COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 30/4/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROCCA SANTA MARIA AVVERSO LE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI DI GIOVANNI SIMONE FINO AL 30.6.14; DI DOMENICO GIAN PACIFICO PER TRE TURNI E ORSINI PARIS PER DUE TURNI, ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA ROCCA SANTA MARIA / ORNANO CALCIO, DISPUTATA IL 30.3.2014 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A”. (C.U. N°43 DEL 3.4.2014 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 30/4/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROCCA SANTA MARIA AVVERSO LE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI DI GIOVANNI SIMONE FINO AL 30.6.14; DI DOMENICO GIAN PACIFICO PER TRE TURNI E ORSINI PARIS PER DUE TURNI, ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA ROCCA SANTA MARIA / ORNANO CALCIO, DISPUTATA IL 30.3.2014 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A”. (C.U. N°43 DEL 3.4.2014 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Rocca S. Maria ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal Giudice Sportivo con le seguenti motivazioni: “Di Giovanni Simone, per aver spintonato l'arbitro con fare aggressivo al momento dell'emissione di provvedimento di espulsione cercando di condurre lo stesso direttore di gara verso il recinto di gioco dove erano stazionati i tifosi di casa; Di Domenico Gian Pacifico, per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro a gara conclusa e al rientro negli spogliatoi; Orsini Paris, per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro”. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni, chiedendone la riduzione, tenuto conto che il Di Giovanni, a seguito dell’espulsione, si sarebbe limitato a protestare, ma senza spintonare l’arbitro, mentre gli altri due calciatori sanzionati non avrebbero potuto compiere nulla di particolarmente rilevante ai fini disciplinari, posto che i fatti contestati si sarebbero verificati a fine gara e al rientro negli spogliatoi, nel momento in cui il direttore di gara era accompagnato anche dai Carabinieri. Osserva, preliminarmente, la Commissione l’inammissibilità dell’appello in relazione alla squalifica del calciatore Orsini Paris, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett. a), C.G.S., con conseguente preclusione del suo esame nel merito. Quanto alla posizione del calciatore Di Domenico Gian Pacifico, la Commissione ritiene la sanzione adottata dal primo giudice congrua ed adeguata agli addebiti contestati, in considerazione del fatto che le gratuite e volgari offese rivolte all’arbitro sono state pronunciate non nell’immediatezza di una decisione reputata ingiusta, bensì a gara già terminata e, quindi, con premeditazione. Può essere, invece, ridotta la squalifica al calciatore Di Giovanni Simone, proprio in considerazione del fatto che il gesto sanzionato può essere reputato come una protesta smodata, seppure eccessiva, scaturita dalla non condivisione del provvedimento di espulsione, piuttosto che un vero e proprio atto di violenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Giovanni Simone fino al 15.5.2014, dichiarando inammissibile l’appello nella parte relativa alla squalifica del calciatore Orsini Paris e confermando nel resto l’impugnata decisione. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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