F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 30 Aprile 2014 (314) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCA PANGALLO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl), Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 Srl ▪ (nota n. 5559/443 pf13-14 AM/ma dell’1.4.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 30 Aprile 2014
(314) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCA PANGALLO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl), Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 Srl ▪ (nota n. 5559/443 pf13-14 AM/ma dell’1.4.2014).
Con provvedimento del 2 aprile 2014 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare a) la Sig.ra Francesca Pangallo, Amministratore unico e legale rappresentante della Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl nella stagione sportiva 2013/2014, per rispondere della violazione dell’articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all’articolo 8, comma 9, CGS e all’articolo 94 ter, comma 11, delle NOIF per non aver dato corso alla decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici, prot. 5/CAE del 21.11.2013, notificata il 28.12.2013, non provvedendo alla corresponsione della somma di euro 8.000,00 in favore del calciatore Andrea Pansera; b) la Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, CGS per la violazione ascritta al proprio Amministratore unico e legale rappresentante. Nei termini consentiti dalla normativa federale nessuno dei soggetti deferiti ha fatto pervenire memorie difensive. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) alla Sig.ra Francesca Pangallo, Amministratore unico e legale rappresentante della Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl, la inibizione di mesi 6 (sei); b) alla Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00). Motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte dalla Procura federale, tenuto anche conto del contegno processuale tenuto dai deferiti, la Commissione deve rilevare la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto. Da quanto in atti si è potuto appurare che con nota del 24 dicembre 2013, prot. n. 3244, la L.N.D. Dipartimento Interregionale, ha rimesso alla Procura federale la decisione della Commissione Accordi Economici, prot. 5/CAE del 21 novembre 2013 con la quale si
obbligava e condannava la Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl al pagamento a favore del calciatore Andrea Pansera della somma di euro 8.000,00; con la predetta nota a L.N.D. Dipartimento Interregionale comunicava altresì il relativo inadempimento da parte della menzionata Società a quanto disposto dalla Commissione stessa. Si è appurato inoltre che la decisione di cui sopra è risultata regolarmente trasmessa alla Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl con inoltro di lettera raccomandata a.r. e la relativa notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 28 dicembre 2013. Dalle indagini svolte dalla Procura federale, in particolare per mezzo della corrispondenza intercorsa tra la medesima Procura ed il legale del Sig. Andrea Pansera, si è accertato che a tutto oggi non risulta che la Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl abbia adempiuto all’obbligo di pagare al predetto calciatore quanto disposto dalla Commissione Accordi Economici.
Quanto oggetto del deferimento in questione (mancato pagamento di quanto dovuto entro il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione della Commissione Accordi Economici) integra senza dubbio alcuno la violazione dell’articolo 1, comma 1, CGS in relazione all’articolo 8, comma 9, CGS ed all’articolo 94 ter, comma 11, delle NOIF. Per quanto riguarda le sanzioni da applicare, tenuto conto del principio di afflittività che, in considerazione della avvenuta retrocessione della Società deferita non avrebbe effetto con la applicazione del punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione in corso, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione disciplinare ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in questione, infligge le seguenti sanzioni: a) alla Sig.ra Francesca Pangallo, Amministratore unico e legale rappresentante della Società SSD Verbania Calcio Srl, la inibizione di mesi 6 (sei); b) alla Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2014-2015, oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
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