F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 22 Maggio 2014 (334) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO CALIUMI (Legale rappresentante della Società Carpi FC 1909 Srl), Società CARPI FC 1909 Srl – (nota n. 6093/652 pf13-14 SP/pp del 23.4.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 22 Maggio 2014 (334) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO CALIUMI (Legale rappresentante della Società Carpi FC 1909 Srl), Società CARPI FC 1909 Srl - (nota n. 6093/652 pf13-14 SP/pp del 23.4.2014). Il deferimento Con provvedimento del 23 aprile 2014 il Procuratore federale, a seguito di nota della Commissione criteri infrastrutturali pervenuta alla Procura in data 3 marzo 2014, ha deferito avanti questa Commissione disciplinare nazionale: il Signor Claudio Caliumi, nella qualità di Legale rappresentante della Società Carpi FC 1909 Srl, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, comma 1, CGS - in relazione all’inosservanza dei criteri infrastrutturali “B” di cui agli artt. 18, 21, 25 del Titolo II) allegato sub A) del Sistema delle Licenze Nazionali – non avendo la Società Carpi ottemperato agli impegni assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2013/14, con particolare riferimento all’impianto sonoro dello stadio e alle sale lavoro giornalisti e conferenza stampa; la Società Carpi FC 1909 Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante. Gli incolpati, nel termine previsto, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Claudio Caliumi: inibizione per giorni 50 (cinquanta); - per la Società Carpi FC 1909 Srl: ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), tenendo conto che si tratta di tre diverse violazioni, e che per ognuna di esse viene prevista una ammenda minima edittale non inferiore a € 10.000,00 (€ diecimila/00). Nessuno é comparso per le parti deferite. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Alla Società Carpi, infatti, la Commissione criteri infrastrutturali aveva contestato (a seguito della certificazione della Lega Nazionale professionisti serie B del 26 giugno 2013), con nota del 5 agosto 2013, che: l’impianto sonoro dello stadio “Sandro Cabassi” di Carpi non era udibile anche all’esterno; la sala lavoro giornalisti aveva una superficie limitata e priva di linee elettriche e telefoniche; la sala conferenze stampa era priva di arredi. Entro il termine ultimo del 31 dicembre 2013 la Società avrebbe dovuto regolarizzare la propriaposizione, cosa non avvenuta come da nota della stessa Commissione criteri infrastrutturali del 3 marzo 2014 di denuncia dei fatti alla Procura federale. A tali manchevolezze, accertate e mai contestate dagli odierni deferiti la Società Carpi, entro il termine concesso del 31 dicembre 2013, non ha – come avrebbe dovuto – ritenuto di porre rimedio, provvedendo ai necessari lavori di adeguamento. Di tale inosservanza delle regole relative ai criteri infrastrutturali - integranti la violazione dell’art. 1 c. 1 CGS, in relazione in relazione all’inosservanza dei criteri infrastrutturali “B” di cui agli artt. 18, 21, 25 del Titolo II) allegato sub A) del Sistema delle Licenze Nazionali – deve essere considerato responsabile, per la sua carica, il Legale rappresentante della Società, Sig. Claudio Caliumi e, per responsabilità diretta, ex art. 4, c. 1 CGS, la stessa Società Carpi, per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Claudio Caliumi la sanzione dell’inibizione di giorni 50 (cinquanta); alla Società Carpi FC 1909 Srl, l’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it