F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 15 Maggio 2014 (316) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE BALZAMO (Fallimento Società SS Manfredonia Calcio Srl) – (nota n. 5583/17 pf13-14 AM/ma del 3.4.2014). La Commissione disciplinare nazionale rimette gli atti alla Procura federale per il rinnovo della notifica del deferimento. (298) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:FRANCESCO FERRARIS (Fallimento Società FC Canavese Srl) – (nota n.5419/153pf13-14/AM/ma del 28.3.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 15 Maggio 2014
(316) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE BALZAMO (Fallimento Società SS Manfredonia Calcio Srl) - (nota n. 5583/17 pf13-14 AM/ma del 3.4.2014).
La Commissione disciplinare nazionale rimette gli atti alla Procura federale per il rinnovo della notifica del deferimento.
(298) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:FRANCESCO FERRARIS (Fallimento Società FC Canavese Srl) - (nota n.5419/153pf13-14/AM/ma del 28.3.2014).
Con atto in data 28/3/13 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissionedisciplinare:
il Signor Francesco Ferraris, Presidente del Consiglio di amministrazione della FC Canavese Srl dal 29 giugno 2007 al 7.11.2011 e Liquidatore dal 7.11.2011 fino alla data del fallimento, dichiarato in data 29/7/2013,nonché proprietario del 50% delle quote della Società dal 2009 fino alla predetta data, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ed all'art. 19 dello Statuto F.l.G.C., per aver causato, con il proprio comportamento, la cattiva gestione ed il dissesto economico patrimoniale della Società, con conseguente mancata iscrizione al Campionato di
competenza nella Stagione Sportiva 2011/12, svincolo dei calciatori tesserati ed il successivo fallimento della stessa. Alla riunione del 15/5/14 la Procura federale ha chiesto irrogarsi al deferito la sanzione dell’inibizione di anni 4 (quattro) e dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). La Commissione disciplinare, letti gli atti di causa, rileva preliminarmente che l’incolpato risulta aver coperto la qualità di legale rappresentante della fallita dal giugno 2007 sino alla data del fallimento; pertanto, nel periodo in questione, ben poteva assumere obbligazioni in nome e per conto della Società, amministrarla e rappresentarla. Si tratta ora di vedere se i comportamenti e le omissioni poste in essere dal deferito nell’ambito dei suoi poteri-doveri di amministrazione societaria configurino atti illeciti, sanzionabili disciplinarmente. Ritiene la scrivente Commissione che la documentazione prodotta dalla Procura federale, con particolare riferimento alla sua relazione ed alle ispezioni Covisoc, sia idonea a comprovare l’illegittimità dei comportamenti realizzati dal deferito. Risulta, infatti, dall'ispezione effettuata dalla Covisoc in data 28.10.2009, che: non erano stati corrisposti stipendi ai tesserati per i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2009 per un complessivo ammontare di € 224.657,00; solo nel mese di ottobre, benché non ancora contabilizzati, risultavano effettuati i pagamenti relativi al mese di luglio sulla base di due buste paga acquisite a campione; per il periodo da maggio a settembre 2009 risultavano debiti IRPEF per € 60.231,74, ENPALS per € 98.661,88 ed INPS per 5.794,37, nonché debiti nei confronti del Fondo Fine Carriera per € 12.974,00; risultavano inoltre un debito IVA pari a € 89.071,86 ed un debito IRAP pari a € 43.254,00 (di cui € 30.141,00 quale saldo annualità 2007/08 ed € 13.113,00 quale acconto annualità 2008/09), entrambi scaduti; emergevano debiti per rimborsi chilometrici - non assoggettati, quindi, ad oneri contributivi - per € 32.713,00, motivati dal fatto che gli atleti dovessero recarsi agli allenamenti presso impianti sportivi diversi da quelli della Società, asseritamente nonidonei ad ospitare gli allenamenti di tutte le squadre; il rapporto R/I, calcolato nonostante la Società Canavese non avesse provveduto a fornire la documentazione necessaria, era pari a 0,580. Dall'ispezione della Covisoc del 23.2.2010 risulta che: gli stipendi dei tesserati risultavano corrisposti fino al mese di ottobre 2009 , pagati a mezzo di assegno il 1°.2.2010; i debiti della Società per le retribuzioni ammontavano quindi a € 198.766,00; mentre le ritenute IRPEF risultavano regolarmente versate in funzione delle retribuzioni corrisposte, emergevano un debito ENPALS (rateizzato) di € 96.167,00 di cui era stata pagata la rata di ottobre 2009 a gennaio 2010, un debito IVA di € 96.471,00, ed ancora imposte IRAP non versate per l'esercizio 2007/08 per € 30.141,00 e per € 12.033,00 per l'esercizio 2008/09; non risultava calcolato il parametro R/I, mentre quello P/A al 30.6.2009 era pari a 0,081 negativo; benché i soci avessero provveduto all'integrale copertura delle perdite risultanti dal bilancio chiuso al 30.6.2009, e quasi integralmente a quelle rilevate al bilancio semestrale provvisorio del 31.12.2009, permaneva ". .. uno strutturale deficit economico e finanziario dovuto alla mancanza di ricavi della gestione caratteristica, sopperiti dai continui finanziamenti dei soci, in mancanza dei quali non sarebbe garantita la continuità aziendale neppure nel brevissimo periodo", tanto che la situazione contabile al 31.12.2009 evidenziava una perdita provvisoria di € 687.285,00, un patrimonio netto negativo di € 254.236 ,00 e debiti verso Istituti di credito per € 579.925,00; non risultava alcun contratto di sponsorizzazione per la stagione sportiva in corso; l'equilibrio economico-finanziario della Società era subordinato alle disponibilità finanziarie dei soci - e segnatamente del Signor Francesco Ferraris - a sopperire con continuità alle esigenze finanziarie della gestione ordinaria; emergevano elementi di criticità sulla persistenza della continuità aziendale, costituiti da una forte esposizione debitoria nei confronti dell'Erario (soprattutto per IVA), dal ritardo nell'incasso di alcuni crediti commerciali, dalla perdita in formazione per l'esercizio corrente e dalla mancanza di uno sponsor. Nell'ispezione del 30.6.2010 la Co.Vi.So.C. ha inoltre constatato che: l'ultimo stipendio versato ai tesserati risultava quello di aprile 2010; emergeva un debito per i contributi ENPALS per il periodo ottobre 2009-maggio 2010 di € 125.120,59, e debiti IVA per € 96.294,00 ed IRAP per € 12.033,00; la Società non era in regola con il versamento di imposte e contributi scaduti, anteriormente all'1.7.2011, per oltre € 510.000,00; il parametro R/I risultava pari a 0,517, mentre quello P/A era pari a 0,160; dalla situazione contabile emergeva una perdita di € 1.126.844,00 e da versamenti di soci in conto capitale per € 750.769,00. Ed ancora: nel corso dell'ispezione del 21.12.2010, la Co.Vi.So.C. ha constatato che: gli emolumenti dei tesserati per maggio e giugno 2010 erano stati pagati (con assegni bancari addebitati su un conto corrente diverso da quello dedicato a tali pagamenti) a settembre 2010, mentre quelli di luglio, agosto e settembre 2010 erano stati pagati a novembre 2010; circa metà degli atleti tesserati per la Società, come si è rilevato dal Libro Unico del Lavoro, percepiva - oltre alle spettanze contrattuali - un'indennità di trasferta pari ad un terzo della retribuzione mensile; le ritenute IRPEF relative ai mesi da maggio a settembre erano state versate in ritardo e, a fronte di un debito di € 70.865,50 per contributi ENPALS, era stata versata (in ritardo) solo la minor somma di € 49.276,94; emergeva un debito complessivo per IVA di € 167.093,99, di cui € 24.257,35 quale residuo del debito per l'anno 2008, € 106.834,41 per l'anno 2009 e primo semestre 2010, e € 36.002,23 per il secondo semestre 2010; risultava inoltre un debito IRAP di € 25.619,85 quale residuo debito per l'anno 2007/08, e di € 13.113,00 quale residuo debito per l'anno 2008/09; il bilancio chiuso al 30.6.2010 evidenziava una perdita di € 1.188.407,00 e solo con i versamenti del socio Ferraris si poteva sopperire con continuità alle esigenze della compagine sociale; nella passività della stato patrimoniale risultava un Fondo Rischi per penalità pari a € 20.330,89, che gli ispettori ritenevano del tutto inadeguato. Risulta, altresì, dall'ispezione del 27.5.2011 della Co.Vi.So.C., che il 3.3.2011 il Consiglio di amministrazione della Società aveva incaricato il Presidente Ferraris ". .. di porre in essere gli adempimenti resi improrogabili a causa dell'avvenuta erosione del patrimonio netto per la perdita di esercizio in corso di formazione, ivi compresa la convocazione urgente dell'assemblea"; dall'esame del verbale del Collegio sindacale (composto da due membri, in quanto il terzo, dimissionario come anche i due supplenti, non era stato rimpiazzato) emergeva il mancato versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, nonché la totale erosione del capitale sociale; gli emolumenti dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010 erano stati liquidati rispettivamente a marzo, aprile e maggio 2011, mentre non risultavano effettuati pagamenti delle mensilità da gennaio ad aprile 2011; i contributi ENPALS non risultavano pagati e permaneva un debito di € 93.669,49; le ritenute IRPEF operate per € 41.762, 17 non risultavano versate; sussisteva un debito IVA di complessivi € 211.248,45, di cui € 22.865 ,60 residuo dal debito per l'anno 2008 oggetto di rateazione da cui peraltro la Società ,era decaduta per ritardo nei pagamenti, € 76.961,16 per l'anno 2009, € 73.119,00 per l'anno 2010 ed € 38.302,69 per il periodo gennaio-aprile 2011; sussisteva inoltre un debito IRAP di complessivi € 42.879,84, di cui € 28.361,24 quale residuo debito per l'esercizio 2007/08 anch'esso oggetto di rateazione da cui la Società era decaduta per ritardi nei pagamenti, € 14.121,60 per l'esercizio 2008/09 ed € 397,00 per il periodo 2009/10; il rapporto RII al 31.12.2010 era pari a 0,387 con un'eccedenza pari a € 1.151.753,00, che tuttavia non teneva conto delle sanzioni ed interessi relativi al debito fiscale e previdenziale che, se calcolato, avrebbe portato ad un rapporto RII pari a 0,359 con un'eccedenza di indebitamento pari a € 1.257.527,00; il rapporto P/A risultava pari a -0,401, con un'eccedenza di indebitamento pari a € 522.671; era presente un Fondo Rischi per penalità di € 105.774,0 ritenuto dagli Ispettori, peraltro, sottostimato rispetto al complessivo ammontare delle imposte non corrisposte; al momento della verifica la Società era priva di contratti di sponsorizzazione e la situazione contabile aggiornata al 26.5.2011 faceva emergere una perdita in corso di formazione pari
a € 848.209,00 ed un patrimonio negativo di € 566.456,00; il Collegio sindacale aveva rilevato restituzioni a favore del socio Francesco Ferraris per € 34.007,00 e ne aveva chiesto l'immediata restituzione; la Società si trovava nelle condizioni di cui all'art. 2482 ter cc. Circa la situazione economica e patrimoniale, risulta dall'esame dei bilanci ufficiali della Società, al 30 giugno 2010 al 30 giugno 2011 ed al 30/6/2012 che il sodalizio ha sempre chiuso gli esercizi con pesanti perdite (euro 1.188.407,00 nel 2010, coperta solo parzialmente dal deferito, quale socio finanziatore; euro 1.342.744,00 nel 2011 ed euro
164.039,00 nel 2012) a causa di un profondo e strutturale squilibrio economico nel rapporto costi/ricavi; la Società, infatti, ha sempre realizzato un valore della produzione insufficiente a coprire i costi d'esercizio, cui il socio finanziatore, l’odierno deferito, ha solo parzialmente sopperito. I dati contabili hanno evidenziato che la Società, ormai da almeno un paio di anni prima del fallimento, se non addirittura dal 2009, era incapace di generare la liquidità necessaria a sostenere le esigenze di cassa. Il deficit patrimoniale strutturale è stato solo parzialmente colmato dagli interventi del deferito, il cui apporto è risultato determinante per garantire, seppur per pochi anni, la continuità aziendale. E proprio da quanto sopra si evince una cronica incapacità di generare cassa per far fronte alle esigenze finanziarie contingenti, conseguenza diretta di una gestione
caratteristica deficitaria a causa di uno strutturale squilibrio tra costi e ricavi, nonché la necessità di un costante e consistente apporto di mezzi freschi da parte della proprietà per garantire la continuità aziendale e colmare il deficit patrimoniale che di anno in anno era generato dalla gestione economica. Si osservi, inoltre, che agli atti risultano altresì numerose sanzioni disciplinari irrogate al deferito ed alla Società per pregresse violazioni principalmente agli obblighi economici previsti dalle vigenti norme federali. Tali circostanze, oltre a risultare per tabulas, non sono state contestate e possono quindi considerarsi comprovate. Ciò rilevato, osserva la Commissione che l'art. 21, commi 2, e 3 delle NOIF prevede che: “Non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di Società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16. Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio.” Peraltro, come affermato dalla Corte di giustizia federale nel parere interpretativo (C.U. n. 21 CF del 28 giugno 2007), la preclusione di cui all'articolo 21, comma 3, delle NOIF non può essere ritenuta automatica nel semplice caso di dichiarazione di fallimento della Società sportiva di cui si è amministratori e la stessa preclusione presuppone l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore. Inoltre, in conformità al medesimo parere, va considerato che, nell'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore, non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua
influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente riguardare anche la scorrettezza di comportamenti, anche sotto il profilo sportivo, nella gestione della Società. É del resto palese l’intento del legislatore federale di punire la colposa gestione ed amministrazione delle Società calcistiche che possa condurre a dissesti finanziari e al fallimento, indipendentemente da ogni intento doloso fraudolento che, come nel caso in esame, può del tutto mancare, o anche in presenza di un impegno personale nel tentativo di ripianare il dissesto provocato anche con patrimoni personali, come nella specie. Orbene, sulla base di detti principi di diritto, va considerato che la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie l’incolpato, in ragione delle sue specifiche cariche e competenze, ha svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento della Società, contribuendo, con i propri comportamenti, (molti dei quali definitivamente accertati nell’ambito di precedenti giudizi disciplinari), alla cattiva gestione della stessa, (e ciò indipendentemente da ogni intento doloso fraudolento che nella specie non è peraltro dato rinvenire), causando prima la mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza nella stagione 2011/12, caratterizzata da una totale inattività sportiva della Società e poi il fallimento; il tutto, senza rispettare i principi di corretta gestione della Società anche ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, operando in modo tale che la Società non fosse in grado di sostenersi senza il suo fondamentale apporto finanziario, venuto meno il quale il sodalizio è fallito. Se ne ricavano, quindi, elementi gravi, precisi e concordanti, che sono più che sufficienti a ritenere provata la responsabilità disciplinare del deferito per la violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ed all'art.
19 dello Statuto F.l.G.C. Va infine osservato che si ritiene congrua la sanzione indicata in dispositivo che tiene conto anche del documentato sforzo del deferito nel tentativo, risultato vano, di ripianare il disavanzo societario con capitali propri. P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale delibera di infliggere al deferito Francesco Ferraris l’inibizione per anni 4 (quattro) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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