F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077 del 13 Maggio 2014 (301) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE DE MARTINO (all’epoca dei fatti ed attualmente calciatore tesserato per la Società AS Martina Franca 1947 Srl), SALVATORE IODICE (Agente di calciatori), Società AS MARTINA FRANCA 1947 Srl (nota n. 5343/640 pf13-14 AM/ma del 26.3.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077 del 13 Maggio 2014 (301) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE DE MARTINO (all’epoca dei fatti ed attualmente calciatore tesserato per la Società AS Martina Franca 1947 Srl), SALVATORE IODICE (Agente di calciatori), Società AS MARTINA FRANCA 1947 Srl (nota n. 5343/640 pf13-14 AM/ma del 26.3.2014). La Procura federale, con nota del 24 febbraio 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione: a) il Sig. De Martino Raffaele, calciatore, all'epoca dei fatti e attualmente tesserato per la AS Martina Franca 1947 Srl, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1, co. 1, del CGS in relazione agli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver conferito in data 08.02.2014 incarico scritto all'Agente Salvatore Iodice (poi depositato presso la Commissione Agenti di Calciatori in data 19.02.2014), pur avendo già conferito, in data 20.12.2012, un precedente mandato in via esclusiva all'Agente Mariano Grimaldi (poi depositato presso la Commissione Agenti di Calciatori in data 08.01.2013), mandato quest'ultimo valido e non revocato; b) il Sig. Iodice Salvatore per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 16, comma 3, e 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare la sussistenza di precedenti mandati rilasciati dal calciatore Raffaele De Martino; procedendo comunque alla sottoscrizione e alla accettazione dell'incarico conferitogli, in data 08.02.2014, dal medesimo calciatore Raffaele De Martino; c) la Società AS Martina Franca per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascrivibile al proprio tesserato all'epoca dei fatti. Il deferimento Con nota inviata agli Uffici della Procura federale, la Commissione Agenti dei Calciatori, in relazione al mandato n. 1882 R. De Martino - S. Iodice, comunicava l'esistenza di un altro incarico antecedentemente depositato da un altro Agente, conferito dal medesimo calciatore Raffaele De Martino; dichiarava pertanto inefficace il predetto mandato n. 1882. Rilevava quindi la Procura: - che dalla documentazione in atti, costituita dai due mandati in questione, risulta che il calciatore Raffaele De Martino, nonostante la vigenza di un regolare incarico conferito in via esclusiva in data 20.12.2012 all'Agente Mariano Grimaldi (poi depositato presso la Commissione Agenti dei Calciatori in data 08.01.2013), senza revocare lo stesso e prima della sua scadenza, conferiva in data 08.02.2014 un ulteriore mandato all'Agente Salvatore Iodice (poi depositato presso la Commissione Agenti dei Calciatori in data 19.02.2014); - che la condotta posta in essere dal calciatore Raffaele De Martino integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori; - che va considerato parimenti responsabile l'Agente Salvatore Iodice il quale ometteva di accertare l'esistenza di precedenti mandati conferiti dal calciatore Raffaele De Martino, violando il disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 16, comma 3, e all'art. 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori; - che dalla condotta ascrivibile al calciatore Raffaele De Martino derivava la responsabilità oggettiva della AS Martina Franca 1947 SRL, Società con la quale il medesimo calciatore Raffaele De Martino era tesserato al momento della commissione del fatto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del CGS; Di conseguenza, la Procura deferiva il Sig. Raffaele De Martino in qualità di calciatore all'epoca dei fatti e attualmente tesserato per la AS Martina Franca 1947 SRL; il Sig. Salvatore Iodice, Agente di calciatori iscritto al relativo Registro; e la Società AS Martina Franca 1947 Srl per le violazioni richiamate in epigrafe. La memoria difensiva Il Sig. Salvatore Iodice depositava una memoria difensiva con la quale assumeva che durante la stagione sportiva 2012/2013 il calciatore Raffaele De Martino (assistito dall'Agente Mariano Grimaldi) militava nell'Aversa Normanna iscritta al Campionato di Lega Pro II Div, che retrocedeva in Serie D al termine della stagione. Invocava pertanto l'incidenza dell'art. 17, comma 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, che prevede la decadenza automatica dell'incarico conferito all'Agente in caso di retrocessione della Società e, dunque, di modifica dello status del calciatore da professionista, a dilettante. Riferiva ulteriormente che una volta decaduto ex lege il contratto con il precedente Agente Grimaldi, sia nella stipula del contratto con il Brindisi (Società dilettantistica militante in serie D) avvenuta nell'estate del 2013, sia nella stipula del successivo contratto con il Martina Franca (Società professionistica che militava nel Campionato di II Divisione Lega Pro) avvenuta il 13/01/14, il calciatore Raffaele De Martino non era assistito da alcun Agente, tantomeno dal Sig. Iodice. Affermava quindi che solo in data 08/02/14, cioè dopo aver riacquisito lo status di professionista nel Martina Franca, il medesimo calciatore conferiva il nuovo mandato all'Agente Salvatore Iodice. La Società AS Martina Franca 1947 Srl depositava una memoria difensiva sostenendo che al momento dell'ingaggio del calciatore De Martino, questi proveniva dal Brindisi iscritto al campionato dilettantistico. A tale Società il giocatore era pervenuto dopo aver giocato nell’Aversa Normanna, squadra militante nella stagione 2012/2013 nel campionato di Lega Pro II Divisione, che concludeva la stagione con la retrocessione in Lega Nazionale Dilettanti. Affermando quindi che il calciatore Raffaele De Martino aveva mutato il proprio status (da calciatore professionista a dilettante) in epoca antecedente al tesseramento intercorso con il Martina Franca, riteneva legittima l’applicazione del citato art. 17, comma 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, determinando tale norma la decadenza ex lege dell’incarico conferito al primo Agente Grimaldi. Entrambi i deducenti concludevano per la richiesta di proscioglimento; la Società, in subordine, per l’applicazione della sanzione minima. Il dibattimento Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, alla luce delle nuove risultanze istruttorie, ha concluso per il proscioglimento di tutti i deferiti; è altresì comparso il calciatore Raffaele De Martino; lo stesso si é associato alle conclusioni della Procura federale. I motivi della decisione La Commissione ritiene che i deferiti vadano prosciolti poiché le contestate violazioni, pur essendo previste e sanzionate dalle norme richiamate dalla Procura federale, non sono applicabili al caso di specie ove considerate in combinato disposto con la disciplina sancita dall'art. 17, comma 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori. Il deferimento in esame ascrive infatti un comportamento illecito ai prevenuti: per il calciatore Raffaele De Martino dagli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del R.A.C. per aver rilasciato un secondo mandato in pendenza di un primo incarico valido e non revocato (con l'Agente Grimaldi); per l'Agente Salvatore Iodice dagli artt. 16, comma 3, e 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del R.A.C. per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare la sussistenza di precedenti mandati; per la Società Martina Franca a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del CGS, a causa della condotta ascrivibile al tesserato. Omette però di considerare, la Procura federale, la vigenza e assorbenza alla specie dell'art 17, comma 5, del medesimo R.A.C., la cui portata rende inapplicabili le contestate norme, superando il dettato sanzionatorio. Recita, infatti, il ricordato art. 17 comma 5 R.A.C. "in caso di retrocessione della Società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, il cambiamento di status del calciatore comporta l'automatica decadenza dell'incarico conferito all'Agente". L'assunto normativo comparato alla fattispecie storica acclarata in dibattimento e divenuta presupposto pacifico evidenzia come la Società in cui militava il calciatore nella stagione 2012/2013 (Aversa Normanna) sia effettivamente retrocessa dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, comportando ciò la decadenza automatica del contratto stipulato con il primo Agente Grimaldi. Il calciatore ebbe quindi a concludere successivi contratti con Società dilettantistiche senza l'assistenza di Agenti, pervenendo soltanto in data 08/02/14 al conferimento dell'incarico al secondo Agente Iovene, cioè in epoca in cui il calciatore, dopo essersi tesserato con il Martina Franca (II Divisione Lega Pro), aveva riacquisito lo status di professionista. In sostanza, il primo incarico con l'Agente Grimaldi ebbe a decadere in virtù dell'art. 17, comma 5, R.A.C. contestualmente alla retrocessione della Società di appartenenza del calciatore, mentre il secondo incarico risulta pacificamente conferito all'Agente Iovene nel periodo in cui il calciatore aveva riacquistato la qualifica di professionista militando appunto con il Martina Franca. Consegue che le violazioni non sono state commesse, poiché superate dalla menzionata norma scriminante, e, dunque, i deferiti vanno prosciolti dalle contestazioni loro ascritte dalla Procura federale. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale proscioglie i Signori Raffaele De Martino, Salvatore Iodice e la Società AS Martina Franca 1947 Srl dagli addebiti contestati.
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