COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S. Comitense A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 47 del 9/4/2014 – Applicazione art. 17/5 gara Marchesane ‐ Comitense del 30/3/2014; Ammenda di € 100,00 a carico della Società – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S. Comitense A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 47 del 9/4/2014 – Applicazione art. 17/5 gara Marchesane ‐ Comitense del 30/3/2014; Ammenda di € 100,00 a carico della Società – Campionato di 2^ Categoria La Società Comitense ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano e pubblicata nel Comunicato n. 47 del 9/4/2014 con la quale infliggeva la sanzione della perdita della gara per 0-3 a carico della medesima Società Comitense per presunta posizione irregolare di un proprio giocatore alla gara emarginata, nonchè la sanzione dell’ammenda di € 100,00. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il ricorso dell’U.S. Comitense A.S.D. per i seguenti motivi : ‐ la ricorrente ha inoltrato il ricorso e la documentazione attestante l’avvenuto invio di copia del reclamo alla Società controparte a termini regolamentari scaduti (dopo il settimo giorno dalla data del Comunicato Ufficiale dove è stato pubblicato il provvedimento che si intende impugnare). P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società Comitense; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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