F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 21 Maggio 2014 (319) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DI BARI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Como Srl), GIULIANO CANAL (Presidente della Società FCD Rhodense già FC Rhodense), Società CALCIO COMO Srl, Società FCD RHODENSE già FC Rhodense – (nota n. 5644/1601 pf10-11 GR/mg del 4.3.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 21 Maggio 2014 (319) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DI BARI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Como Srl), GIULIANO CANAL (Presidente della Società FCD Rhodense già FC Rhodense), Società CALCIO COMO Srl, Società FCD RHODENSE già FC Rhodense - (nota n. 5644/1601 pf10-11 GR/mg del 4.3.2014). La Commissione disciplinare nazionale, visto I'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna: il rappresentante della Procura federale, Dottor Chiné, che ha insistito per I'accoglimento del deferimento, chiedendo I'applicazione delle seguenti sanzioni: per Di Bari Antonio, mesi 3 (tre) di inibizione; per Canal Giuliano, mesi 3 (tre) di inibizione; per la Società Calcio Como Srl, ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); per la FCD Rhodense, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00). Nessuno é comparso per le parti deferite. . osserva quanta segue. II deferimento Con atto del 4 aprile 2014 (5644/1601 pf 10 11 GR/mg), la Procura federale ha deferito i soggetti di cui in appresso, per rispondere (testualmente): Di Bari Antonio, “per la violazione dell’art.1, comma 1, del CGS e degli artt. 95, comma 6 bis, comma 3, delle NOIF per aver omesso di utilizzare gli appositi moduli previsti dalla normativa federale al fine del trasferimento del calciatore Lillo Salvatore dalla Società Rhodense al calcio Como, ed aver invero utilizzato una scrittura privata, altresì non depositata, pertanto nulla ed inefficace, contenente una pattuizione difforme da quella riportata dal modulo di Variazione di tesseramento, ovvero in partecipazione anziché a titolo gratuito e definitivo come indicato in quest’ultimo”, Canal Giuliano, “per la violazione dell’art.1, comma 1, del CGS e degli artt. 95, comma 6, e 102 bis, comma 3, delle NOIF per aver omesso di utilizzare gli appositi moduli previsti dalla normativa federale al fine del trasferimento del calciatore Lillo Salvatore dalla Società Rhodense al Calcio Como, ed aver invero utilizzato una scrittura privata, altresì non depositata, pertanto nulla ed inefficace, contenente una pattuizione difforme da quella riportata dal modulo di Variazione di tesseramento, ovvero di partecipazione anziché a titolo gratuito e definitivo come indicato in quest’ultimo”; Calcio Como Srl, “a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente”; FCD Rhodense, “all’epoca dei fatti FC Rhodense (matr. 8968), a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente”. II fatto Sulla scorta dei documenti versati agli atti, è emerso che in data 4.12.2010 la FCD Rhodense adiva la Commissione vertenze economiche al fine di conseguire il pagamento, da parte del Calcio Como, del corrispettivo a suo tempo pattuito per il trasferimento in compartecipazione del calciatore Lillo Salvatore, versando agli atti una scrittura privata redatta e sottoscritta in data 20.07.2010 su carta intestata della Calcio Como, ove era formalizzata la cessione del predetto calciatore a titolo di partecipazione al 50% dalla Rhodense alla Calcio Como, dietro riconoscimento di € 5.000,00, da corrispondere quanto ad € 2.500,00, alla firma del tesseramento, e quanto ad € 2.500,00, in sede di eventuale riscatto al termine della stagione sportiva 2008/2009. La Commissione vertenze economiche rilevava che la richiamata scrittura: - non era stata redatta sul prescritto modulo federale (art. 95, comma 4, NOIF); - non riportava la sottoscrizione del calciatore Lillo Salvatore (art. 102 bis, comma 3 b) NOIF); - non risultava essere stata depositata presso la Lega competente (art. 102 bis, comma 3 d) NOIF). Accertava, inoltre, che il prefato atleta risultava essere stato trasferito a titolo gratuito e definitivo dalla Rhodense alla Calcio Como, con variazione di tesseramento del 28.08.2010 sul modulo n.10465, regolarmente depositato presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico, laddove non risultava depositata altra scrittura, per cui la Commissione respingeva il reclamo (C.U. n.16/D del 21.01.2011) e trasmetteva in data 4.3.2011 gli atti alla Procura federale, per il seguito di competenza. I motivi della decisione II deferimento appare fondato e va accolto, in quanto li documenti agli atti e l’istruttoria svolta in proposito costituiscono certi elementi probatori che confermano, senza ombra di dubbio, il fatto in scrutinio e le violazione contestate. Rileva anche annotare che i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una realtà diversa. In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell’art. 16, comma 1, del CGS, gli “Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Attesa la natura e la gravità dell’illecito accertato e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni: Di Bari Antonio, mesi 3 (tre) di inibizione; Canal Giuliano, mesi 3 (tre) di inibizione; Calcio Como Srl, ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); FCD Rhodense, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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