LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 178 DEL 23 APRILE 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. JUVENTUS – Soc. FIORENTINA del 9 marzo 2014
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 178 DEL 23 APRILE 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. FIORENTINA del 9 marzo 2014
Il Giudice sportivo,
premesso che:
nella rituale relazione concernente la gara di cui all’oggetto, i collaboratori della Procura federale avevano riferito che “nel corso della gara, ed in particolare nei primi dieci minuti del primo tempo, una parte dei tifosi stipati nella Curva Sud della Juventus intonava un coro le cui parole non sono state percepite dagli scriventi e comunque non erano distinguibili a causa del brusio creato dalle 40.000 presenze di spettatori”; era stata successivamente trasmessa a questo Ufficio una relazione integrativa in riferimento a vari servizi giornalistici, che avevano attribuito a tale coro un biasimevole tenore antisemita (riscontrabile sul sito www.youtube.com), che il Presidente dell’Unione della Comunità Ebraiche Italiane aveva pubblicamente stigmatizzato; i collaboratori della Procura federale avevano inoltre riferito che, nel corso del primo tempo, sostenitori della Fiorentina avevano tenuto appoggiato sul divisorio trasparente che li separava dalla Curva Nord, rimuovendolo dopo qualche tempo, una sorta di manifesto, il cui contenuto non era stato da loro percepito, ma del quale un quotidiano aveva pubblicato l’immagine fotografica, definendolo “uno striscione di cattivo gusto”, biasimevolmente irridente (“-39”) la tragedia dell’Heysel; questo Ufficio richiedeva quindi al Procuratore federale (C.U. n. 142 del 10 marzo 2014) di disporre l’acquisizione, anche tramite l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno, di ogni ulteriore circostanza utile per valutare le consequenziali responsabilità disciplinari l’ONMS (con nota n. 555/ONMS/109/2014, a firma del Vice Presidente Vicario) ha comunicato che “la Questura di Torino, di seguito all’acquisizione di ulteriori elementi di dettaglio, in ordine alla percettibilità dei cori intonati dalle due tifoserie, ha comunicato che un coro, a sfondo antisemita, è stato intonato per un breve lasso di tempo, nella parte iniziale della gara, da alcuni appartenenti alle frange ultras della Juventus, più distintamente percepito nel corso della diretta televisiva. Per quanto concerne lo striscione che faceva riferimento alla tragedia dell’Heysel si è appurato che si trattava di un foglio formato A3, affisso, mediante nastro adesivo, ad un separatore posto tra il settore ospiti e quello juventino al termine della gara e fotografato suggestivamente, in modo da farlo apparire come uno striscione. Sono in atto accertamenti per risalire all’identità del supporter fiorentino responsabile del gesto, già individuato dal sistema di videosorveglianza”; osserva: gli accertamenti esperiti dalla Questura di Torino costituiscono fonte inoppugnabile di prova circa il fatto che, all’inizio della gara, alcuni sostenitori della società bianco-nera, collocati nel
settore denominato “Curva Sud”, abbiano indirizzato alla tifoseria avversaria un insultante coro di tenore antisemita. Tale coro non è stato compiutamente percepito dai tre collaboratori della Procura federale, pur “strategicamente” posizionati ai bordi del terreno di giuoco, mentre è stato rilevato e registrato da strumenti audio-visivi presumibilmente utilizzati in posizioni più elevate dello stadio. Ne consegue, in linea di diritto, che tale biasimevole comportamento non è riconducibile alla normativa di cui all’art.11, nn 1 e 3 CGS per carenza del requisito della percettibilità “reale” e “diffusa”, previsto come condizione per la sanzionabilità di ogni manifestazione espressiva di discriminazione, che nell’episodio in esame deve essere correlato alle condizioni ambientali offerte dalla presenza di 40.000 spettatori, non certo silenziosi. Il becero coro in questione è disciplinarmente rilevante ex art 12, n.3 CGS, che sanziona “cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza”, senza porre ulteriori condizioni circa la concreta percettibilità in ogni settore dello stadio. Ne consegue la responsabilità della Soc. Juventus, alla quale appare equo infliggere la sanzione nella misura quantificata nel dispositivo, che riflette sia l’intrinseca gravità del comportamento di alcuni suoi sostenitori, sia la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 n.1, lettere a) e b) CGS, per avere la società concretamente operato con le Forze dell’Ordine onde prevenire il verificarsi di fatti violenti o discriminatori. Per quanto attiene allo striscione dal contenuto insultante la memoria della tragedia dell’Heysel, gli accertamenti effettuati dalla Questura di Torino provano che in realtà si è trattato di un foglio, formato A3, affisso mediante nastro adesivo ad un separatore trasparente posto tra il “Settore ospiti” e quello juventino, fotografato “suggestivamente” e diffuso mediaticamente con effetti fuorvianti. La minimale visibilità del foglio non esclude la sua rilevanza disciplinare ai sensi del già citato art. 12 n. 3 C.G.S., con consequenziale responsabilità della società viola, alla quale appare equo infliggere la sanzione nella misura quantificata nel dispositivo, che riflette la marginalità dell’episodio e la sussistenza delle già citate circostanze attenuanti di cui all’art. 13, n.1, lettera a) e b) CGS. P.Q.M. delibera di infliggere alla soc. Juventus la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 ed alla soc. Fiorentina la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00.
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