COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 24/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della “ C.S. 1909 POGGIO A CAIANO “ avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Rocco Marrone con una squalifica fino al 6/12/2014. C.U. n. 48 del 6/3/2014.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 24/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della “ C.S. 1909 POGGIO A CAIANO “ avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Rocco Marrone con una squalifica fino al 6/12/2014. C.U. n. 48 del 6/3/2014. Nel corso della gara “ Vigor Fucecchio – Poggio A Caiano 1909 “ valevole per il campionato di calcio a cinque- serie C2, il tesserato in oggetto si scagliava contro il D.G. per protestare per una sua decisione tecnica. A tal fine lo strattonava e gli stringeva forte la maglia sotto il braccio dx. Tale contatto gli procurava un leggero dolore. Alla notifica del cartellino rosso lo offendeva ripetutamente. Per tale condotta il calciatore veniva squalificato per nove mesi. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società del Poggio A Caiano, ritenendo la sanzione eccessiva rispetto a quanto realmente accaduto. Infatti la reclamante, pur non negando il contatto tra il proprio tesserato e l’arbitro, afferma che la sola intenzione del sig. Marrone era quella di richiamare l’attenzione del D.G. per contestare una sua decisione. Però, arrivando di corsa, non riusciva ad evitare il contatto con la spalla dx dell’arbitro, senza per questo aver avuto intenzione di ledere fisicamente il medesimo. Conferma inoltre le offese. L’arbitro, nel supplemento di rapporto gara, precisa che lo strattone in questione è stato dato sotto il braccio e che tale gesto lasciava come conseguenza fisica il segno delle unghie. Conferma che la condotta ascritta al tesserato in questione non può essere considerata come forma di richiamo della sua attenzione ma è da classificare come palese segno di protesta nei suoi confronti. Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento ritiene provata la condotta ascritta al calciatore in questione. Ritiene altresì congrua la sanzione rispetto ai fatti addebitati al medesimo. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa
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