F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 7 Maggio 2014 (332) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RANIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa (nota n. 6069/707 pf13-14 SP/blp del 22.4.2014). (333) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RANIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Reggina Calcio Spa), SERGIO GIORDANO (Presidente del Collegio Sindacale della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa (nota n. 6070/694 pf13-14 SP/blp del 22.4.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 7 Maggio 2014
(332) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RANIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa (nota n. 6069/707 pf13-14 SP/blp del 22.4.2014).
(333) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RANIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Reggina Calcio Spa), SERGIO GIORDANO (Presidente del Collegio Sindacale della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa (nota n. 6070/694 pf13-14 SP/blp del 22.4.2014).
l deferimenti
Con atto del 22/4/2014, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
▪ Il Sig. Giuseppe Ranieri, Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
▪ la Società Reggina Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale. Con ulteriore atto del 22/4/2014, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
▪ Il Sig. Giuseppe Ranieri, Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
▪ Il Sig. Giuseppe Ranieri ed il Sig. Sergio Giordano, quest’ultimo nella qualità di Presidente del Collegio Sindacale della Società Reggina Calcio Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 17 febbraio 2014 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
▪ la Società Reggina Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante e al Presidente del Collegio Sindacale. In data 30 aprile 2014 i deferiti in relazione ai due procedimenti, hanno fatto pervenire distinte memorie difensive nelle quali evidenziano che: - la Lega Calcio avrebbe corrisposto in ritardo rispetto alla tempistica prevista le “rate della mutualità” generando una situazione di criticità finanziaria del sodalizio sportivo; - il ritardato pagamento ha causato difficoltà finanziarie sfociate nel differimento del versamento delle ritenute IRPEF; - viene contestato alla Società “il mancato pagamento di somme dovute a titolo creditorio da ex tesserati della Reggina Calcio, cioè da soggetti non più alle dipendenze della Società”; - l’art. 85 delle NOIF indica “tra gli adempimenti da assolvere il pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per il bimestre e per quelli antecedenti, ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati”; - “l’eventuale mancato pagamento di tutto o parte di somme concordate in occasione della risoluzione e definite “incentivo all’esodo” non rientrano nella definizione e nel concetto di “emolumento” di cui all’art. 85 delle NOIF”; - i soggetti che hanno ricevuto “l’incentivo all’esodo” non sono più tesserati con la Reggina Calcio; - “il calciatore che sottoscrive la risoluzione del contratto interrompe qualsiasi rapporto di natura contrattuale – sportiva con la Società di appartenenza; la separata pattuizione di
indennizzo per la anticipata risoluzione dello stesso contratto non è un’obbligazione prevista tra quelle federalmente garantite e sottoposte all’obbligatorietà di assolvimento, pena la applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del CGS”; - non sarebbe configurabile l’addebito delle dichiarazioni false o mendaci in quanto coloro i quali non hanno ricevuto il pagamento non sono tesserati per la Reggina Calcio Spa, concludono chiedendo il loro proscioglimento dalle incolpazioni ascritte. Il dibattimento
Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura federale e il legale dei deferiti, i quali hanno preliminarmente chiesto la riunione dei due procedimenti. La Commissione disciplinare, in accoglimento della richiesta formulata, ha disposto la riunione dei deferimenti. Il rappresentante della Procura federale, riportandosi agli atti di deferimento ed agli allegati, ha concluso chiedendo, cumulativamente per i due procedimenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, per Giuseppe Ranieri la sanzione dell’inibizione per mesi 5 (cinque), per Sergio Giordano la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) e per la Società Reggina Calcio la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00). Il legale dei deferiti si é riportato alle argomentazioni esposte nelle memorie difensive chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti. Motivi della decisione I deferimenti sono fondati e vanno accolti. La gestione economico, amministrativa e finanziaria della Società sportiva e la tempistica degli accrediti che la stessa avrebbe dovuto ricevere, anche da organi istituzionali, risultano essere fattori interni che non possono interferire sulla corretta tempistica dei pagamenti che il sodalizio sportivo deve compiere nei termini previsti dalla normativa sportiva. Il mancato versamento delle rate della mutualità da parte della Lega Calcio non può quindi essere assunto a “scriminante” del mancato versamento ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai tesserati della Reggina Calcio per le mensilità novembre – dicembre 2013. Le deduzioni svolte dai deferiti nelle memorie difensive in relazione alla qualificazione del c.d. “incentivo all’esodo” non sono fondate. In particolare va affermato che l’incentivo all’esodo é certamente equiparabile ad un emolumento. Ed infatti per pagamento degli emolumenti ai tesserati deve intendersi – così come già stabilito in precedenti decisioni di questa Commissione – ogni pagamento eseguito in favore di questi comunque connesso all’intercorso rapporto, anche a
prescindere dai tempi di erogazione concordati in sede di risoluzione del rapporto. La qualifica di incentivo all’esodo quale emolumento impone la osservanza degli obblighi di cui alla specifica normativa. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Giuseppe Ranieri la sanzione dell’inibizione per mesi 5 (cinque), al Sig. Sergio Giordano la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) e alla Società Reggina Calcio la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00).
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