CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 maggio 2014 promosso da: Sig. Simone Bonomi /Federazione Italiana – Comitato Regionale Umbria

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 maggio 2014 promosso da: Sig. Simone Bonomi /Federazione Italiana - Comitato Regionale Umbria IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE PROF. AVV TOMMASO EDOARDO FROSINI – ARBITRO AVV. GABRIELLA PALMIERI – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 2127 del 20 dicembre 2013 promosso da: Sig. Simone Bonomi, nato a Milano, l’8 novembre 1980, C.F. BNMSMN80S08F205X, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Marsico e Marco Scognamillo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Viale Regina Margherita n. 262 istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.- con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, C.F. 05114040586, P.IVA 01357871001, in persona del Presidente, Dottor Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n. 58 intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 4 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, il Signor Bonomi per illecito sportivo, ex art. 7, commi 1, 2, 3 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, con riguardo all’incontro Salernitana-Bari del 23 maggio 2009. La Commissione Disciplinare Nazionale accertava la partecipazione dell’atleta all’illecito sportivo comminando, a mezzo del Comunicato Ufficiale n.5/CDN del 16 luglio 2013, la sanzione di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di squalifica. Successivamente, l’odierno istante ricorreva alla Corte di Giustizia Federale per la riforma della decisione della CDN. Con Comunicato Ufficiale n.21/CGF del 27 luglio 2013, la Corte di Giustizia Federale confermava la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Parte istante proponeva, pertanto, istanza di arbitrato (prot. 2127 del 20 dicembre 2013), rassegnando le seguenti conclusioni: «-in via principale, annullare i provvedimenti impugnati e previa derubricazione dell’accusa di illecito diretto, in omessa denuncia e previa applicazione del disposto di cui all’art. 24 CGS, irrogare nei confronti del tesserato Simone Bonomi la sanzione minima prevista; -in via subordinata, riformare, anche in via equitativa, i provvedimenti emanati dagli Organi di Giustizia Federale della FIGC nei confronti del tesserato Simone Bonomi attenuando la portata afflittiva delle sanzioni irrogate». Veniva nominato quale arbitro di parte il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini. Parte intimata si costituiva nel presente giudizio con atto del 9 gennaio 2014, rassegnando le seguenti conclusioni: «si chiede che l’istanza avversaria venga respinta. Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese ed agli onorari del presente procedimento, ivi compresi i diritti amministrativi versati». Veniva nominato, quale arbitro di parte, l’Avv. Gabriella Palmieri. Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro), Avv. Gabriella Palmieri (Arbitro). Veniva, quindi, fissata la prima udienza per il giorno 27 gennaio 2014 presso la sede dell’Arbitrato, nel corso della quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. Su istanza di entrambe le parti, il Collegio concedeva alle stesse termini, rispettivamente sino al 10 e 21 febbraio 2014, per il deposito di memorie e di repliche, fissando per il 20 marzo 2014 l’udienza di discussione. In data 20 marzo 2014, presso la sede dell’Arbitrato si svolgeva la seconda udienza; nel corso della stessa le parti procedevano alla discussione riportandosi ai propri argomenti svolti e sviluppati nei rispettivi scritti difensivi. All’esito della discussione, il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1. Il Signor Bonomi ricorre affinché venga riformata la decisione della Corte di Giustizia Federale con la quale è stata comminata, a carico dello stesso, la squalifica di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei). Preliminarmente, la difesa di parte istante, come nei precedenti gradi di giudizio, conferma la propria «responsabilità disciplinare esclusivamente in riferimento alla violazione di quanto stabilito dall’art. 7, comma VII, CGS, in quanto, se pur a conoscenza del tentativo di modificare il risultato della partita Salernitana - Bari del 23 maggio 2009, lo stesso non ha provveduto, come invece previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, ad informare gli organi federali competenti». Il Signor Bonomi osserva come le precedenti decisioni degli Organi di giustizia federale siano in contrasto con le acquisizioni probatorie; «lo scarno, se non addirittura assente, percorso di ricostruzione probatoria dei fatti, operata dalla Procura e fatto proprio dagli organi giudicanti federali, appare piegato esclusivamente ad una logica improntata a legittimare un giudizio di colpevolezza aprioristicamente ed intimamente formulato». La difesa di parte istante, censurando anche la selezione e la successiva valutazione del materiale probatorio utilizzato dagli Organi inquirenti, individua, censurandole, le quattro circostanze sulle quali tanto la CDN quanto la CGF hanno fondato il proprio convincimento circa la responsabilità per illecito sportivo dell’atleta. Nello specifico. «I) La confessione del Bonomi di aver partecipato alla riunione in palestra». L’atleta ha sempre confessato a più riprese di aver partecipato ad una riunione in palestra e di aver appreso in quella sede della possibilità di alterare l’incontro contro la Salernitana. Tale circostanza, però, non viene mai presa in considerazione tanto dagli organi inquirenti quanto dalla CDN e CGF che, al contrario, pongono l’attenzione e evidenziamo la credibilità delle diverse e antitetiche dichiarazioni rese dal Signor Masiello. «II) La dichiarazione di A. Masiello che contraddirebbe Bonomi in merito al rifiuto che quest’ultimo avrebbe manifestato in occasione della riunione negli spogliatoi». Dopo l’incontro tenutosi tra gli emissari dei due club coinvolti, il Signor Masiello avrebbe riferito ai propri compagni, negli spogliatoi, la possibilità di alterare il risultato dell’incontro. Poiché il Signor Masiello avrebbe riferito che nessuno ebbe nulla da dire su tale prospettazione, gli Organi federali avrebbero fatto discendere da tale comportamento «l’implicito accertamento della partecipazione all’illecito di tutti i soggetti che avrebbero assistito all’episodio». Ebbene, quanto riferito dal Signor Masiello, poiché in contraddizione con quanto sostenuto dall’odierno istante, parrebbe essere per gli Organi di giustizia sportiva una conferma del coinvolgimento del Signor Bonomi nell’attività illecita. Il Signor Masiello, in altri termini, è ritenuto più attendibile del Signor Bonomi, nonostante vi siano state audizioni di altri compagni di squadra che hanno confermato quanto confessato da quest’ultimo. Infatti, osserva la difesa della parte istante, i Signori Colombo, Lanzafame, Santoni e Gillet hanno confermato che negli spogliatoi si sarebbe parlato a più riprese della possibilità di alterare il risultato, ma che nessuno dei presenti abbia mai partecipato fattivamente, o comunque prestato il proprio assenso alle proposte. La CDN, al contrario, ha dato solo risalto alla riunione avvenuta in palestra, oggetto della confessione da parte dell’istante, non prendendo in considerazioni gli altri riscontri probatori da dove si è evinto che molti altri e più importanti incontri si sarebbero svolti negli spogliatoi. «III) L’affermazione di non essersi reso conto del tenore della telefonata di Guberti e di non saper spiegare perché si trovasse nella stanza nella quale era riunita la squadra». Secondo la difesa di parte istante, alcun pregio e rilevanza può avere la circostanza che Bonomi fosse presente nella stanza del compagno di squadra Guberti dove si parlò dell’incontro. Infatti, anche gli altri compagni di squadra hanno confermato la circostanza che, all’esito dell’incontro tenutosi presso la stanza di Guberti, «non si sarebbe fatto più nulla» di quanto ipotizzato nei giorni precedenti. Osserva la difesa del Signor Bonomi, infatti, «che se questo fu l’esito della riunione non vi fu spazio ne ragione per raccogliere consensi o i dissensi dei giocatori all’accordo fraudolento». «IV) La dichiarazione di Esposito che indica Bonomi tra coloro che percepirono un compenso per l’alterazione del risultato della gara». Il compagno di squadra Esposito avrebbe affermato che la distribuzione del denaro sarebbe avvenuta a casa del medesimo, la sera stessa della partita quando arrivò la squadra. Tali circostanze sono state confermate anche nel corso delle audizioni dei Signori Iacovelli e Gillet. Il Signor Esposito avrebbe riferito, inoltre, che anche l’odierno istante fosse tra coloro che si erano presentati nell’abitazione per ricevere una somma di denaro. Se è stato riscontrato quanto raccontato dai compagni di squadra del Signor Bonomi, ovvero che gli atleti si sarebbero ritrovati a casa per ritirare la propria parte di denaro, allo stesso modo non è stata riscontrata la diversa circostanza in merito alla presenza dell’istante. Infatti, la documentazione offerta dalla difesa del Signor Bonomi ha confermato la diversa circostanza che lo stesso non fece ritorno a Bari la sera della partita essendosi recato dalla fidanzata in provincia di Siena. Più di un elemento probatorio volge in questa direzione. Il compagno di squadra, Signor Boerchio, nel corso del procedimento penale ha verbalizzato innanzi alla difesa dell’odierno istante la circostanza che egli stesso porto la macchina di proprietà di Simone Bonomi a Salerno perché da li, poi, quest’ultimo una volta terminata la partita non avrebbe fatto rientro a Bari, ma si sarebbe recato a Siena dalla fidanzata. In secondo luogo, la difesa dell’istante ha prodotto la documentazione rilasciata da Telepass S.p.a., con la quale si «certifica che l’autovettura del Bonomi ha percorso nella giornata del 23 maggio 2009 la tratta autostradale Salerno – Val di Chiana con orario di uscita da quest’ultimo casello alle ore 22.45». Conseguentemente, secondo la difesa del Signor Bonomi, la documentazione prodotta smentisce quanto sostenuto dal compagno di squadra Signor Esposito, rendendo impossibile la presenza del primo a casa del secondo a Bari la sera stessa dell’incontro Salernitana-Bari. Per l’istante le dichiarazioni reticenti fatte dal compagno di squadra Signor Esposito, volte a tirare in ballo il primo nella spartizione del denaro, trovano una propria ragione nella circostanza che il secondo, molto probabilmente, al fine di trattenere per se un maggior importo, ha riferito di aver spartito il denaro anche con il Signor Bonomi. Ebbene, continua nel proprio ragionamento la difesa dell’istante, non si può «accordare una fede privilegiata alle dichiarazioni dell’Esposito», senza neppure aver espletato indagini ulteriori tali da poter eventualmente confermare la versione offerta da quest’ultimo. Al contrario, conclude il Signor Bonomi, «appare confermato da tutte le dichiarazioni raccolte in sede di investigazioni, che in occasione dei diversi incontri avvenuti tra i componenti la squadra del Bari, nella settimana precedente la partita, l’effettiva volontà di voler partecipare attivamente all’illecito venne espressa solo da pochi componenti la squadra che con atteggiamenti concludenti hanno fatto si che l’illecito venisse portato a termine». La difesa dell’istante, per altro aspetto, pone l’attenzione anche sul ruolo che il Signor Bonomi ha rivestito all’interno della rosa del Bari durante la stagione agonistica 2008/2009. L’atleta, infatti, nella seconda parte della stagione, ovvero da gennaio 2009 in poi, ha disputato solo quattro incontri, due dei quali entrando dalla panchina. Inoltre, con riguardo all’incontro incriminato, lo stesso è subentrato dalla panchina al minuto 37 del primo tempo, per sostituire un proprio compagno di squadra infortunatosi. Inoltre, si è sottolineato come il giocatore, all’interno dello spogliatoio, non avesse legato con il resto della squadra, ad eccezione con il terzo portiere Boerchio con il quale ha intrattenuto sin da subito un ottimo rapporto di amicizia. «Nella stagione calcistica 2008-09 il Bonomi ha, quindi, condotto una vita riservata, senza maturare alcuna confidenza con la stragrande maggioranza dei colleghi con un atteggiamento di assoluta riservatezza. Queste circostanza, portano ad escludere, con verosimile certezza, che i soggetti promotori dell’illecito potessero ritenere opportuno condividere con il Bonomi la scelta ed il profilo dell’accordo fraudolento». Per altro aspetto, la difesa dell’istante osserva come il criterio di valutazione della prova enunciato a fondamento dell’atto di deferimento, e fatto poi proprio dai successivi gradi di giudizio, ossia «una pluralità di fatti di reato commessi dallo stesso soggetto» non possa essere applicato al fatto de quo. Infatti, nella condotta ascrivibile al Signor Simone Bonomi non è possibile rinvenire quel «rapporto intersoggettivo unico e continuativo». Una singola dichiarazione di chiamata in correità, quella appunto fatta dal compagno di squadra Signor Esposito, non può da sola esser ritenuta sufficiente per far rientrare nel richiamato criterio di valutazione della prova la condotta posta in essere dall’odierno istante. Nel caso in esame, infatti, «non emerge alcuna certezza, essendo mancato ogni riscontro circa la univocità delle dichiarazioni di incolpazione rese dall’Esposito, le quali, per quanto sin qui detto, non trovano alcuna correlazione di carattere oggettivo né elementi di attendibilità intrinseca o estrinseca». Anzi, continua nel proprio ragionamento la difesa dell’atleta, «esiste agli atti la prova che quanto detto dall’Esposito non è avvenuto». La giurisprudenza dal T.N.A.S., tra l’altro, afferma che in caso di una dichiarazione di chiamata in correità è «necessario acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito». Sul punto, conclude il proprio ragionamento il Signor Bonomi, «costituisce orientamento ormai consolidato del TNAS il principio secondo cui “meritevole di accoglimento la richiesta di un calciatore di riduzione della sanzione comminata nell’ambito del cd. Calcio-scommesse, anche derubricando la contestata incolpazione in altra fattispecie, nel caso in cui dagli accertamenti risultanti dalle decisioni dei giudici della FIGC non risulti che il calciatore abbia assunto un ruolo tale nella vicenda da poter, senza un ragionevole dubbio, pervenire alla qualificazione giuridica dei fatti ad esso addebitati come illecito sportivo”». Infine, la difesa dell’odierno istante osserva come «gli organi di giustizia sportiva avrebbero dovuto, previa derubricazione della fattispecie di accusa, applicare anche il disposto dell’art. 24 CGS riducendo ulteriormente la pena da irrogarsi». Infatti, l’atleta, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, ha potuto ricostruire, per quanto potesse esserne a conoscenza, ciò che è accaduto la settimana precedente l’incontro. Nello specifico, dalle sue ricostruzioni, confermate anche da altri compagni di squadra come Lanzafame e Bellomo, gli stessi organi della Procura Federale hanno potuto successivamente formulare domande agli altri soggetti coinvolti prendendo come riferimento le dichiarazioni rese dallo stesso Signor Bonomi. Tale circostanza, osserva la difesa di quest’ultimo, avrebbe giustificato l’applicazione di quanto disposto ex art. 24 CGS. 2. Con atto del 9 gennaio 2014 (prot. 0028), parte intimata si costituisce nel presente procedimento arbitrale. La difesa della Federazione, dopo aver brevemente ripercorso i fatti che hanno portato al deferimento di Simone Bonomi e i due gradi di giudizio che hanno inflitto allo stesso la sanzione della squalifica di tre anni e sei mesi, osserva come la tesi difensiva dell’atleta evidenzi «un lampante errore di impostazione, posto che omette di leggere le risultanze probatorie in un contesto unitario, nel quale si intersecano i vari elementi acquisiti agli atti, frammentando le varie risultanze, all’evidente fine di dimostrare che da ciascun fattore separatamente considerato non sarebbe possibile inferire con la dovuta certezza il coinvolgimento del Bonomi nella combine di cui si discute». Al contrario, la F.I.G.C. ritiene che «le dichiarazioni siano più d’una e convergano in una unica direzione». Certo è, secondo la tesi di parte intimata, che l’incontro è stato oggetto di una combine; che la palestra è stato teatro di un incontro di quasi tutta la squadra nel quale fu deciso di lasciare la vittoria alla Salernitana; che l’istante ha preso parte anche ad un incontro nella stanza di albergo sede del ritiro pre partita e che i soldi vennero poi distribuiti dal Signor Esposito tra tutti i compartecipi dell’illecito sportivo. Vi sono dichiarazioni rilasciate dai compagni di squadra che, unitamente alla parziali ammissioni dello stesso Bonomi, costituiscono per la Federazione «elementi sufficienti a raggiungere quell’alto grado di probabilità che l’ordinamento sportivo ritiene sufficiente a fondare la affermazione di colpevolezza». Le dichiarazioni rese in Procura dai compagni Masiello, Stellini, Gazzi e Santoni sono pressoché tutte identiche quanto a contenuto e modalità di accordo. Ciò che rileva, secondo la difesa della Federazione, e che non può giustificare l’assunto secondo cui v’è stato un travisamento delle risultanze istruttorie, è la circostanza che alla riunione, cui fanno riferimento tanto Simone Bonomi quanto il compagno di squadra Masiello, era presente anche il calciatore Stellini, «il quale, dopo aver parlato alla squadra nell’unica occasione riferita un po’ da tutti, non incontrò più i propri compagni, in quanto non fece altri allenamenti e, poi partì per Milano per tornare a Bari soltanto il mercoledì sera successivo alla partita. Con la conseguenza che la riunione in cui Stellini prese la parola per riferire della illecita proposta proveniente dalla Salernitana e chiedere l’accordo dei colleghi fu soltanto quella cui si riferiscono sia Masiello sia l’odierno istante». Inoltre, osserva la F.I.G.C., la manifestazione negativa dell’istante rispetto al progetto fraudolento ideato dalla squadra è smentita dalle dichiarazioni «in senso diametralmente contrario» degli altri compagni di squadra, i quali nel corso delle diverse audizioni hanno confermato che nessuno dei presenti si fosse opposto a quanto proposto. Per altro aspetto, la difesa della Federazione osserva come la responsabilità in capo al Signor Bonomi sussista anche a prescindere dalla prova della percezione della somma di denaro, perché «fattore non decisivo ai fini della configurazione dell’illecito sportivo, che non necessita per il suo perfezionamento del raggiungimento di alcuna utilità». Infatti, ciò che rileverebbe non è tanto l’intesa raggiunta circa l’accordo del corrispettivo eventualmente pattuito, bensì «l’intesa sul “lasciare la partita” agli avversari»; intesa che vide un unanime assenso della squadra, «che si resero in tal modo compartecipi dell’illecito». Inoltre, per quanto riguarda poi la percezione del denaro dopo l’incontro Salernitana-Bari, la circostanza che l’istante non fosse presente la sera stessa dell’incontro presso l’abitazione del compagno Esposito perché in viaggio verso la Toscana, non esclude che lo stesso abbia percepito la propria parte in un momento successivo. Infatti, non tutti i compagni di squadra ebbero il proprio corrispettivo la sera stessa dell’incontro; il Signor Stellini, ad esempio, li ha presi in una diversa circostanza. Inoltre, il Signor Esposito non ha mai affermato «che al Bonomi i soldi furono consegnati la sera stessa, come per Lanzafame o per Masiello, avendo solo riferito che ebbe la sua parte, senza precisare né in che luogo, né quando ciò avvenne: con la conseguenza che nessuna “falsa affermazione” può essergli attribuita». Inoltre, priva di alcun pregio è la tesi dell’istante volta a dimostrare che lo stesso fosse una riserva, «sicché non avrebbe avuto senso spartire con qualcuno che non si sapeva se avrebbe giocato». Infatti, come ha avuto modo di riferire il compagno Masiello innanzi agli organi inquirenti della giustizia ordinaria, «”tutti sapevano, perché se uno entrava, tipo Galasso è stato sostituito che si è fatto male, quello che entrava doveva essere, cioè lui sapeva che la partita la dovevamo perdere”». Da ultimo, la Federazione osserva come non sussista alcuna violazione di quanto disposto ex art. 24 CGS, atteso il chiaro dettato della suddetta norma che prevede, espressamente, come gli organi giudicanti possano, e non debbano, ridurre le sanzioni previste dalla normativa di riferimento. 3. Nel rispetto dei termini concessi dal Collegio nel corso della prima udienza, le parti hanno provveduto al deposito delle proprie memorie e delle repliche, nel corso delle quali entrambe le difese hanno illustrato nuovamente le diverse ragioni, riportandosi a quanto dedotto ed argomento nei rispetti scritti difensivi. 4. Il Collegio rileva come, seguendo un principio oramai consolidato della giurisprudenza sportiva, esista un peculiare criterio di imputabilità del fatto commesso. Il T.N.A.S., in più di una circostanza, ha avuto modo di affermare come non sia necessaria né l’assoluta certezza dell’imputabilità né, come nel sistema penale, il superamento del ragionevole dubbio. Pertanto, affinché un soggetto possa essere ritenuto responsabile di aver posto in essere una determinata condotta è sì sufficiente un grado inferiore di certezza, rispetto al superamento del ragionevole dubbio, ma è pur sempre necessario che l’imputabilità poggi su indizi connotati dal carattere della gravità, precisione e concordanza al fine di ottenere un c.d. alto grado di probabilità che lo stesso soggetto abbia effettivamente posto in essere la condotta incriminata. Conseguentemente, il Collegio deve effettuare un’attenta analisi di tutti gli elementi e di tutte le prove di cui si trova in possesso. Sulla scorta di ciò, si ritiene che le condotte tenute dall’odierno istante non integrino le violazioni contestate per le quali è stato addebitato allo stesso l’illecito sportivo, ex art. 7, commi 1, 2, 3 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Il Collegio, infatti, ritiene che l’impianto accusatorio posto a fondamento del deferimento del Procuratore federale e, più in generale, la ricostruzione degli accadimenti che hanno tanto preceduto quanto seguìto l’incontro di calcio Salernitana-Bari, non possano essere tali da poter considerare esistenti in capo al Signor Bonomi quegli indizi, connotati dal carattere della gravità, precisione e concordanza, tali da giustificare l’irrogazione della grave sanzione quale quella della squalifica per anni tre e mesi sei. Il Collegio, infatti, rileva come l’apporto causale dell’istante al progetto criminoso sia completamente assente, dal momento che, a prescindere dalle diverse e contrastanti risultanze probatorie, il signor Bonomi non risulta aver mai ricoperto un ruolo fattuale per l’alterazione del risultato calcistico. Se da una parte, infatti, è certo, perché dallo stesso confessato, che il signor Bonomi abbia partecipato alla riunione tenutasi in palestra con gran parte della squadra e che nel corso della stessa riunione l’istante non abbia proferito verbo circa l’adesione o meno all’ipotesi di alterare l’incontro da giocarsi; dall’altra parte, non è affatto certo che il Signor Bonomi abbia partecipato fattivamente alla discussione successiva alla telefonata fatta nella camera d’albergo del compagno Guberti e che lo stesso abbia mai percepito una somma di denaro per la combine. Vi sono, infatti, agli atti dichiarazioni contrastanti tra loro circa il raggiungimento dell’intento criminoso tra i compagni di squadra (circostanza questa sicuramente non avvenuta nella stanza di albergo del compagno Guberti), e, soprattutto, circa la spartizione del denaro a seguito dell’incontro tenutosi a Salerno. Su tali accadimenti, di cui uno solo certo (ovvero la partecipazione all’incontro con la squadra alcuni giorni prima la partita), il Collegio deve porre l’attenzione e valutare se, considerati insieme, possano ascrivere in capo al signor Bonomi la commissione di un fatto illecito. Il Collegio, pertanto, deve focalizzare la propria attenzione e valutare nei minimi dettagli solo quelle prove direttamente e inequivocabilmente riferibili alla condotta del signor Bonomi. Ebbene, in linea con altri lodi emessi dal T.N.A.S. (lodo Gillet/F.I.G.C. del 24 gennaio 2014 e, soprattutto, lodo Parisi/F.I.G.C. del 4 aprile 2014), il Collegio ritiene che la sola partecipazione ad una riunione nel corso della quale viene prospettata la possibilità di alterare il risultato finale dell’incontro, senza che nella stessa il signor Bonomi abbia dato il proprio consenso all’alterazione dello stesso, non può inverare la commissione di un illecito sportivo. Infatti, con riferimento alle altre circostanze sulle quali si è fondato il piano accusatorio del Procuratore federale (la presenza nella camera di albergo del compagno Guberti, successiva alla telefonata con il calciatore Fusco, all’esito della quale, comunque, i presenti decisero di giocare la partita regolarmente e la spartizione del denaro), il Collegio ritiene di non dover trarre alcuna conseguenza, attesa l’insufficienza di indizi che possano giustificare, seppur in modo attenuato, una qualche coinvolgimento del signor Bonomi. Nello specifico, e per stessa ammissione dei diversi compagni di squadra sentiti nel corso delle audizioni, nella stanza del signor Guberti si decise di giocare regolarmente la partita. E da ciò, conseguentemente, non può trarsi alcun tipo di responsabilità in capo al signor Bonomi di aver partecipato anche solo ad un progetto criminoso, seppur poi in quella sede momentaneamente tralasciato e abbandonato. Infatti, che poi successivamente alla discussione tenutasi nella stanza si sia deciso di alterare la partita, in circostanze di tempo e luoghi rispetto ai quali non v’è notizia della presenza ed assenso al disegno criminoso del signor Bonomi, non può giustificare in capo a quest’ultimo il riconoscimento di aver apportato anche lui una condotta illecita. In secondo luogo, la lampante contraddittorietà delle diverse affermazioni dei compagni di squadra circa la ricezione della somma di denaro da parte dell’istante e, soprattutto, il fatto che lo stesso non abbia fatto rientro a Bari (ove gran parte dei compagni ha poi potuto spartirsi il denaro a casa del compagno Esposito) dopo l’incontro, inducono il Collegio a ritenere non provata alcuna partecipazione fattiva del signor Bonomi all’illecito imputatogli. Tra l’altro, è stata confermata la circostanza che il denaro è stato spartito tra i vari compagni quella sera stessa e che mai il signor Esposito, come dallo stesso ammesso, nei giorni successivi ha portato il denaro negli spogliatoi e allo stadio. Sulla base delle predette considerazioni, il Collegio ritiene che la condotta tenuta dall’istante, lungi dal poter essere considerata tale da poter essere annoverata tra quelle punibili con l’imputazione di aver commesso un illecito sportivo, rappresenti una violazione dell’articolo 7, comma 7, del CGS con riferimento unicamente alla sua partecipazione nella riunione tenutasi alcuni giorni prima dell’incontro. Il signor Bonomi, infatti, sin da subito è venuto a conoscenza dell’intento criminoso di parte dei propri compagni e, nonostante ciò, ha omesso, come avrebbe invece dovuto, darne notizia agli Organi federali competenti. La sola partecipazione alla riunione, infatti, non potrebbe essere mai considerata di per sé come commissione di un illecito sportivo perché, ragionando in questi termini, per coloro i quali hanno poi realmente ideato, programmato e alterato la partita, con successiva spartizione del denaro, «dovrebbe ipotizzarsi, per la medesima gara, la commissione di due illeciti entrambi consumati» (cfr. lodo Gillet/F.I.G.C. del 24 gennaio 2014). Con la conseguenza, poi, che all’odierno istante verrebbe inflitta la medesima sanzione applicata a chi ha realmente posto in essere un illecito sportivo. La derubricazione, quindi, della condotta ascrivibile all’istante giustifica una riduzione della sanzione comminata allo stesso che si reputa congrua nella misura di mesi quattrodici Le spese legali e di funzionamento del Collegio seguono il principio della parziale soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. accoglie parzialmente la domanda di arbitrato e, per l’effetto, riduce a mesi quattrodici la sanzione per il signor Simone Bonomi; 2. condanna il signor Simone Bonomi al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore della F.I.G.C. che liquida, per questa quota, in € 1.350,00 oltre IVA e C.P.A.; compensa il restante 1/3. 3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del signor Simone Bonomi il pagamento dei 2/3 degli onorari del Collegio; pone a carico della F.I.G.C. il restante 1/3; liquida complessivamente gli onorari del Collegio in € 6.000,00 oltre accessori; 4. pone a carico del signor Simone Bonomi il pagamento dei 2/3 dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport; pone carico della F.I.G.C. il restante 1/3; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, all’unanimità dei voti espressi dagli Arbitri il 14 maggio 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Gabriella Palmieri
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