COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Ponte SN Polverara Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 71 del 16/04/2014 –Squalifica per tre giornate giocatore Marconato Raul; Squalifica per tre giornate (2+1) giocatore Santaterra Federico – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Ponte SN Polverara Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 71 del 16/04/2014 –Squalifica per tre giornate giocatore Marconato Raul; Squalifica per tre giornate (2+1) giocatore Santaterra Federico – Campionato di Promozione La Società A.S.D. Ponte SN Polveraraha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 71 del 16/04/2014 con le quali ha assunto le seguenti sanzionI : - Squalifica per tre giornate a carico del calciatore Marconato Raul : “per doppia ammonizione e per insulti ed atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro”. - Squalifica per tre giornate (2 + 1) di cui una giornata per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dall’A.S.D. Ponte SN Polverara; presa in esame la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione del Giudice di primo grado per quanto riguarda la posizione del calciatore Marconato Raul; considerato che appare più congrua infliggere allo stesso la squalifica per due giornate in relazione ai fatti contestati; ritenuto, quanto alla posizione del calciatore Santaterra Federico che i provvedimenti irrogati (due giornate a seguito di espulsione e una giornata per il raggiungimento della quarta ammonizione a seguito dell’ammonizione precedente all’espulsione diretta) sono risultati corretti P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso proposto dall’A.S.D. Ponte SN Polverara; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Marconato Raul; - di confermare la squalifica per tre giornate (2 + 1) a carico del giocatore Santaterra Federico. Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non é dovuta.
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