F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 7 Maggio 2014 (331) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERO CAMILLI (“patron” della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl ▪ (nota n. 6004/840 pf13-14 SS/mg del 16.4.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 7 Maggio 2014 (331) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERO CAMILLI (“patron” della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl ▪ (nota n. 6004/840 pf13-14 SS/mg del 16.4.2014). Il deferimento Visti gli atti; letto il deferimento disposto in data 16 aprile 2014 nei confronti di: - Piero Camilli, “patron” della Società US Grosseto FC Srl, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CGS per la violazione degli art. 1, comma 1, e 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità per aver espresso pubblicamente, così come riportati negli articoli pubblicati sul sito www.grossetosport.com e sui quotidiani La Gazzetta di Lecce, Corriere Fiorentino, Il Mattino – Salerno, Grosseto, Il Tirreno – Grosseto, La Provincia in data 07.04.2014, giudizi e rilievi gravemente lesivi della classe arbitrale, mettendone in dubbio la competenza e preparazione, nonchè l’imparzialità e la regolarità dell’operato, in modo tale da ledere il prestigio dell’AIA nel suo complesso, ed altresì mettendo in dubbio la regolarità del campionato e adombrando comportamenti non specificati tendenti a favorire la Società Lecce. - la Società US Grosseto FC Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al Sig. Piero Camilli. Esaminate le deduzioni a difesa depositate tempestivamente dalla US Grosseto con le quali, eccepito il difetto di potestas iudicandi degli Organi di giustizia sportiva in quanto il Camilli non rivestirebbe un ruolo né diretto, né indiretto nella US Grosseto e rilevata l’inapplicabilità dell’art. 1, comma 5, CGS perché nell’attuale stagione sportiva lo stesso Camilli non avrebbe svolto alcun tipo di attività nell’interesse della Società, si conclude per il non luogo a procedere o comunque per il proscioglimento dei soggetti deferiti. Il dibattimento Preso atto che il Sig. Piero Camilli non si è costituito in giudizio e dunque non ha partecipato al presente giudizio. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Piero Camilli: inibizione per mesi 4 (quattro) da valere all’atto dell’eventuale nuovo tesseramento dello stesso; - US Grosseto: ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00). Ascoltato il legale della US Grosseto il quale ha insistito nelle proprie conclusioni ribadendo quanto già esposto nelle note difensive depositate in giudizio. I motivi della decisione Valutato che la novella del 2007 ha esteso l’obbligo di osservanza delle Norme federali a tutti i soggetti ai quali sia riconducibile in qualche modo il controllo della Società sportiva e comunque a tutti coloro che svolgono attività all’interno o nell’interesse della stessa. Previsione che determina la possibilità che un soggetto, pur se non tesserato, possa essere rinviato a giudizio dinanzi agli Organi di giustizia sportiva sul presupposto della sua presenza in ambito societario, tale da determinare l’orientamento delle decisioni gestionali, o comunque del suo rapporto con la Società che crea l’apparenza che egli agisca nell’interesse della stessa. Considerato che l’esigenza di assoggettare alla giurisdizione sportiva persone in apparenza formalmente estranee all’ordinamento è sorta per porre un freno al malcostume di soggetti che occupavano posizioni apicali negli assetti societari salvo poi non esserne tesserati. Tali soggetti, invocando il mancato possesso di status, potevano porre in essere comportamenti in totale spregio delle Istituzioni e della normativa federale, ben sapendo che nessun procedimento disciplinare sarebbe mai stato iniziato nei loro confronti o comunque avrebbe potuto avere esiti pregiudizievoli. Ritenuto che l’introduzione dell’art. 1, comma 5, CGS appare quanto mai valida allo scopo Considerato che , a questo punto, l’accertamento della Commissione disciplinare deve essere effettuato sulla natura delle dichiarazioni rese, sulle intenzioni di chi le ha effettuate e sulla posizione assunta dalla Società in relazione alle stesse. Valutato che il Sig. Piero Camilli, per anni in passato Presidente della Società, pur se la Società oggi formalmente appartiene ai Signori Vincenzo e Luciano Camilli (a lui strettamente legati da strettissimo vincolo familiare) ha utilizzato espressioni che indicano, senza ombra di dubbio, la personalizzazione di quella che lui ritiene un’ingiustizia, riferendosi alla Società come ad una sua proprietà e che le dichiarazioni dallo stesso effettuate tradiscono la evidente volontà di agire nell’interesse del Grosseto. Considerato che, a conferma di un ruolo di fatto del Sig. Piero Camilli all’interno della Società vale anche la mancata costituzione in giudizio del Camilli che ben conosce, peraltro, gli Organi della giustizia sportiva ed il comportamento difensivo del Grosseto il quale, nelle proprie deduzioni difensive, si è limitato a discutere della estraneità del Camilli dalla Società avallando o comunque non smentendo il “patron” dal quale evidentemente non ha inteso prendere le distanze, lasciando pertanto che in capo alla Società si determinino i conseguenti effetti negativi o positivi. Ritenuto che le considerazioni effettuate dal Camilli vanno al di là del legittimo esercizio del diritto di critica, rivelando, invece, di essere frutto di risentimento per un presunto danneggiamento del Grosseto ed un reiterato favoreggiamento a favore della squadra del Lecce. Rilevata la idoneità lesiva delle dichiarazioni di cui all’atto di deferimento, in relazione sia al ruolo di preminenza rivestita dal Camilli, ancorché privo di cariche ufficiali, sia all’attribuzione di un fatto ben determinato (quali il danneggiamento a carico del Grosseto ed i favoritismi a favore del Lecce) dei quali non è stata provata la verità; attesa, altresì, l’inesistenza di qualsiasi rettifica da parte del deferito e di dissociazione, da parte della Società, dalle dichiarazioni lesive. Ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura federale. Il dispositivo in accoglimento del deferimento, la Commissione disciplinare nazionale irroga le seguenti sanzioni: - per Piero Camilli: inibizione per mesi 4 (quattro) con decorrenza dal momento dell’eventuale nuovo tesseramento dello stesso; - per la Società US Grosseto FC Srl: ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it