F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 21 Maggio 2014 (324) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO CIAFARDONI (calciatore tesserato per la Società ASD Città di Giulianova 1924), ALBERTO SEBASTIANI (dirigente della Società ASD Città di Giulianova 1924), Società ASD CITTÁ DI GIULIANOVA 1924 – (nota n. 5789/558 pf13-14 AA/ac del 9.4.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 21 Maggio 2014 (324) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO CIAFARDONI (calciatore tesserato per la Società ASD Città di Giulianova 1924), ALBERTO SEBASTIANI (dirigente della Società ASD Città di Giulianova 1924), Società ASD CITTÁ DI GIULIANOVA 1924 - (nota n. 5789/558 pf13-14 AA/ac del 9.4.2014). Il deferimento La Procura federale della FIGC, con nota prot. 5789/558pf13-14 AA/ac del 9 aprile 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale, Angelo Ciafardoni (calciatore della Società ASD Città di Giulianova 1924), Alberto Sebastiani (dirigente della Società ASD Città Di Giulianova 1924) e la Società ASD Città Di Giulianova 1924, per rispondere, rispettivamente: - Angelo Ciafardoni, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 22, commi 2 e 3, del CGS, in relazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato nella corrente stagione sportiva alla gara del 23/11/2013 Sulmona Calcio 1921 c/ ASD Città Di Giulianova 1924 valevole per il Campionato Juniores Nazionali - Girone M, malgrado fosse squalificato; - Alberto Sebastiani, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 22, commi 2 e 3, del CGS, in relazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta della gara del 23/11/2013 Sulmona Calcio 1921 c/ ASD Città Di Giulianova 1924 valevole per il Campionato Juniores Nazionali - Girone M, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità delle Società di appartenenza, giuste le norme vigenti, malgrado il calciatore Angelo Ciafardoni non ne avesse titolo perché squalificato; - la Società ASD Città Di Giulianova 1924, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per la violazione ascritta ai propri tesserati ed ai soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CGS. Con memoria del 16 maggio 2014, ASD Città di Giulianova 1924, in persona del Presidente, Ferdinando Perletta, in relazione ai fatti oggetto del procedimento disciplinare, ha rappresentato che: - il calciatore Ciafardoni Angelo ha disputato la gara del Campionato Nazionale Juniores (Girone M 8^ giornata) Giulianova c/ Manfredonia, durante la quale è stato ammonito; - conseguentemente, in 13 novembre 2013, è stato pubblicato il C.U. n.29 del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale (Campionato Juniores) con il quale al calciatore è stata comminata una squalifica per recidiva in ammonizione IV INFR; - il 16 novembre 2013 era in programma la gara Ascoli / Giulianova del Campionato Nazionale Juniores (Girone M 9^ giornata), alla quale il calciatore non ha preso parte su indicazione della segreteria della Società, la quale, applicando l'articolo 22, co. 4, CGS, (il quale stabilisce che “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e non sono state successivamente annullate…"), aveva segnalato che il Ciafardoni era tenuto a scontare la squalifica in quella gara, trattandosi di un incontro che avrebbe avuto effetto sulla classifica ufficiale; - quindi, il 23 novembre 2013, il giocatore ha partecipato alla gara Sulmona / Giulianova del Campionato Nazionale Juniores (Girone M 10^ giornata), avendo egli già scontato la squalifica in occasione della precedente gara contro l’Ascoli; - lo stesso è avvenuto il 30 novembre 2013, quando si è disputata la gara Giulianova / San Severo del Campionato Nazionale Juniores (Girone M 11^ giornata); - la Società USD San Severo, però, ha proposto ricorso al Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale, ritenendo irregolare la posizione del calciatore Angelo Ciafardoni, affermando che lo stesso aveva disputato la gara del 30 novembre 2013 quando era ancora in regime di squalifica, in quanto la squalifica non era stata scontata in occasione della gara contro l’Ascoli, squadra considerata ‘fuori classifica’; - il 9 gennaio 2014, il Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale (Campionato Juniores) ha respinto il reclamo avanzato dalla USD San Severo, il quale, però, ha proposto un ricorso avverso tale decisione, accolto dalla Corte di Giustizia Federate in data 31 gennaio 2014. Ciò premesso, con la medesima memoria del 16 maggio 2014, ASD Città di Giulianova 1924 ha affermato che il deferimento in esame scaturisce dalla citata decisione della Corte di Giustizia Federale del 31 gennaio 2014, la quale si è uniformata ad un precedente dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva (n.12 del 2011) che ha fornito una interpretazione ‘novativa’ dell'art. 22, comma 4, CGS. In sostanza, il calciatore Angelo Ciafardoni, quando non è sceso in campo nella gara contro l’Ascoli del 16 novembre 2013, lo ha fatto con cognizione di causa, al fine di scontare la squalifica, così come ha partecipato all’incontro con il Sulmona ritenendo di aver già scontato la squalifica. Conseguentemente, non può ritenersi caratterizzato da imprudenza o negligenza il comportamento di Sebastiani Alberto che, in qualità di dirigente del Giulianova, ha firmato la distinta della gara con il Sulmona nella quale era inserito il Ciafardoni. Né, infine, risulta dovuto ad imperizia il fatto che la ASD Città di Giulianova 1924 abbia permesso tutto ciò sulla base di una interpretazione dell’art. 22, co. 4, CGS, che lo stesso Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale aveva ritenuto corretta. Il dibattimento Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Ciafardoni; 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Sebastiani; e ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la Società ASD Città di Giulianova 1924. Per le parti deferite, nessuno é comparso. I motivi della decisione Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge che il calciatore Angelo Ciafardoni ha partecipato alla gara del 23/11/2013 disputata dal Sulmona Calcio 1921 contro Città Di Giulianova 1924, valevole per il Campionato Juniores Nazionali - Girone M, malgrado non avesse titolo a partecipare all’incontro in quanto squalificato. Infatti, come emerge dal C.U. n. 191/CGF del 31/01/2014, è stato accolto il ricorso proposto da USD San Severo e disposta la perdita della gara giocata contro di essa in data 30/11/2013 da parte del ASD Città Di Giulianova con il punteggio di 0-3, per aver impiegato il citato calciatore nella gara indicata nonostante fosse stato squalificato (cfr.C.U. n. 29 del 13/11/2013 del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale). A conferma della reprensibilità della condotta descritta, va considerata la distinta relativa alla gara Sulmona Calcio 1921 / ASD Città Di Giulianova 1924 del 23/11/2013, nella quale risulta indicato il nominativo del calciatore Angelo Ciafardoni distinto con il n. 4 e il ruolo di capitano della squadra. Tale distinta di gara reca la dichiarazione di regolare tesseramento dei giocatori impiegati e della loro partecipazione alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, firmata, ai sensi dell'art. 61 delle NOIF, da Alberto Sebastiani, qualificatosi dirigente accompagnatore della ASD Città Di Giulianova 1924. Le descritte condotta integrano gli estremi delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 22, commi 2 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, ascrivibili ai citati Angelo Ciafardoni e Alberto Sebastiani, rispettivamente, calciatore e dirigente (all'epoca dei fatti) della ASD Città Di Giulianova 1924. Da tali condotte consegue, inoltre, la responsabilità oggettiva della Società ASD Città Di Giulianova 1924, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, in relazione all'operato dei propri tesserati o, comunque, dei soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'ad. 1, comma 5, del CGS. Per quanto concerne le considerazioni e le richieste espresse da ASD Città di Giulianova 1924 con memoria del 16 maggio 2014, deve ritenersi che le stesse possano rilevare (e, quindi, se ne tiene conto) ai fini della commisurazione delle sanzioni da irrogare, ma non anche in relazione alle responsabilità dei soggetti deferiti, avuto riguardo all’interpretazione che dell’art. 22, comma 4, CGS, ha fornito la Corte di Giustizia Federate in data 31 gennaio 2014, uniformandosi ad una decisione (n. 12) dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva che, risalendo al 2011, non può ritenersi innovativa. In conclusione, gli addebiti contestati dalla Procura federale risultano provati e, di conseguenza, vanno sanzionate le condotte ascrivibili a Angelo Ciafardoni e a Alberto Sebastiani, oltre alle responsabilità della Società ASD Città Di Giulianova 1924. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dall’atto di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - per Angelo Ciafardoni, 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali. - per Alberto Sebastiani, 1 (uno) mese di inibizione; - per la Società ASD Città Di Giulianova 1924, € 500,00 (€ cinquecento/00) di ammenda.
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