F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 21 Maggio 2014 (325) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VISENTINI (Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl), Società AC DELTA PORTO TOLLE Srl – (nota n. 5848/408 pf13-14 AM/pp dell’11.4.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 21 Maggio 2014 (325) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VISENTINI (Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl), Società AC DELTA PORTO TOLLE Srl - (nota n. 5848/408 pf13-14 AM/pp dell’11.4.2014). Il Deferimento Con atto dell’ 11 aprile 2014 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione: - Francesco Visentini (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl) per violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 1 lett. b) e c) per l’inosservanza degli impegni, assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2013/2014 di partecipazione ai campionati nazionali allievi e nazionali giovanissimi e di partecipazione ai campionati e/o ai tornei ufficiali esordienti e pulcini. - AC Delta Porto Tolle Srl a titolo di responsabilità diretta, at sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Legate rappresentante. La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare a seguito della segnalazione della Commissione criteri sportivi ed organizzativi in data 17 dicembre 2013 sulla inosservanza da parte della predetta Società degli obblighi di: - partecipazione ai campionati nazionali allievi e nazionali giovanissimi; - e partecipazione ai campionati e/o ai tornei ufficiali esordienti e pulcini. Il dibattimento Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 40 (quaranta) per Francesco Visentin; - ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00) per la Società AC Delta Porto Tolle Srl. Nessuno é comparso per le parti deferite. I motivi della decisione Dalla nota in atti della Commissione criteri sportivi ed organizzativi del 17 dicembre 2013 risulta effettivamente che la Società deferita non ha osservato gli obblighi di partecipazione ai campionati nazionali allievi e nazionali giovanissimi e di partecipazione ai campionati e/o ai tornei ufficiali esordienti e pulcini. I predetti obblighi sono stati espressamente assunti dalla Società in sede di rilascio della licenza nazionale 2013/2014, con dichiarazione parimenti in atti. L’inosservanza dei predetti obblighi, previsti dal Titolo III del Comunicato Ufficiale n. 168/A del 7 maggio 2013, punto 1), lettere b) e c), comporta per ciascuna violazione una sanzione non inferiore ad euro 20.000. La violazione è ascrivibile al Sig. Francesco Visentini per la sua qualità di responsabile Legale della Società deferita. Dalla responsabilità del Legale rappresentante discende, inoltre, anche la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della stessa Società. ll dispositivo Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni: - per il Sig. Francesco Visentini, la sanzione dell’inibizione di giorni 40 (quaranta); - per la Società AC Delta Porto Tolle Srl la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00).
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