riferisce al sig. Giaquinta evidenzia che lo stesso avrebbe avvicinato alcuni giocatori del Merano Calcio per verificare la loro disponibilità a passare alla costituenda compagine calcistica. Segno evidente che se fosse stato a conoscenza di uguali comportamenti posti in essere dal Carrera li avrebbe sicuramente segnalati alla Procura Federale. L’unico dato certo pertanto, sia alla luce della istruttoria della Procura Federale, sia a seguito della istruzione probatoria emersa durante il Giudizio, appare la partecipazione del Carrera alla riunione presso l’Hotel La Torre di Merano che da tutti i soggetti è stata percepita non come finalizzata ad una diretta opera di proselitismo ma come una riunione ove l’argomento principale erano le doverose spiegazioni, a genitori e giovani calciatori, delle dimissioni da una squadra e da una società, che, così come emerso, stava anche ottenendo dei discreti risultati. Appare doveroso anche precisare che, vista la giovane età dei ragazzi allenati dal Carrera una spiegazione del perché di un comportamento così grave come “abbandonare” una squadra a metà stagione, sia stato un comportamento altamente responsabile nei confronti dei ragazzi. Un abbandono immotivato avrebbe infatti potuto avere delle conseguenze ancora più gravi sul percorso educativo e sportivo dei giovani ragazzi del Merano Calcio che avrebbero visto dimettere il proprio allenatore senza neanche capire il perché facendoli magari sentirsi responsabili. Appare quindi, conforme a giustizia, ritenere non raggiunta la piena prova della responsabilità del Carrera PQM la Commissione Disciplinare proscioglie CARRERA DARIO dai fatti a lui ascritti per i motivi di cui in premessa.
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