COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 89 del 29.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 18) RECLAMO U.S. TELVE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 82 DEL 10 APRILE 2014 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRA A.C. AQUILA TRENTO – U.S. TELVE DEL 06.04.2014 DI SQUALIFICA COMMINATA AL GIOCATORE DAL FOLLO ALDO

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale N° 89 del 29.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 18) RECLAMO U.S. TELVE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 82 DEL 10 APRILE 2014 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRA A.C. AQUILA TRENTO – U.S. TELVE DEL 06.04.2014 DI SQUALIFICA COMMINATA AL GIOCATORE DAL FOLLO ALDO La società U.S. Telve ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 82 del 10 aprile 2014 in riferimento alla gara tra A.C. Aquila Trento – U.S. Telve del 06.04.2014 di squalifica comminata al giocatore Dal Follo Aldo. La società nel proprio ricorso contesta la misura della sanzione e chiede la riduzione della stessa. La Commissione, letto il referto del direttore di gara, e considerato l’atteggiamento effettivamente tenuto dal giocatore che non appare connotato da particolare gravità ritiene equo ridurre di una giornata la sanzione. PQM La Commissione riduce a n. 3 giornate la squalifica del giocatore Dal Follo Aldo e ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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