COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 141 DEL 29.04.2014 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO n. 105 della Società F.C.CIRO’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.44 del 3.4.2014 (omologazione risultato di 4-1 conseguito sul campo gara Rocca di Neto – Cirò del 30/3/2014 Campionato di 2^ Categoria, ammenda di € 130,00, inibizione dirigente LETTIERI Antonio fino al 3 APRILE 2015, squalifica dei calciatori PUGLIESE Antonio e LETO Nicodemo per 5 giornate effettive di gara, squalifica del calciatore MARINCOLA Ottavio per 3 giornate effettive di gara).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 141 DEL 29.04.2014 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO n. 105 della Società F.C.CIRO’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.44 del 3.4.2014 (omologazione risultato di 4-1 conseguito sul campo gara Rocca di Neto – Cirò del 30/3/2014 Campionato di 2^ Categoria, ammenda di € 130,00, inibizione dirigente LETTIERI Antonio fino al 3 APRILE 2015, squalifica dei calciatori PUGLIESE Antonio e LETO Nicodemo per 5 giornate effettive di gara, squalifica del calciatore MARINCOLA Ottavio per 3 giornate effettive di gara). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che l’ha sanzionata con i provvedimenti in epigrafe. La reclamante sostanzialmente si duole argomentando che una serie di errori arbitrali ha indotto Marincola Ottavio e Leto Nicodemo a protestare ed il dirigente Pugliese Antonio, prima a protestare e poi a “ritirare i propri ragazzi dal terreno di giuoco”. Questa Commissione Disciplinare Territoriale in via preliminare, deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso relativamente alla omologazione del risultato della gara del 30/3/2014, in quanto trattandosi della quartultima giornata del Campionato Provinciale di 2^Categoria, è stato presentato oltre i termini sanciti nel comunicato ufficiale F.I.G.C. n.98/A ,pubblicato dal Comitato Regionale Calabria con C.U. n.78 del 19 dicembre 2013 e dalla Delegazione Provinciale di Crotone con C.U. n.29 del 19 dicembre 2013. La norma prescrive che per le ultime quattro giornate dei Campionati Provinciali …., gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale, in costanza di abbreviazione dei termini, devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della tassa. Nel caso di specie il reclamo, che doveva pervenire o essere depositato entro il 5 aprile 2014 e nello stesso termine inviata copia alla controparte, è pervenuto solo il 15 aprile 2014 per raccomandata, inoltre, e ciò costituisce ulteriore motivi di inammissibilità, non risulta provata la trasmissione alla controparte e non risulta pagata la tassa reclamo. Congrue ed adeguate alla natura e alla entità dei fatti accertati appaiono le sanzioni come sopra inflitte dal primo giudice ai calciatori PUGLIESE Antonio, LETO Nicodemo, MARINCOLA Ottavio e al dirigente LETTIERI Antonio nonché l’ammenda a carico della Società F.C. Cirò. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo relativamente all’omologazione del risultato della gara Rocca di Neto – Cirò del 30/3/2014 - Campionato di 2^ Categoria; rigetta nel resto e dispone addebitarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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