COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 138 DEL 22.04.2014 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO N. 93 della Società U.S. GEPPINO NETTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n.38 del 13.3.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Geppino Netti – Vigor Acri del 2/3/2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 25,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 138 DEL 22.04.2014
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO N. 93 della Società U.S. GEPPINO NETTI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n.38 del 13.3.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Geppino Netti – Vigor Acri del 2/3/2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 25,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
1.- Con reclamo al Giudice Sportivo, ritualmente proposto in data 5/3/2014 e comunicato in stessa data alla società Geppino Netti, la società Vigor Acri chiedeva l'assegnazione della perdita della gara del 2/3/2014 alla U.S. Geppino Netti per 0-3, segnalando che, a seguito della sostituzione al 25° del 2° T. del calciatore n.7 VACCA Luigi (1992) con il calciatore n.6 ROBERTI Vincenzo (1990), la società Geppino Netti aveva impiegato sino al termine della gara un solo calciatore "giovane", in violazione della normativa relativa all'utilizzo dei calciatori in relazione all'età per i campionati di seconda categoria 2013/2014.
Con controdeduzioni del 7/3/2014 la società Geppino Netti eccepiva che il calciatore n.7 VACCA Luigi (1992) era stato in realtà sostituito dal n.6 GALLICCHIO Igor (1995) e che la distinta di gara rilasciata dall'arbitro, essendo stata oggetto di modifiche effettuate manualmente a seguito del cambio delle maglie con diversa numerazione della società ospitante, indicava sostituzioni diverse da quelle in effetti effettuate in campo e che essa era stata "evidentemente modificata successivamente alla gara".
2.- Esaminati gli atti ufficiali, il Giudice Sportivo rilevava che la società Geppino Netti dal 25° del 2°T., a seguito della sostituzione del calciatore n.7 VACCA Luigi (1992) con il calciatore n.6 ROBERTI Vincenzo (1990), non aveva ottemperato alla normativa relativa ai "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età" previsti per le gare del Campionato di Seconda Categoria, come da C.U. n.2 del Comitato Regionale Calabria del 2/7/2013.
Riteneva di non poter accogliere la tesi della società Geppino Netti poiché le correzioni apportate dall'arbitro che figurano sulla copia allegata al referto di gara e sul supplemento dettagliato delle modifiche apportate alle distinte di gara, indicano che il calciatore subentrato con la maglia n.6 era il sig. RICCIO Fabio (1987).
E, pertanto, ai sensi dell'art.34 bis NOIF, dell'art.35, comma 1, del regolamento della L.N.D. e dell'art.17, comma 5, del C.G.S., deliberava di accogliere il reclamo proposto dalla società Vigor Acri e di infliggere alla società Geppino Netti la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, comminando, altresì, l'ammenda di € 25,00 per inadeguata compilazione della distinta di gara.
3.- Avverso detta delibera del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n.38 del 13.3.2014 della Delegazione Distrettuale di Rossano, propone reclamo la società U.S. Geppino Netti con atto del 17.3.2014, ritualmente notificato alla società Vigor Acri con racc. del 17.3.2014.
Espone la reclamante che, dopo circa 5' dall'inizio della partita, su richiesta della ASD Vigor Acri, l'arbitro ordinava il cambio della maglia della squadra di casa (U.S. Geppino Netti), in quanto si confondeva con quelle degli ospiti.
Essendo le nuove maglie con numerazione differente, prima di riammettere i calciatori in campo, il direttore di gara effettuava un nuovo riconoscimento, controllando i documenti e la numerazione delle nuove maglie, effettuando le correzioni con penne differenti sulle distinte ufficiali.
Afferma la reclamante che la copia della distinta allegata dalla Vigor Acri al ricorso di primo grado non sarebbe quella ufficiale rilasciata dal direttore di gara a fine partita, evidenziando che nella stessa non risulterebbero le correzioni dei numeri effettuate dall'arbitro.
Evidenzia, altresì, che le tre sostituzioni effettuate nel secondo tempo erano le seguenti:
- al 10’ usciva il n.10 Mauro Gianluca (1983) ed entrava il n.16 RICCIO Fabio (1987) - che non aveva il n.6 come riportato da Giudice Sportivo nella delibera impugnata;
- al 25’ usciva il n.11 PILUSO Giovanni (1996) ed entrava il n.18 COSENTINO Michelangelo (1993);
- ancora al 25’ usciva il n.7 VACCA Luigi (1992) ed entrava il n.6 GALLICCHIO Igor (1995).
Precisa quindi che il calciatore RICCIO Fabio aveva il numero 16, e non il 6 come riportato dal Giudice Sportivo nella delibera impugnata, ed era entrato al 10’ del 2° T. in sostituzione del n.10 Mauro Gianluca (1983), allegando documentazione fotografica che ritrae l'uscita dal campo del n.10, nonché le fotocopie dei tesserini federali dei sei calciatori coinvolti nelle sostituzioni.
Deduce, pertanto, che il calciatore VACCA Luigi veniva sostituito da altro "under" e che la gara aveva avuto quindi regolare svolgimento; conclude per l'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento della perdita della gara per 0-3 e della ammenda, con conferma del risultato raggiunto sul campo di 3-2 per la società Geppino Netti.
4.- Controdeduce al reclamo la società Vigor Acri argomentando che la distinta di gara allegata al ricorso della società Geppino Netti non è conforme a quella consegnata dall'arbitro all'inizio della gara, e quindi, deve essere stata corretta, e conclude per il rigetto del ricorso.
5.- La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che:
-a) in primo luogo, deve evidenziarsi che la distinta dei giocatori partecipanti alla gara allegata al rapporto arbitrale presenta sostanziali differenze con la distinta (che, per essere compilata a ricalco, avrebbe dovuta essere identica) consegnata dall'arbitro alla Società Geppino Netti a fine gara.
Infatti, nella distinta allegata dal direttore di gara:
- accanto al nome del giocatore Roberti Vincenzo (originariamente indicato con il numero 13), vi è una prima correzione a penna riportante il numero 20 poi eliso, una seconda correzione riportante il numero 14 poi corretto a penna a numero 16;
- accanto al nome del giocatore Gallicchio Ivan (originariamente indicato con il numero 15) vi è una correzione a penna riportante il numero 6, poi eliso, e nuovamente il numero 15 a penna;
- accanto al nome del giocatore Riccio Fabio (originariamente indicato con il numero 16) vi è una correzione riportante il numero 6.
Invece, nella distinta consegnata dal direttore di gara alla Società Geppino Netti a fine gara:
- accanto al nome del giocatore Roberti Vincenzo (originariamente indicato con il numero 13), vi è una prima correzione a penna riportante il numero 20 poi eliso e una seconda correzione riportante il numero 14 (manca l'ulteriore correzione a numero 16);
- accanto al nome del giocatore Gallicchio Ivan (originariamente indicato con il numero 15) vi è una correzione a penna riportante il numero 6 (manca l'ulteriore correzione del numero 15 a penna);
- accanto al nome del giocatore Riccio Fabio resta l'indicazione originaria numero 16 (manca la correzione a numero 6).
L'arbitro, in sede di chiarimenti, pur asserendo di aver apportato le correzioni sulla distinta in unico contesto, subito dopo aver ordinato alla Società Geppino Netti il cambio della maglia, ha dichiarato di non saper spiegare perché sulla distinta della Geppino Netti, che ha ammesso di aver egli stesso consegnata a fine gara, le correzioni non apparissero nella loro integrità.
E', pertanto, ragionevole dedurre che le correzioni siano state apportate dall’arbitro a fine gara, realizzandosi così, nella sua memoria, confusione fra i soggetti che effettivamente hanno preso parte alla gara.
Ciò ha influito, ovviamente, sulla redazione del referto nell'indicazione delle sostituzioni.
-b) Nella descritta situazione, La Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che la sostanziale diversità dei documenti, entrambi provenienti dal direttore di gara, non consentano di attribuire al referto arbitrale il valore di prova privilegiata che l'art. 35/1.1. del C.G.S. attribuisce al rapporto e ai supplementi di gara.
Sicché ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale di dover fare uso delle attribuzioni di cui all'art. 34/4 del C.G.S. che demanda agli Organi di Giustizia Sportiva i più ampi poteri d'indagine e di accertamento.
-c) A tali fini, dalla comparazione della documentazione fotografica in atti con le foto dei tesserini federali prodotti e, comunque, acquisti dalla Commissione dall'archivio ufficiale del Comitato, si evince che il calciatore ritratto in foto nel momento di entrare in campo in sostituzione del n.10 Mauro Gianluca è effettivamente RICCIO Fabio (che in altra foto è ritratto con il numero di maglia 16), che, pertanto, non potrebbe essere entrato in sostituzione del n.7 VACCA Luigi, determinando la violazione della norma sull'età dei calciatori.
In sede di audizione, peraltro, l'arbitro ha riconosciuto che le fotografie dei cambi erano quelle relative alla gara del 2/3/2014 da lui diretta, anche se ha dichiarato di non essere in grado di riconoscere i volti dei giocatori.
Ne consegue che nell'effettuare le sostituzioni la Società Geppino Netti non ha violato il disposto del C.U. 2/7/2013 del Comitato Regionale Calabria e che la gara ha avuto regolare svolgimento.
-d) Quanto all'ammenda di € 25,00 inflitta dal primo giudice, il reclamo è inammissibile ai sensi dell'art. 45/3 lett.d, del C.G.S. che esclude per le società partecipanti ai campionati si seconda categoria ogni gravame in relazione a sanzioni pecuniarie inferiori a € 50,00.
P.Q.M.
1) revoca la punizione sportiva della perdita della gara Geppino Netti – Vigor Acri del 2/3/2014 per 0-3 inflitta alla società Geppino Netti e per l’effetto omologa il risultato conseguito dalle squadre in campo di 3 - 2 in favore della società Geppino Netti;
2) dichiara inammissibile il reclamo in ordine all'ammenda di € 25,00 inflitta dal primo giudice;
3) dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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