COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S. Marosticense Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 69 del 2/4/2014 – omologazione gara Marosticense‐Montecchio Maggiore del 30/3/2014 – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S. Marosticense Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 69 del 2/4/2014 – omologazione gara Marosticense‐Montecchio Maggiore del 30/3/2014 – Campionato di Eccellenza La Società U.S. Marosticense ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 69 del 2/4/2014 con la quale respingeva il reclamo presentato dalla medesima Società Marosticense e omologava l’incontro emarginato con il risultato acquisito in campo di 1-2 a favore della squadra del Montecchio Maggiore. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Marosticense; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente, assistito dall’Avv. Giampaolo Baù; sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato che il calciatore colpevole del fallo avvenuto al 7° minuto del secondo tempo, per il quale è stata comminata la sanzione dell’ammonizione, è stato il calciatore Luca Peruzzo; attesa la precedente ammonizione allo stesso giocatore intervenuta al 22° del secondo tempo è stata assegnata l’espulsione ritenuta condivisibile, alla luce di quanto sopra, la decisione del Giudice Sportivo di primo grado che ha escluso l’errore tecnico da parte dell’arbitro, dichiarando trattarsi di errore di valutazione di un fatto da parte della Società ricorrente, compiutamente percepito dal direttore di gara che ha giustamente attribuito il fallo contestato al giocatore n. 9 Peruzzo (Marosticense) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di respingere il ricorso presentato dalla Società Marosticense; ‐ di confermare la validità della gara in esame, omologando la stessa con il risultato acquisito in campo di : Marosticense ‐ Montecchio 1 ‐ 2; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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