F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077 del 13 Maggio 2014 (322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO GORETTI (Direttore sportivo della Società AC Perugia Calcio Srl), Società AC PERUGIA CALCIO Srl – (nota n. 3143/187 pf13-14 AM/ma del 20.12.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077 del 13 Maggio 2014
(322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO GORETTI (Direttore sportivo della Società AC Perugia Calcio Srl), Società AC PERUGIA CALCIO Srl - (nota n. 3143/187 pf13-14 AM/ma del 20.12.2013).
Il deferimento
Con provvedimento del 7 aprile 2014, il Procuratore federale deferiva a questa commissione:
1) il Sig. Roberto Goretti, Direttore sportivo della Società AC Perugia Calcio Srl, per rispondere della violazione degli art. 1, comma 1, e 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità per aver espresso pubblicamente, così come riportato negli articoli pubblicati sui siti www.tifogrifo.com, www.corrieredellumbria.it, www.giornaledellumbria.it in data 25.03.2014, giudizi e rilievi gravemente lesivi della classe arbitrale e della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel suo complesso, mettendone in dubbio l’imparzialità e la regolarità del loro operato e per aver, altresì, messo in dubbio la regolarità del campionato e l’imparzialità del Direttore di Gara così ledendo il prestigio dell’AIA e della stessa istituzione federale nel suo complesso;
2) la Società AC Perugia Calcio Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio Direttore sportivo Sig. Roberto Goretti. All’inizio della riunione odierna il Sig. Roberto Goretti e la Società AC Perugia Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Goretti e la Società AC Perugia Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Goretti, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due) e € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per la Società AC Perugia Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 5.000,00 (€ cinquemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione per mesi 2 (due) e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) al Signor Roberto Goretti; ▪ ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) alla Società AC Perugia Calcio Srl.
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