COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 30/4/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO, AVVERSO LA SQUALIFICA DEL GIOCATORE TIBURZI ANSELMO PER CINQUE TURNI ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ORTIGIA / VILLA S. SEBASTIANO, DISPUTATA IL 2.4.2014 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A”. (C.U. N°52 DEL 10.4.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 30/4/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO, AVVERSO LA SQUALIFICA DEL GIOCATORE TIBURZI ANSELMO PER CINQUE TURNI ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ORTIGIA / VILLA S. SEBASTIANO, DISPUTATA IL 2.4.2014 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A”. (C.U. N°52 DEL 10.4.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Villa S. Sebastiano ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo per avere, il calciatore, assunto un comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro, protestando smodatamente. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione chiedendone la riduzione, tenuto conto che il calciatore non ha avuto, nell’occasione, un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara, né ha posto in essere una protesta smodata, dal momento che, a seguito del provvedimento di espulsione ha dato la mano al direttore di gara e si è recato tranquillamente negli spogliatoi. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha precisato che, effettivamente, dopo l’estrazione del cartellino il calciatore ha abbandonato il terreno di gioco e si è di diretto negli spogliatoi senza più protestare. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, la sanzione può essere lievemente ridotta non apparendo il fatto di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Tiburzi Anselmo a tre gare, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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