F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 15 Maggio 2014 (283) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO D’AGOSTINO, MARIA INES JUDIT GARCIA RAFFETTO e ANTONIO SERENA (Fallimento Società Giulianova Calcio Srl) – (nota n. 5148/18 pf13-14 AM/ma del 19.3.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 15 Maggio 2014 (283) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO D’AGOSTINO, MARIA INES JUDIT GARCIA RAFFETTO e ANTONIO SERENA (Fallimento Società Giulianova Calcio Srl) - (nota n. 5148/18 pf13-14 AM/ma del 19.3.2014). Il deferimento Con nota del 19 marzo 2014 il Procuratore federale Vicario Avv. Alfredo Mensitieri, ha deferito a codesta Commissione i Signori: "1) il Signor Dario D'Agostino, Consigliere di Amministrazione dal 14.1.2008, Amministratore Delegato dal 21.2.2009 e Presidente del C.d.A. del Giulianova Calcio Srl dal 23.12.2009 alla data del fallimento, nonché amministratore Unico dal 30.6.2010 e socio della Fattoria Cerrano Srl, a sua volta socio unico del Giulianova Calcio s,.r.l., dal 5.7.2010 sino alla data del fallimento, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. ed all'art. 19, comma 1, Statuto della F.I.G.C., per aver causato la mala gestio che ha determinato il dissesto economicopatrimoniale, la mancata iscrizione al campionato professionistica di competenza ed il conseguente fallimento del Giulianova Calcio s.,r.l., per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, nei paragrafi A.1, A.2, A.3, B.4, B.5, C.1, C.2, C.3, C. 4, C.5, D.1, D.2, D.3,. D.4, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 e F.1; 2) la Signora Maria Ines Judit Garcia Raffetto, Consigliere di Amministrazione della Società Giulianova Calcio Srl dal 23.12.2009 alla data del Fallimento, per la violazione dell'art.1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. ed all'art. 19, comma 1, Statuto della F.I.G.C. per aver contribuito, alla mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale, la mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza ed il conseguente fallimento della Società Giulianova Calcio Srl, avallando, senza essersi mai dissociata, gli atti di gestione del Presidente e, per le condotte specificatamente descritte nella part motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, nei paragrafi A.2, A.3, B,4, B,5, C.2, C.3, C.4, C.5, D.1, D.2, D.3, D.4, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 e F.2; 3) il Signor Antonio Serena, Consigliere di Amministrazione della Società Giulianova Calcio Srl dal 21.2.2009 al 21.11.2011, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. ed all'art. 19, comma 1, Statuto della F.I.G.C., per aver contributo, alla mala gestio che ne ha determinato il dissesto economico-patrimoniale ed il conseguente fallimento della Società Giulianova Calcio Srl, avallando, senza essersi mai dissociato, gli atti di gestione del Presidente, per le condotte specificamente descritte nelle parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, nei paragrafi A.1, A.2, A.3. B.4, B.5, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, D.1, D.2, D.3, E.1, E,2, E.3, E.4, E.5 e F.3. - A sostegno del deferimento, la Procura esponeva di aver promosso l'indagine avendo appreso la notizia della sentenza dichiarativa del fallimento della Società Giulianova Calcio emessa dal Tribunale di Teramo il 4.12.2012, dopo che dal giugno 2009 era stato emesso il decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori ai sensi dell'art. 182 bis L.F., e di avere rilevato che il Presidente Federale aveva deliberato la revoca dell'affiliazione con C.U. n. 72/A dell'11.9.2013. Narrava che nelle stagioni sportive 2010/11 e 2011/12 Giulianova Calcio Srl aveva partecipato al campionato di Lega Pro, Seconda Divisione (Girone B), non iscrivendosi al campionato successivo così che il Presidente Federale aveva deliberato lo svincolo d'autorità dei calciatori (C.U. n. 30/A del 23.7,.2012). Nella prima stagione sportiva il Signor D'Agostino risultava Presidente del C.d.A. (dal 23.12.2009 e sino al fallimento, essendo stato prima semplice consigliere dal 14.1.2008 e amministratore delegato dal 21.2.2009), la Signora Garcia Raffetto era consigliere di amministrazione (dal 23.12.2009 al fallimento) unitamente al Signor Serena (dal 21.9.2009 al 21.11.2011), che però aveva acquisito per delega i poteri di ordinaria amministrazione per due mesi e 15 giorni in seguito ad un'inibizione che aveva colpito il Presidente; nella seconda stagione sportiva fermi i ruoli di amministratori come descritti, il Signor Serena con verbale del 15.6.2011 acquisiva la rappresentanza legale di firma per tutti gli atti verso la F.I.G.C., la Lega Pro e le altre componenti sportive e che, avendo rassegnato le dimissioni da consigliere dal 21.11.2011 divenendo collaboratore di segreteria del sodalizio, la Signora Garcia Raffetto acquisiva i dedotti poteri di rappresentanza della Società dal 26.11.2011. Riferiva che il capitale sociale del Giulianova Calcio Srl era integralmente detenuto dalla Fattoria Cerrano Srl, socio unico dal 5.7.2010 al fallimento. Tale Società era partecipata da tale Signora Fatima Camiglioni, detentrice del 54% delle quote, dal Signor D'Agostino, detentore del 15,33% delle quote e Amministratore Unico dal 30.6.2010 e dalle Signore Giuliana e Alessandra D'Agostino, entrambe titolari del 15,33% delle restanti quote. Asseriva che la Società calcistica aveva chiuso il bilancio al 30.6.2009 con una perdita di € 187.940,00=, presentando il 31.1.2009 all'Agenzia delle Entrate una proposta di transazione fiscale per il pagamento a stralcio della somma di € 1.025.000,00= in 144 rate mensili garantite da ipoteca di primo grado su beni immobili di terzi e che, visto l'accoglimento, aveva anche presentato un più ampio accordo di ristrutturazione del debito in data 15.5.2009 che era stato sottoscritto dall'82% del ceto creditorio ed omologato dal locale Tribunale con decreto del 30.6.2009. Nel frattempo i soci avevano versato fondi alle case sociali per ripianare le perdite, anche se il Collegio sindacale aveva evidenziato numerose irregolarità in merito ai versamenti ed agli adempimenti fiscali e previdenziali, invitando gli amministratori ad adottare opportuni provvedimenti atteso che il rapporto P/A presentava una carenza patrimoniale ammontante € 57.775,00=. Anche il bilancio chiuso al 30.6.2010 presentava una perdita di esercizio di € 262.937,00= ed ancora una volta il Collegio Sindacale aveva rilevato numerose violazioni in merito ai versamenti ed agli adempimenti fiscali previdenziali, invitando gli amministratori a migliorare il rapporto P/A che presentava una carenza patrimoniale di € 164.872,00=. Anche il bilancio chiuso al 30.6.2011 presentava una perdita di esercizio di € 626.685,00= co un patrimonio netto negativo per € 309.850,00=, facendo ricadere la Società nella fattispecie di cui all'art. 2482 ter c.c.. Il Collegio Sindacale aveva ancora riscontrato numerose violazioni in merito ai versamenti ed agli adempimenti fiscali previdenziali, ed aveva invitato gli amministratori a regolarizzare i versamenti Iva omessi ed a adottare gli opportuni provvedimenti per garantire la continuità aziendale ed a reintegrare il capitale a norma di legge e dotare la Società di risorse liquide (si dimisero poi il 10.3.2012 in sede di approvazione di tale bilancio, l'ultimo approvato). Anche la situazione contabile al 31.12.2001, come figurata il 26.4.2012 alla Co.Vi.So.C. confermava altra rilevante perdita (di € 436.594,00=) in corso di formazione e lo steso patrimonio netto negativo, trovando conferma la cronica incapacità della Società a generare flussi di reddito e flussi di cassa idonei a consentire la continuità aziendale senza l'apporto della proprietà. Nel deferimento la Procura federale riferiva poi gli esiti di quattro verifiche della Co.Vi.So.C., la prima risalente al 28.12.2010 e l'ultima al 26.4.2012, di cui si è detto) dalle quali emergeva la mancata contabilizzazione delle scritture relative alle perdite maturate al 30.6.2010, la segnalazione formale di una perdita inferiore a quella reale così che la stessa risultava in parte ripianata dai versamenti soci, l'esistenza di numerosi rateizzazioni di debiti erariali e previdenziali, parzialmente non onorati, la sussistenza di un debito Iva di € 132.053,52= relativo all'anno 2009 e di € 122.594,00= relativo all'anno 2010 (D.1); la seconda risalente al 27.5.2011 nella quale trovavano ulteriori difformità tra le scritture contabili e le risultanze dei documenti esibiti, l'esistenza di numerosi rateizzazioni di debiti erariali e previdenziali, parzialmente non onorati, la presenza di una cartella esattoriale per le rate Enpals scadute e non pagate, i tre debiti Iva risultavano pagati in ritardo per il solo capitale senza sanzioni ed interessi, si evidenziava un'eccedenza di indebitamento di € 1.287.411,00= al 30.12.2010, nel bilancio di esercizio al 30.6.2010 non erano rilevate per competenza le imposte Irap d'esercizio definite nel modello per € 37.380,0=, estraneo alla contabilità, ed esistevano eccessivi costi relativi a rimborsi ed indennità di trasferta per circa € 203.000,00= 1circa (D.2); la terza risalente al 25.11.2011 nella quale si rilevava l'inadeguatezza della struttura amministrativa e dell'impianto contabile, la non esibizione del libro del Collegio Sindacale, l'esistenza di numerose rateizzazioni di debiti erariali e previdenziali, parzialmente non onorati, un debito verso l'erario di € 1.435.960,15= al 30.9.2011 e verso gli enti previdenziali si € 474.241,61=, i vari debiti Iva annuali, un'eccedenza di indebitamento di € 1.102.441,00= al 31.3.2011 ed un versamento soci in conto futuro aumento del capitale sociale di € 250.380,00= (D.3); la quarta risalente al 26.4.2012 nella quale rilevava che il consigliere dimesso non era stato sostituito e pertanto gli amministratori erano in numero inferiore a quello statutari, il Collegio sindacale si era dimesso in data 10.3.2012 senza che fosse sostituito, l'esistenza di numerose rateizzazioni di debiti erariali e previdenziali, parzialmente non onorati, un'eccedenza di indebitamento di € 1.916.678,00=, l'omissione della determinazione assembleare in ordine alla perdita di esercizio di € 629.685,00= maturata al 30.6.2011, un patrimonio netto negativo di € 301.676,00=, la permanenza dello stato di cui all'art. 2482 ter c.c., l'esistenza di debiti verso l'erario di € 1.572.322,00= verso gli istituti previdenziali di € 460.757,00=, una perdita di esercizio in corso di formazione di € 436.594,00=, l'inadempienza alla transazione fiscale che era stata raggiunta (D.4). Nel prosieguo l'atto di deferimento richiamava gli esiti di ben cinque procedimenti disciplinari sempre decisi dalla Commissione quivi adita (il primo risultante dal C.U. n. 63 del 7.3.2011 e l'ultimo risultante dal C.U. n. 6 del 19.7.2012) conclusisi con sanzioni (di inibizione, penalizzazione, ammende) spesso per violazioni regolamentari attinenti la sfera amministrativa, contabile, finanziaria a carico di amministratori e del Presidente del Collegio Sindacale della Società calcistica ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS (E.1: mancata attestazione di versamento di ritenute Irpef e contributi Enpals nei termini, produzione di attestazione non veritiera sul pagamento di taluni emolumenti ai propri tesserati; E.2: mancato pagamento di emolumenti a tesserati, omesso versamento ritenute Irpef e contributi Enpals, sottoscrizione di dichiarazione mendace sull'avvenuto pagamento di taluni emolumenti a propri tesserati; E.3: doglianze dell'ex direttore sportivo nei confronti della Società per presunta inadempienza a scrittura privata non depositata per prestazioni sportive; E.4: mancata attestazione di pagamento di emolumenti dovuti ai propri tesserati e mancata attestazione di versamenti di ritenute Irpef e contributi Enpals, produzione di certificazione mendace sull'intervenuto pagamento delle suddette somme; E.5: mancato adempimento entro il termine di 30 giorni dell'obbligo di corresponsione di somme così come stabilito dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro nella riunione del 14.10.2011). La Procura federale ha allegato al deferimento la relazione di indagine, corredata da numerosi documenti illustrativi. Le difese dei deferiti. Nei termini concessi non risultano pervenute memorie difensive. Il patteggiamento All’inizio della riunione odierna il Sig. Antonio Serena, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Antonio Serena, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Antonio Serena, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) nei confronti del Signor Antonio Serena. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite. La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che alla data odierna non risulta pervenuta la ricevuta della Raccomandata a/r contenente la notifica dell’atto di convocazione alla riunione odierna, relativamente alla posizione del Sig. Dario D’Agostino, rinvia la discussione del procedimento alla data del 3 luglio 2014 ore 15. Quanto alla posizione della Sig.ra Maria Ines Judit Garcia Raffetto, la Commissione disciplinare nazionale rimette gli atti alla Procura federale per il rinnovo della notifica del deferimento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it