F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076 del 12 Maggio 2014 (421) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARK EDUSEI (Calciatore) ▪ (nota n. 7951/65 pf12-13/SP/seg. del 4.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076 del 12 Maggio 2014 (421) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARK EDUSEI (Calciatore) ▪ (nota n. 7951/65 pf12-13/SP/seg. del 4.6.2013). Il deferimento Con provvedimento del 4.6.2013 il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione, tra gli altri, il Signor Mark Edusei, all’epoca dei fatti tesserato presso la Società AS Bari Spa, per rispondere, a titolo di concorso con gli ulteriori deferiti, della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Salernitana - Bari del 23.5.2009, prendendo contatti e accordi diretti a tale scopo, con l’aggravante dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara suddetta e, in particolare, per aver aderito all’accordo illecito. Il dibattimento Alla riunione del 4.7.2013 la Commissione, preso atto dell’istanza di differimento formulata nell’interesse del deferito nella memoria difensiva ritualmente depositata, fondata sull’impossibilità dell’incolpato di presenziare al dibattimento al fine di articolare compiutamente le proprie difese, ordinava la separazione della relativa posizione e il rinvio a nuovo ruolo. Veniva quindi disposta una seconda convocazione del deferito per la riunione del 12.3.2014 avanti la Commissione in diversa composizione. Nei termini di rito il difensore dell’Edusei faceva pervenire un’ulteriore memoria, corredata da documentazione, chiedendo un nuovo rinvio del dibattimento sul presupposto della permanenza delle condizioni di impossibilità che avevano determinato la precedente separazione, contestando comunque gli addebiti formulati nell’atto di deferimento e concludendo per il proscioglimento. Alla riunione del 12.3.2014 compariva il rappresentante della Procura federale che concludeva per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione di anni 3 e mesi 6 di squalifica. Compariva altresì il difensore del deferito che, previa rinuncia alla preliminare richiesta di rinvio del dibattimento, illustrava ulteriormente le ragioni a sostegno della richiesta di proscioglimento. All’esito della discussione la Commissione adottava la seguente ordinanza: “La Commissione, all’esito del dibattimento, ritenuta la necessità ai fini del decidere di procedere ad un’integrazione istruttoria; ritenuta, in particolare, la necessità di acquisire copia integrale del passaporto del deferito, allegata alla memoria difensiva in data 7.3.2014 solo parzialmente; ritenuta inoltre la necessità di procedere all’audizione, nel contraddittorio delle parti, del tesserato Marco Esposito in ordine alla riferita percezione di una somma di denaro da parte del deferito, con particolare riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, nonché alle modalità della riferita dazione e all’ammontare dell’importo asseritamente consegnato; rilevato, peraltro, che l’audizione di cui sopra è stata richiesta sulle medesime circostanze dalla difesa del deferito nella memoria in data 7.3.2014 (capitolo 3); ritenuta, infine, la necessità di acquisire eventuali ulteriori atti relativi alla posizione dell’indagato Mark Edusei nell’ambito del procedimento penale n. 8797/12 R.G.N.R. – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, successivi a quelli già trasmessi alla Procura Federale e ritualmente allegati al deferimento, in considerazione degli sviluppi processuali rappresentati dalla difesa del deferito; P.Q.M. - dispone l’acquisizione di copia autentica ed integrale del passaporto (H16….) rilasciato al Signor Mark Edusei, onerando la difesa della relativa produzione entro il 30.4.2014; - ammette l’audizione, nel contraddittorio delle parti, del tesserato Marco Esposito, limitatamente alle circostanze di cui alla parte motiva, mandando la Segreteria per la relativa convocazione per la riunione sottoindicata; - dispone l’acquisizione degli atti relativi alla posizione dell’indagato Mark Edusei nell’ambito del procedimento penale n. 8797/12 R.G.N.R. – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, come specificato nella parte motiva, mandando la Procura Federale per la relativa produzione entro il 30.4.2014; - fissa per la prosecuzione del dibattimento la riunione del 7 maggio 2014, ore 14.” In osservanza del termine concesso, la difesa faceva pervenire un’ulteriore memoria allegando nuova documentazione ed esponendo le ragioni per le quali non era stato possibile al deferito ottenere (e conseguentemente depositare) copia autentica integrale del proprio passaporto, tutt’ora asseritamente in possesso delle competenti autorità del Regno Unito. La difesa riservava altresì la produzione alla Commissione di una copia maggiormente leggibile delle pagine al momento disponibili e già versate in atti. Nulla invece perveniva quanto agli atti processuali indicati nell’ordinanza. Alla riunione odierna, la Procura federale precisava che non vi erano ulteriori atti pervenuti dalla Procura della Repubblica di Bari relativi al procedimento penale a carico, tra gli altri, dell’Edusei. Per contro, la difesa provvedeva al deposito di una copia parziale del passaporto del deferito, maggiormente leggibile rispetto a quella allegata alla memoria del 7.3.2014 e comprensiva di ingrandimenti; la Commissione, sentita la Procura federale, acquisiva detta documentazione. Successivamente la Commissione provvedeva all’audizione del calciatore Marco Esposito, ritualmente convocato in ottemperanza all’ordinanza del 12.3.2014, il quale rendeva le dichiarazioni di cui al verbale videoregistrato in atti sui fatti oggetto del presente procedimento. All’esito le parti, dopo breve discussione, si riportavano alle conclusioni già rassegnate. La motivazione La Commissione, letti gli atti e sentite le parti, anche all’esito dell’integrazione istruttoria disposta, osserva quanto segue. Risulta pacificamente in atti che in occasione della gara Salernitana-Bari del 23.5.2009 i tesserati di entrambe le squadre raggiunsero un accordo volto ad alterarne il risultato finale in favore della Salernitana, bisognosa di punti in classifica. Plurime sono le fonti di prova che portano a ritenere la sussistenza dell’illecito disciplinare così come descritto nel deferimento, peraltro già ampiamente analizzate e valutate nella decisione di questa Commissione, in diversa composizione, che ha giudicato tutti gli altri deferiti per i medesimi fatti (cfr. C.U. 5/CDN 2013/2014). Si tratta, in particolare, delle coerenti e convergenti dichiarazioni dei tesserati Masiello, Esposito, Lanzafame e Stellini, analiticamente riportate anche nell’atto di deferimento (pagg. 41-88), dalle quali può certamente desumersi la prova dell’incontro finalizzato alla proposta, proveniente dalla Salernitana, di alterazione del risultato dell’imminente gara; dell’avvenuta informazione circa la proposta ricevuta alla squadra del Bari da parte dei partecipanti al detto incontro nel corso di una riunione indetta in occasione di un allenamento; della successiva decisione di aderire alla proposta e alla seguente spartizione del denaro consegnato dagli emissari della Salernitana all’esito dell’effettivo conseguimento del risultato pattuito. Ferma restando dunque la prova dei fatti così come pur sinteticamente ricostruiti, occorre esaminare la posizione dell’odierno deferito cui è contestata l’adesione all’accordo illecito “siglato” dagli ulteriori soggetti coinvolti. Ritiene la Commissione che gli elementi acquisiti in atti, in particolare attraverso l’integrazione probatoria disposta, consentano di ritenere provata la responsabilità dell’Edusei per le violazioni a lui ascritte. Ed invero, il deferito è indicato dall’Esposito quale percettore della somma di denaro costituente il compenso illecito pattuito per l’alterazione della gara in esame (cfr. interrogatorio 3.10.2012). Ed anzi, nelle dichiarazioni rese alla Commissione, l’Esposito ha precisato che il nominativo dell’odierno deferito era indicato nella lista delle persone da retribuire proprio perché avevano aderito all’accordo illecito, lista redatta dai compagni De Vezze e Guberti. Ed ha aggiunto di aver personalmente provveduto alla consegna del denaro all’Edusei nei giorni immediatamente successivi la gara “incriminata”. Pur non essendo in grado di indicare una data precisa, sulla percezione del denaro da parte anche dell’odierno deferito, l’Esposito è stato categorico e non ha mostrato la minima incertezza. Ebbene, le dichiarazioni (auto ed etero) accusatorie di Esposito paiono alla Commissione intrinsecamente attendibili, non contenendo elementi di illogicità e dimostrandosi nel tempo tra loro coerenti. Al riguardo non colgono nel segno i rilievi difensivi atteso che, contrariamente a quanto sostenuto nelle memorie in atti, il dichiarante non ha avuto alcuna incertezza fin dall’inizio nell’indicare anche Edusei quale partecipe alla condotta illecita contestata e non ha mostrato alcuna ragione di astio o inimicizia nei confronti dell’odierno deferito. Peraltro, neppure la difesa è stata in grado di rilevare alcunché su tale specifico punto. Del resto, non trova spiegazione logica la (solo) ipotizzata condotta del chiamante che avrebbe falsamente accusato il proprio compagno, atteso che proprio l’Esposito ha comunque escluso alcuni calciatori del Bari dalla combine in contestazione e dunque non si vede perché, se vero, non avrebbe dovuto includere anche l’Edusei nell’elenco degli estranei all’illecito per cui si procede. Le dichiarazioni rese dall’Esposito, ribadite avanti la Commissione, risultano riscontrate da quanto riferito all’Autorità Giudiziaria dallo Iacovelli il quale, pur collocando temporalmente la circostanza la sera stessa del 23.5.2009, afferma con certezza che Esposito consegnò all’Edusei la parte di spettanza del prezzo dell’illecito, aggiungendo addirittura che si trattava di calciatore “fuori rosa”, ad ulteriore dimostrazione della propria precisa conoscenza dei fatti (cfr. interrogatorio 21.9.2012). Anche Masiello, pure in termini deduttivi, indica Edusei come aderente all’accordo e percettore del denaro (cfr. interrogatorio 30.7.2012; audizione 11.3.2013). A fronte del portato dichiarativo sopra richiamato, non risultano conferenti le deduzioni difensive sull’assenza dall’Italia del calciatore in occasione della gara in questione. Da un lato, infatti, va preliminarmente sottolineato che la produzione del passaporto in forma solo parziale (pagg. 10-11 e 24-25) e certificata unicamente da un “servizio di pratiche per l’immigrazione” non consente di escludere l’esistenza di ulteriori attestazioni di passaggio da e per il Regno Unito utili alla compiuta ricostruzione dei fatti e dei movimenti del deferito. Dall’altro, anche a voler accedere alla tesi difensiva dell’assenza dell’Edusei dal territorio italiano dal 22 al 26 maggio 2009, va rilevato che la circostanza non è affatto incompatibile con la percezione della somma di denaro da parte del medesimo quale compenso per l’adesione all’accordo illecito, in quanto proprio davanti alla Commissione l’Esposito ha dichiarato di avervi provveduto qualche giorno dopo la gara, disputata –appunto- il giorno 23. Irrilevante infine è la condizione di “indisponibile” evocata dalla difesa nelle memorie in atti. Come risulta dalle dichiarazioni dei soggetti che hanno contribuito alle indagini sui fatti per cui si procede, l’aver o meno disputato la gara non era elemento di discrimine per la consegna del denaro, conseguente unicamente all’adesione all’accordo comunque manifestata dai calciatori del Bari (cfr. Masiello interrogatorio 30.7.2012; audizione 11.3.2013). In conclusione, alla luce delle dichiarazioni convergenti sopra citate, coerenti e reciprocamente riscontrate sul punto centrale della contestazione, la Commissione ritiene provata la responsabilità dell’incolpato per i fatti di cui al deferimento. Sotto il profilo sanzionatorio, avuto anche riguardo alla condotta processuale del deferito e alle sanzioni comminate per i medesimi fatti per posizioni analoghe, la Commissione ritiene equa la misura di cui al dispositivo. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione delibera di irrogare al Signor Mark Edusei la sanzione della squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei).
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