F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077 del 13 Maggio 2014 (302) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CIVILLERI (all’epoca dei fatti ed attualmente calciatore tesserato per la Società US Poggibonsi Srl), ALESSANDRO CORSI (Agente di calciatori), Società US POGGIBONSI Srl – (nota n. 5346/641 pf13-14 AM/ma del 26.3.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077 del 13 Maggio 2014 (302) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CIVILLERI (all’epoca dei fatti ed attualmente calciatore tesserato per la Società US Poggibonsi Srl), ALESSANDRO CORSI (Agente di calciatori), Società US POGGIBONSI Srl - (nota n. 5346/641 pf13-14 AM/ma del 26.3.2014). La Procura federale, con nota del 24 febbraio 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione: - il Sig. Civilleri Marco, calciatore, all'epoca dei fatti tesserato per la US Poggibonsi Srl ed attualmente svincolato, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1, co. 1, del CGS in relazione agli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver conferito, in data 11.02.2014, incarico scritto all'Agente Alessandro Corsi (poi depositato presso la Commissione Agenti di Calciatori in data 21.02.2014), pur avendo già conferito, in data 20.03.2012, un precedente mandato in via esclusiva all'Agente Cattoli Andrea (poi depositato presso la Commissione Agenti di Calciatori in data 02.04.2012), mandato quest'ultimo valido e non revocato; - il Sig. Corsi Alessandro per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 16, comma 3, e 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare la sussistenza di precedenti mandati rilasciati al calciatore Marco Civilleri, procedendo comunque alla sottoscrizione e alla accettazione dell'incarico conferitogli, in data 11.02.2014, dal medesimo calciatore Marco Civilleri; - la Società US Poggibonsi Srl per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascrivibile a un proprio tesserato all'epoca dei fatti. Il deferimento Con nota inviata agli Uffici della Procura federale, la Commissione Agenti dei Calciatori, in relazione al mandato n. 1019 M. Civilleri - A. Corsi, comunicava l'esistenza di un altro incarico antecedentemente depositato da un altro Agente e conferito dal medesimo calciatore Marco Civilleri; dichiarava pertanto inefficace il predetto mandato n. 1019. Rilevava quindi la Procura: - che dalla documentazione in atti, costituita da due mandati in questione, risulta che il calciatore Marco Civilleri, nonostante la vigenza di un regolare incarico conferito in via esclusiva in data 20/03/2012 all'Agente Andrea Cattoli (poi depositato presso la Commissione Agenti dei Calciatori in data 02/04/2012), senza revocarlo e prima della sua scadenza, conferiva in data 11/02/2014 un ulteriore mandato all'Agente Alessandro Corsi (poi depositato presso la Commissione Agenti dei Calciatori in data 21/02/2014); - che la condotta posta in essere dal calciatore Marco Civilleri integra la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori; - che la condotta dell'Agente Alessandro Corsi doveva considerarsi parimenti responsabile perché ometteva di accertare l'esistenza di precedenti mandati conferiti dal calciatore Marco Civilleri, violando il disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 16, comma 3, e all'art. 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori; - che dalla condotta ascrivibile al calciatore Marco Civilleri derivava la responsabilità oggettiva della US Poggibonsi Srl, Società con la quale il medesimo calciatore Marco Civilleri era tesserato al momento della commissione del fatto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del CGS. Di conseguenza, la Procura deferiva il Sig. Marco Civilleri in qualità di calciatore, all'epoca dei fatti tesserato per la US Poggibonsi Srl; il Sig. Alessandro Corsi Agente di calciatori; e la Società US Poggibonsi SRL per le violazioni richiamate in epigrafe. La memoria difensiva La Società US Poggibonsi Srl depositava una Memoria difensiva sostenendo che al momento dell'ingaggio del calciatore Civilleri il mandato conferito all'Agente Andrea Cattoli era automaticamente decaduto in ottemperanza al dettato di cui all'art 1, comma 5, del regolamento degli Agenti dei Calciatori, che prevede la automatica decadenza del contratto stipulato con l'Agente in caso di retrocessione della Società di appartenenza a un campionato dilettantistico, in virtù della modifica dello status del calciatore da professionista, a dilettante. Assumeva in proposito il Poggibonsi che durante l'annata sportiva 2011/2012 il calciatore partecipò al Campionato Professionistico di II divisione con il Calcio Lecco 1912 Spa, retrocesso al termine della stagione nel Campionato Interregionale della LND; mentre durante l'annata sportiva 2012/2013 il calciatore militò con la Pro Sesto Srl sempre nel Campionato Dilettanti di serie D. Affermando che il calciatore Marco Civilleri aveva mutato il proprio status in data 01/07/12 da calciatore professionista, a dilettante (cioè in epoca coeva alla retrocessione del Calcio Lecco nel Campionato Interregionale Dilettanti), riteneva legittima l’applicazione del citato art. 17 comma 5 del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, determinando tale norma la decadenza ex lege del precedente incarico conferito al primo Agente Andrea Cattoli. Riteneva quindi legittimo l'operato del calciatore nella sottoscrizione del nuovo mandato con l'Agente Alessandro Corsi, stipulato il 11/02/2014, cioè al momento in cui il calciatore era tornato professionista e libero dal primo incarico. Concludeva quindi per la richiesta di proscioglimento; in subordine per l’applicazione di una sanzione minima. Il dibattimento Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, alla luce delle nuove risultanze istruttorie, ha concluso per il proscioglimento di tutti i deferiti; sono altresì comparsi i legali del Sig. Corsi e della Società US Poggibonsi Srl, i quali si sono associati alle conclusioni della Procura federale. La decisione La Commissione ritiene che i deferiti vadano prosciolti poiché le contestate violazioni, pur essendo previste e sanzionate dalle norme richiamate dalla Procura federale, non sono applicabili al caso di specie ove considerate in combinato disposto con la disciplina sancita dall'art. 17, comma 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori. Il deferimento in esame ascrive infatti un comportamento illecito ai prevenuti: per il calciatore Marco Civilleri dagli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del R.A.C. per aver rilasciato un secondo mandato in pendenza di un primo incarico valido e non revocato (con l'Agente Cattoli); per l'Agente Alessandro Corsi dagli artt. 16, comma 3, e 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del R.A.C. per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare la sussistenza di precedenti mandati; per la Società US Poggibonsi a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del CGS, a causa della condotta ascrivibile al tesserato. Omette però di considerare, la Procura federale, la vigenza e assorbenza alla specie dell'art 17, comma 5, del medesimo R.A.C., la cui portata rende inapplicabili le contestate norme, superando il dettato sanzionatorio. Recita infatti il ricordato art. 17, comma 5, R.A.C. "in caso di retrocessione della Società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, il cambiamento di status del calciatore comporta l'automatica decadenza dell'incarico conferito all'Agente". L'assunto normativo comparato alla fattispecie storica acclarata in dibattimento e divenuta presupposto pacifico evidenzia come la Società in cui militava il calciatore nella stagione 2011/2012 (Calcio Lecco) sia effettivamente retrocessa dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, comportando ciò la decadenza automatica del contratto stipulato con il primo Agente Cattoli. Il calciatore militò successivamente nella stagione 2012/2013 con altra Società dilettantistica (Pro Sesto). Soltanto in data 11/02/14 il calciatore conferì un nuovo incarico al secondo Agente Corsi, cioè in epoca in cui il calciatore, dopo essersi tesserato con il Poggibonsi (II Divisione Lega Pro), aveva riacquisito lo status di professionista. In sostanza: il primo incarico con l'Agente Cattoli ebbe a decadere in virtù dell'art. 17, comma 5, R.A.C. contestualmente alla retrocessione nei dilettanti della prima Società di appartenenza del calciatore, mentre il secondo incarico risulta conferito all'Agente Corsi nel periodo in cui il calciatore aveva riacquistato la qualifica di professionista militando appunto con il Poggibonsi. Consegue che le violazioni non sono state commesse, poiché superate dalla menzionata norma scriminante, e, dunque, i deferiti vanno prosciolti dalle contestazioni a loro ascritte dalla Procura federale. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale proscioglie i Signori Marco Civilleri, Alessandro Corsi e la Società US Poggibonsi Srl dagli addebiti contestati.
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