COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 30/4/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ARISCHIA, AVVERSO LA SQUALIFICA DEL GIOCATORE IANNI EMANUELE FINO AL 20.02.2017, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ROIO CALCIO / ARISCHIA, DISPUTATA IL 23.02.2014 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A”. (C.U. N°29 DEL 27.2.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 30/4/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ARISCHIA, AVVERSO LA SQUALIFICA DEL GIOCATORE IANNI EMANUELE FINO AL 20.02.2017, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ROIO CALCIO / ARISCHIA, DISPUTATA IL 23.02.2014 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A”. (C.U. N°29 DEL 27.2.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Arischia ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo per avere, il calciatore, dopo essere stato espulso per ingiurie nei confronti del direttore di gara, colpito il medesimo violentemente con uno schiaffo al volto facendolo indietreggiare e procurandogli forte e persistente dolore. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione chiedendone la riduzione, tenuto conto che il gesto sarebbe avvenuto a mano aperta e di “striscio” sulla nuca, senza particolare violenza e senza conseguenze fisiche. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originali riferimenti precisando che, in conseguenza del gesto, si era visto costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’Ospedale di Sulmona, ove gli veniva diagnosticata una contusione al volto con prognosi di tre giorni. Lo stesso aggiungeva che il calciatore, dopo aver compiuto l’atto di violenza, aveva nuovamente tentato di aggredirlo non riuscendovi grazie all’intervento di alcuni suoi compagni. Osserva la Commissione che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, la sanzione inflitta dal G.S. deve essere confermata, ritenendosi particolarmente grave il comportamento del calciatore Ianni, tenuto conto che lo stesso direttore di gara ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari, evitando una nuova aggressione da parte del calciatore solo grazie all’intervento dei compagni di squadra di quest’ultimo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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