COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. S.Erasmo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 38 del 26/3/2014 – sanzione, con sospensiva per un anno, di disputa di una gara casalinga a porte chiuse –Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 30.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. S.Erasmo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 38 del 26/3/2014 – sanzione, con sospensiva per un anno, di disputa di una gara casalinga a porte chiuse –Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. S.Erasmo ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà e pubblicata nel Comunicato n. 38 del 26/3/2014 con la quale ha inflitto la sanzione, con sospensiva per un anno, della disputa di una gara casalinga a porte chiuse, per i seguenti motivi : “risulta dal referto arbitrale che dal 30' del secondo tempo,un gruppo di sostenitori della società S.Erasmo (circa dieci persone)contestavano ogni decisione dell'arbitro con frasi ingiuriose di vario tipo anche di tipo razzista e che le offese sono continuate anche dopo il fischio finale. La fattispecie rientra pienamente nella casistica di cui all'Art 11 del C.G.S. comma 1, e che la società ne risulta conseguentemente responsabile ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Trattandosi,comunque,di prima violazione addebitabile in tal senso alla società S.Erasmo si ritiene opportuno,nell'applicare la sanzione della disputa della gara senza pubblico,come previsto dall'art 18 comma 1 lettera E, di disporre l'applicazione della sospensione per un anno dell'esecuzione della sanzione come previsto dall'art 16 comma 2bis del C.G.S. Si precisa che,essendo l'impianto sportivo del S.Erasmo non suddiviso in settori,la sanzione e' da intendersi riferita alla chiusura al pubblico dell'intero impianto”. Visti gli articoli 11 e 16 del C.G.S. si applica alla società S.Eramo la sanzione di disputare una gara senza partecipazione di pubblico. La sanzione è sospesa per un anno dalla data di pubblicazione del presente comunicato,ai sensi dell'art 16 2bis del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società S.Erasmo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro il quale ha confermato integralmente quanto esposto nel referto di gara, precisando altresì che non vi é stato alcun intervento per fare cessare il comportamento discriminatorio del pubblico da parte dei dirigenti presenti; tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste carattere di prova piena e privilegiata e ciò ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Calcio S.Erasmo; - di confermare la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse (con la sospensiva per un anno); -- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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