COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 141 DEL 29.04.2014 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO n. 107 del Sig. MARUCA Michelino (tesserato Soc. Casa dello Sport) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 Amatori del 10.4.2014 (squalifica fino al 30/5/2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 141 DEL 29.04.2014 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO n. 107 del Sig. MARUCA Michelino (tesserato Soc. Casa dello Sport) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 Amatori del 10.4.2014 (squalifica fino al 30/5/2015). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti il reclamo e gli atti ufficiali; RILEVA dagli atti di gara, che costituiscono prova privilegiata, risulta che il calciatore Maruca Michelino proferiva frasi offensive nei confronti dell’arbitro e, dopo il provvedimento di espulsione, gli sferrava un forte pugno al volto, tra lo zigomo e il naso, facendolo cadere in terra con la faccia in una pozzanghera, provocandogli un momentaneo stato di stordimento. Il reclamante chiede la riduzione della sanzione, ammette di aver spintonato l’arbitro, che sarebbe caduto a causa del terreno viscido, ma nega di averlo colpito al volto. La Commissione Disciplinate Territoriale ritiene che il calciatore si è reso responsabile di un grave atto di violenza nei confronti del direttore di gara, per fortuna senza conseguenze lesive, e che le argomentazioni difensive non possono essere accolte. Considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta dal primo giudice, valutata rispetto alla natura ed alla entità dei fatti accertati, può essere ridotta; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore MARUCA Michelino al 17 APRILE 2015 e dispone restituirsi la tassa.
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