COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 141 DEL 29.04.2014 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO n.106 della Società U.S.D. CARRAO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.45 del 10.04.2014 (squalifica del calciatore capitano MURFONE Maurizio per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 141 DEL 29.04.2014 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO n.106 della Società U.S.D. CARRAO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.45 del 10.04.2014 (squalifica del calciatore capitano MURFONE Maurizio per QUATTRO gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara U.S.D. Carrao – A.S.D. Stelle Azzurre del 6.4.2014, risulta, fra l’altro, “che al termine del 1^tempo, al rientro negli spogliatoi, ricevevo uno sgambetto da dietro da un calciatore, non potuto individuare ma che, comunque ero circondato dalle riserve della squadra del Carrao che aveva subito all’ultimo minuto del primo tempo il gool del pareggio su rigore”. Il Giudice di prime cure, in relazione ai fatti sopraindicati, ha squalificato ai sensi dell’art.3, comma 2, del C.G.S., il capitano del Carrao, Murfone Maurizio, per quattro gare effettive (C.U. n.45 del 10/4/2014 della Delegazione Provinciale di Crotone). La reclamante, nel contestare quanto affermato dal direttore di gara, indica quale autore dei fatti per i quali è stato squalificato il capitano Murfone Maurizio, ex art.3, comma 2, del C.G.S., il calciatore del Carrao Mazzacane Michele, “per sua stessa ammissione” (indicato in distinta col n.18).I fatti contestati al calciatore Mazzacane Michele, per come narrati nel rapporto arbitrale, non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S). Questa Commissione Disciplinare Territoriale prende atto della dichiarazione della società reclamante e, pertanto, ai sensi del 1° cpv. dell’art.3, procede alla revoca della squalifica inflitta al calciatore Capitano Murfone Maurizio, essendo venuta meno la relativa responsabilità nel momento dell’individuazione dell’effettivo autore del fatto. Di conseguenza, dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale per i provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore Mazzacane Michele. P.Q.M. in accoglimento del reclamo: revocare la squalifica irrogata al calciatore capitano MURFONE Maurizio; dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone per l’adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore MAZZACANE Michele. Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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